Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6056/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in Fabriano INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME
NOME
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in COGNOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1624/2022 depositata il 22/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che
1. -La RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME la quale ha poi trasferito a NOME COGNOME la quota indivisa di 1/6 di piena proprietà di un appartamento.
La società creditrice ha convenuto entrambe per ottenere la revocatoria di tale atto di vendita.
2. -La domanda è stata accolta sia dal Tribunale di Pesaro, che ha dichiarato l’inefficacia dell’atto, che poi dalla Corte d’Appello di Ancona.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con due motivi, ed altresì ricorso incidentale la COGNOME, anche in tal caso con due motivi. Ne ha chiesto il rigetto la società intimata, che ha notificato controricorso.
-Nelle more, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno depositato il 25.3.2025 una congiunta rinuncia agli atti, con istanza di ordine <>.
-La rinuncia comporta estinzione del giudizio.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, ult. co., c.p.c.
Va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda, per come richiesto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Pesaro -ai sensi dell’art. 2668, secondo comma, cod. civ. -la cancellazione della domanda giudiziale di revocatoria dell’8/11/2027 avanti al Tribunale di Pesaro rep. 2596, trascritta in data 7.12.2027 al
registro generale n. 14274, registro particolare n. 8708 e delle relative annotazioni.
Così deciso in Roma, il 29/4/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME