SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 274 2026 – N. R.G. 00000433 2025 DEPOSITO MINUTA 10 03 2026 PUBBLICAZIONE 10 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’ APPELLO DI L’ AQUILA
La Corte, composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIONOME NOME COGNOME Cucina
Consigliere rel.est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. , posta in deliberazione nella Camera di Consiglio da remoto del 24.02.2026 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del primo
APPELLANTE
E
APPELLATA
E
e per essa la mandataria
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, con studio in Milano al INDIRIZZO, presso cui ha eletto domicilio giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA INTERVENIENTE IN I GRADO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, con studio in Milano al INDIRIZZO, presso cui ha eletto domicilio giusta procura alle liti in atti;
CESSIONARIA INTERVENIENTE IN II GRADO
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1114/2024 del 22.10.2024, pubblicata il 24.10.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si cfr. atto d’appello e atti di costituzione avversi.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società appellata, proponeva appello avverso la sentenza n. 1114/2024 pubblicata in data 24.10.24, emessa dal Tribunale di Teramo, con la quale quest’ultimo aveva deciso nei termini che seguono: ‘Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di in giudizio a mezzo della mandataria con l’intervento di in giudizio a mezzo della mandataria ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: – in parziale accoglimento dell’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 295/2016, emesso dal Tribunale ordinario di Teramo il 01.03.2016 (R.G. 358/2016) e, per l’effetto, condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell’importo di euro 67.589,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; – condanna le attrici, in solido tra loro, alla refusione, in favore della intervenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge; – pone a definitivo carico delle attrici, in solido tra loro, le eventuali anticipazioni versate in favore del consulente tecnico d’ufficio’.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 295/2016, emesso in data 01.03.2016 dal Tribunale di Teramo, e (queste ultime quali fideiussori) avevano convenuto in giudizio al fine della revoca
del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, dell’accertamento della minor somma dovuta, con il favore delle spese del giudizio, sostenendo che nel corso del rapporto con l’Istituto di credito si erano verificate numerose illegittimità (tra le altre: il lievitare delle commissioni di sconfino senza alcuna modifica contrattuale; l’aumento delle spese mensili; il superamento del tasso soglia nei trimestri scaduti al 31.12.2009, 30.06.2011, 30.09.2011 e 30.09.2012; l’applicazione della commissione di massimo scoperto pattuita in modo indeterminato; l’applicazione di spese e oneri non approvati per iscritto, ecc.): illegittimità che avevano travolto con nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. anche i contratti di fideiussione. Per questo motivo avevano chiesto il ricalcolo del saldo mediante l’applicazione del saggio sostitutivo degli interessi. A dire delle opponenti, inoltre, la documentazione offerta in sede monitoria e costituita dalla certificazione ex art. 50 TUB non era sufficiente ai fini della prova del credito azionato, e vi era stata anche la violazione dell’art. 1956 c.c., avendo l’istituto di credito continuato a far credito alla pur nella conoscenza delle criticità delle condizioni
patrimoniali.
Si era costituita in giudizio la a mezzo della mandataria al fine di ottenere il rigetto dell’opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna delle attrici al pagamento della somma ingiunta, con il favore delle spese. La convenuta aveva allegato, tra l’altro, che la aveva incorporato per fusione e poi ceduto pro soluto un portafoglio di crediti individuabili in blocco a
Nelle more del giudizio era intervenuta in giudizio a mezzo della propria procuratrice allegando l’intervenuta cessione pro soluto da parte di per cui è causa e facendo proprie tutte le difese svolte dalla cedente.
Istruita la causa, il tribunale aveva deciso la controversia nei termini di cui sopra.
Proposto appello avverso la detta sentenza da parte di si costituiva la e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore , chiedendo il rigetto dell’appello avverso in quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna della al pagamento delle spese di lite.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva la e per essa la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di cessionaria del credito, la quale, richiamando tutte le ragioni di credito della Cedente, chiedeva di fatto il rigetto dell’appello avverso e, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di lite.
Fissata l’udienza di trattazione al 06.05.2025, l’udienza veniva rinviata d’ufficio al 09.09.2025, e quindi al 23.09.2025, per poi essere rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.01.2026. Revocata l’udienza e fissato il termine per il deposito di note scritte sostitutive dell’udienza, i procuratori di entrambe le parti depositavano in data 12.12.2025 atto di rinuncia agli atti del giudizio e accettazione della detta rinuncia.
La Corte, riservata la decisione in merito alla richiesta di estinzione del giudizio in data 14.01.2026, riscontrava il deposito rituale della rinuncia agli atti di parte appellante e della accettazione della rinuncia da parte della cessionaria del credito e per essa della mandataria ma non riscontrava alcuna presa di posizione sul punto da parte della cedente il credito, la e per essa la mandataria regolarmente costituita in giudizio.
Rendendosi necessaria, ai fini dell’estinzione del giudizio, la rimessione della causa sul ruolo affinchè anche la parte cedente, costituita in giudizio, prendesse posizione sull’estromissione e sulla rinuncia agli atti manifestata da parte appellante, la e, per essa, la mandataria , munita dei relativi poteri giusta procura alle liti in atti, con note di trattazione del 20.02.2026 rappresentava che ‘nulla obbietta circa l’estromissione dal giudizio,
stante l’intervenuta cessione del credito e, in ogni caso, per quanto occorrer possa, aderisce all’accettazione della rinuncia depositata da .
Sussistenti i presupposti per la definizione del processo, la Corte, con ordinanza del 24.02.2026, assumeva nuovamente la causa in decisione.
Tanto detto, alla luce della rinuncia agli atti da parte appellante, ritualmente formalizzata, e della intervenuta accettazione della stessa da parte appellata, anch’essa ritualmente formalizzata, nonché della adesione della cedente e per essa della mandataria , alla accettazione della rinuncia agli atti, la Corte ritiene che debba pronunciarsi l’estinzione del processo de quo: estinzione che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza trattandosi di provvedimento adottato da un giudice collegiale, non soggetto a reclamo e idoneo a definire il processo ( Cass. 3/9/2015, n. 17522 ; Cass. 7/10/2011, n. 20631 ; cfr. anche Cass. Sez. Lav. 4/8/2015, n. 16358 , che ha cassato un’ordinanza di questa Corte che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio con ordinanza in una controversia di lavoro, avente ad oggetto differenze retributive).
Le spese del processo estinto, per espressa volontà delle parti, sono integralmente compensate tra le parti.
Nonostante l’atto di citazione in appello sia stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, non si applica l’ art. 1, 17° co. L. n. 228/2012, che ha modificato l’art. 13 D.P.R. n. 115/2002, inserendovi il comma 1 quater , in forza del quale, se l’impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis art. cit., trattandosi di declaratoria di estinzione del giudizio ( Cass. 30/9/2015, n. 19560 ).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, così provvede:
dichiara l’estinzione del processo di cui al NUMERO_DOCUMENTO per intervenuta rinuncia gli atti del giudizio;
compensa integralmente tra le parti le spese del processo estinto.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 06.03.2026.
Il RAGIONE_SOCIALE. NOME COGNOME Cucina
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME