SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 168 2026 – N. R.G. 00000319 2024 DEPOSITO MINUTA 26 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro – nelle persone dei Magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr.
NOME COGNOME Consigliere relatore
Dr. NOME COGNOME Giudice ausiliario
ha pronunziato in data 09/03/2026 ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 319/2024 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
TABLE
NOME, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura RAGIONE_SOCIALE ad lites del 22/03/2024 (rep. 37875/7313) per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito .
Appello avverso la sentenza n. 727/2024 emessa dal Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l’appellante : dichiara di rinunciare all’appello .
Per l’ accetta la rinuncia, chiedendo la condanna di alle
spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/01/2024 in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale di Nocera Inferiore ed impugnava l’avviso di addebito n. 400 2023 0005693961000, a mezzo del quale l’ aveva intimato il pagamento di 330.019,73 euro, quale coobbligato in solido, per le violazioni emerse nel verbale ispettivo n. 2017014090 del 27/05/2019, relative a contributi non versati, sanzioni aggiuntive ed interessi per il periodo da novembre 2015 a settembre 2017.
Il ricorrente eccepiva la violazione della normativa in materia ispettiva e la prescrizione del credito contributivo. N el merito, evidenziava l’erroneità delle determinazioni dei verbalizzanti, atteso che i lavoratori inviati da alle ditte utilizzatrici avevano svolto la prestazione in base a un contratto di distacco ex art. 30 del D.lgs. n. 276/2003. Evidenziava che il conteggio delle ore e dei giorni effettivamente prestati dai dipendenti, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, doveva essere effettuato secondo quanto risultava dalla sezione paga del LUL e non in base alla sezione relativa alle semplici presenze. Da ciò derivava l’illegittimità della sanzione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’ sostenendo l’infondatezza dell’avversa pretesa, della quale invocava il rigetto.
Con sentenza depositata in data 08/05/2024 il Tribunale rigettava il ricorso e confermava l’avviso di addebito impugnato; condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronunzia del Tribunale, proponeva appello con ricorso depositato in data 18/06/2024.
L’appellante eccepiva la illogicità della sentenza impugnata, la erronea interpretazione delle norme di legge richiamate dal primo giudice in motivazione, nonché il travisamento degli atti e dei documenti offerti in giudizio, oltre che delle risultanze istruttorie.
Concludeva per la riforma della sentenza di prime cure.
Si costituiva in giudizio l’ , con memoria del l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello e concludendo per
26/12/2024, eccependo il rigetto.
Con atto depositato in data 07/05/2025 si costituiva nel giudizio il nuovo difensore di AVV_NOTAIO, che contestualmente dichiarava che l’azienda intendeva rinunciare agli atti del giudizio e al giudizio ex art. 306 cpc.
Con le note di trattazione scritta del 27/02/2026, l’ prendeva atto della rinuncia formulata da ll’appellante , insistendo, tuttavia, per la condanna della controparte alle spese del secondo grado.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., sostituendo l’udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che l’appellante, con atto datato 07/05/2025 e depositato nel fascicolo telematico, ha rinunciato agli atti del giudizio e al giudizio.
La parte ha allegato ‘atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ‘, recante la sottoscrizione digitale del difensore.
In detto atto si legge che: ‘ poiché gli appellanti hanno raggiunto una intesa con il creditore e stanno adempiendo alla obbligazione a mezzo di pagamenti rateali (…) intendono rinunciare agli atti del presente giudizio, nonché al giudizio stesso ‘.
Ne consegue che l’appellante nel caso in esame non ha più interesse alla prosecuzione del processo; trattasi, dunque, di una sopravvenuta carenza di interesse all’appello, con conseguente estinzione del giudizio di impugnazione.
Essendosi costituito in questo grado l’appellato, l’art. 306, comma 1, c.p.c. richiede che la rinuncia sia accettata da quest’ultimo.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate nel fascicolo telematico in data 27/02/2026, ha accettato la rinuncia, insistendo peraltro per la condanna della società appellante alle spese del grado.
L’istituto della rinunzia agli atti del giudizio trova fondamento nel principio dispositivo, che caratterizza il processo civile. Con la rinunzia agli atti la parte rinunciante manifesta formalmente la volontà di impedire che il processo arrivi alla sua conclusione. Ciò si verifica quando sopravviene, come in questo caso, una situazione tale da eliminare le ragioni del contrasto, di modo che le parti non possano più ottenere una decisione utile dal giudizio (Cass. n. 16891/2021).
Non occorre pertanto più provvedere nel merito dell’appello.
Per quanto riguarda il provvedimento con cui si pronuncia l’estinzione, esso è senz’altro una sentenza; ed invero, i provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo, come l’estinzione, devono essere decisi con sentenza, che deve anche contenere la pronunzia sulle spese (cfr. Cass. n. 12636/2004) ed è a sua volta ricorribile in cassazione (cfr. Cass. n. 5610/2001).
Ai sensi de ll’art. 306, comma 4, c.p.c., il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Dunque, per regola RAGIONE_SOCIALE, le spese del processo estinto per rinuncia sono poste a carico della parte rinunciante (Cass., n. 27697/2025; n. 21933/2006; n. 18514/2006).
Nel caso in esame l’ (parte appellata), costituito regolarmente in giudizio, pur accettando la rinuncia di , ha espressamente domandato la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese processuali. Queste, dunque, devono essere liquidate.
Le spese del secondo grado vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè il valore dell’avviso di addebito impugnato, inerente l’importo di complessivi € 330.019,73).
La minima somma spettante a titolo di spese processuali del secondo grado risulta quindi pari ad € 10.060,00.
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 319/2024 R.G. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando sull’appello proposto
da nei confronti di
avverso la sentenza
n. 727/2024 del Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara estinto il giudizio per rinuncia;
2)condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’ , delle spese del secondo grado, liquidate in € 10.060,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge.
Salerno, 09/03/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
DrNOME NOME COGNOME, nominato con DM 03/09/2025)