Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6676 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6676 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26110/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Larino n. 187/2020 depositata il 28/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto istanza ex art. 108, primo comma, l. fall. di sospensione delle operazioni di liquidazione di beni mobili, inventariati e posti in vendita dal RAGIONE_SOCIALE con
avviso di vendita dell’11 dicembre 2019, deducendo di avere acquistato i beni mobili da RAGIONE_SOCIALE, precedente aggiudicatario dei medesimi beni, poi dichiarato decaduto dall’aggiudicazione;
risulta dal decreto del Giudice Delegato che i beni mobili, oggetto di inventario in data 6 giugno 2015, erano stati oggetto di una prima aggiudicazione a RAGIONE_SOCIALE in data 8 febbraio 2017, poi revocata con decreto del 3 aprile 2018 per mancato asporto dei beni;
il Tribunale di Larino, con l’ordinanza qui impugnata, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE, confermando il decreto del giudice delegato in punto assenza di corrispondenza tra i beni risultanti dalla documentazione prodotta dalla reclamante e quelli oggetto dell’avviso di vendita, nonché in punto assenza di data certa dei documenti di trasporto prodotti;
è stato ritenuto insussistente il possesso di buona fede del terzo ex art. 1153 cod. civ., essendo stata revocata l’aggiudicazione in favore del dante causa del reclamante sul presupposto del mancato asporto dei beni, nonché non fornita la prova del pagamento del corrispettivo, asseritamente pagato con compensazione;
ha proposto ricorso per cassazione ICM, affidato a tre motivi; il fallimento intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.
CONSIDERATO CHE:
Parte ricorrente ha depositato in data 6 febbraio 2026 rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte personalmente;
il processo, dunque, va dichiarato estinto;
non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002 si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015);
n. 26110/2020 R.G.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.
Il Presidente