Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6333 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12232-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2023 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 105/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Oggetto
Rinuncia agli atti del giudizio
R.G.N. 12232/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di L’Aquila (sentenza n. 66/2023), giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 121 del 2020), ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., per effetto della rinuncia agli atti del giudizio resa dal ricorrente NOME COGNOME con la dichiarazione del 2.5.2022, senza necessità di accettazione da parte della convenuta RAGIONE_SOCIALE, non costituita.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 306, c.p.c. per inesistenza di una dichiarazione formale di rinuncia al giudizio o agli atti dello stesso nel procedimento n. 155/2022 (rectius 105/2022); mancanza di delega del difensore per la rinuncia agli atti di tale giudizio; violazione degli articoli 390, 84 e 306 c.p.c. 5. Si evidenzia che nel procedimento n. 105/2022 non esiste alcuna rinuncia agli atti quale formale dichiarazione del difensore munito di procura speciale a tal fine né una formale dichiarazione di rinuncia a firma della parte personalmente; che l’esistenza di una rinuncia effettuata nel procedimento n. 188/2022, contenuta nell’atto di riassunzione di quel giudizio, non può avere alcun effetto rispetto al distinto procedimento n. 105/2022; che l’avvocato di COGNOME non aveva alcun potere specifico di rinuncia né tantomeno il COGNOME ha
accettato la rinuncia formulata dal difensore, ai sensi dell’art. 390, comma 1, c.p.c.
Preliminarmente, si dà atto che la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione rilevando che il ricorso in riassunzione del Costanzo dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila non è mai stato notificato né alla società RAGIONE_SOCIALE né al suo procuratore costituito, con la conseguenza che l’intero processo si è estinto.
L’eccezione della società non può trovare accoglimento in quanto non veicolata, come invece necessario, attraverso un ricorso incidentale atto a far valere la nullità della sentenza d’appello per omessa notifica del ricorso.
Il motivo di ricorso è inammissibile per più profili.
Anzitutto, perché formulato senza il rispetto degli oneri previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. SU, n. 8077/2012) in quanto le censure mosse dal ricorrente investono atti processuali del giudizio di merito che non sono né trascritti, almeno per la parte strettamente d’interesse in questa sede, né depositati unitamente al ricorso per cassazione.
Come precisato da questa Corte, il requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi risp ettato ‘ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini
dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano s tati prodotti o formati’ (Cass. n. 12481 del 2022).
11. Nel caso di specie, la sentenza impugnata dà atto che il COGNOME quale ricorrente in riassunzione ‘con atto del 2.5.2022, depositato telematicamente nel giudizio n. 188/2022 r.g.l., pendente dinanzi a questa Corte tra le stesse parti ed avente il med esimo oggetto, ha rinunciato al presente ricorso’. A fronte di tale statuizione l’attuale ricorrente che contesta, sotto diversi profili, l’esistenza e l’efficacia nel presente procedimento della rinuncia eseguita nel distinto proc. 188/2022, non ha trascritto né depositato il citato atto processuale.
Sotto diverso profilo si rileva che la dedotta inesistenza, tra gli atti del procedimento n. 105/2022, di un atto di rinuncia al giudizio avrebbe potuto integrare un errore revocatorio della decisione d’appello. Come chiarito da questa Corte, l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., consiste in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (v. Cass. n. 17443 del 2008; n. 31090 del 2006).
Per le ragioni esposte, il ricorso risulta inammissibile.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
15. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 28 gennaio 2025