Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11385 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 963/2020 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , depositata il giorno 30 giugno 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., NOME e NOME COGNOME domandarono la condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 2.656,39 in favore di ciascuno degli istanti, a titolo di restituzione della quota delle imposte versate per il trasferimento di
RINUNCIA AL DIRITTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25205/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME NOME E NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrenti –
contro
un immobile oggetto di un giudizio di divisione definito con un accordo tra le parti, fatto proprio e reso esecutivo dal giudice.
A ll’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Pescara, con ordinanza resa il 9 marzo 2015, emise la condanna per la somma richiesta, maggiorata degli interessi in misura legale « dalla data della lettera di costituzione in mora del 4 novembre 2013 al soddisfo ».
S ull’appello spiegato da NOME COGNOME la decisione in epigrafe indicata, disatteso il motivo sulla fondatezza della condanna, ha riformato la sentenza di prime cure, statuendo la diversa decorrenza degli interessi dal 17 aprile 2014, data del pagamento, e disposto la integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME e NOME COGNOME affidandosi a due motivi.
Non svolge difese in grado di legittimità NOME COGNOME.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, con riferimento a ll’art. 360 , primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ. nella parte in cui erroneamente la Corte di Appello di L’Aquila ha applicato la disciplina prevista dalla norma in commento rilevando che a fronte della rinuncia dei Lupo COGNOME non era seguita la accettazione del Di COGNOME, permanendo pertanto in capo a questi un interesse ad impugnare la sentenza sul punto relativo all’applicazione degli interessi, norma erroneamente individuata giacché la disciplina da applicarsi, debitamente richiesta in comparsa di risposta nel giudizio di appello, era quella della cessazione della materia del contendere perché intervenuto un fatto che aveva esaurito
ogni ragione sostanziale di contesa con declaratoria di improcedibilità del motivo di appello ».
Assume parte ricorrente che il contenuto della PEC inviata in data 8 aprile 2015 (ovvero lo stesso giorno della richiesta ex adverso di notificazione dell’atto di citazione in appello) dall’Avv. NOME COGNOMEcon cui questi comunicava la « rinuncia » dei suoi « assistiti » alla corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 4.11.2013, richiedendola « esclusivamente dalla data di presentazione della domanda avvenuta il 24.04.2014 ») non integrava -come invece ritenuto dal giudice territoriale – una rinuncia agli atti del giudizio (tale cioè da richiedere un’accettazione della controparte) , ma determinava « il venir meno di ogni apprezzabile interesse giuridico ad una decisione », cioè a dire « sostanziava una ipotesi di cessazione della materia del contendere da dichiarare con sentenza dichiarativa di improcedibilità in relazione al motivo di appello ».
2.1. Il motivo è fondato, nei sensi in appresso precisati.
Pronunciando sullo specifico punto, la Corte territoriale ha ritenuto persistere l’interesse della parte illo tempore appellante alla statuizione sull’esatto dies a quo degli interessi sulla sorte capitale dovuta.
A giustificazione di ciò, ha ravvisato nella lettera inviata l’otto aprile 2015 dal difensore dei NOME COGNOME una « proposta » non « accettata dal COGNOME » e altresì rilevato che gli appellati, nelle conclusioni rassegnate, avevano domandato il rigetto nel merito dell’appello.
L’argomentazione non è conforme a diritto , siccome basata su una erronea qualificazione giuridica.
La missiva dell’otto aprile 2015 – integralmente trascritta, mediante fotoriproduzione, nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità recava l’espressione di una volontà abdicativa degli odierni ricorrenti alla pretesa concernente gli interessi legali sulla sorte capitale per il periodo dal 4 novembre 2013 al 24 aprile 2014.
La chiara formulazione letterale adoperata (in particolare, il lemma «rinuncia») escludeva la configurabilità, invece ritenuta dal giudice territoriale, di una « proposta » diretta alla conclusione di un accordo negoziale, come tale abbisognevole dell’accettazione della controparte.
La lettera, sottoscritta dai NOME COGNOME, integrava, per contro, una vera e propria rinuncia al diritto sostanziale (di cui gli stessi erano pacificamente titolari) all’ottenimento, per l’arco temporale specificato, degli accessori sul credito loro spettanti: un atto dispositivo, dunque, idoneo ex se ad elidere ogni ragione di contrasto (già sorto oppure meramente insorgendo) sul punto, nemmeno revocabile con un successivo contegno processuale di divergente tenore.
Ha errato la Corte aquilana nell’apprezzare i riverberi di tale atto sulla decisione in parte qua dell’interposto appello, non correttamente ravvisando sussistente un interesse dell’appellante alla pronuncia sul merito del motivo di impugnazione.
2.2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, tenuta, all’esito del giudizio di rinvio, ad una regolamentazione delle spese di lite sulla scorta del generale principio della soccombenza, se del caso nella sua declinazione virtuale.
Dovendo a tanto provvedere il giudice del rinvio, resta assorbito il vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui è stata censurata, per inosservanza degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la statuizione sulle spese processuali adottata nella pronuncia qui cassata.
Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di
appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione