SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 56 2026 – N. R.G. 00000102 2020 DEPOSITO MINUTA 21 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’ Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile 102/2020 R.G. promossa con atto di citazione in appello e posta in decisione all’udienza del 7.1.2026 senza concessione dei termini
d a
(P.I.
),
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a San Paolo d’Argon (BG) in INDIRIZZO, rappresentata e difesa giusta procura allegata in atti dall’AVV_NOTAIO del Foro di Nola (NA), presso il cui studio sito a Brescia in INDIRIZZO elegge domicilio.
APPELLANTE
c o n t r o
in seguito all’ incorporazione di
P.
R. Gen. N. 102/2020
OGGETTO:
(deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
140041
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME di Bergamo
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n.2560 in data
4.12.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4.12.2019 n.2560 il Tribunale di Bergamo ha respinto integralmente le domande di
(ora
e
Co condannato la stessa al pagamento delle spese del giudizio e di consulenza
tecnica a favore di
Avverso detta sentenza ha proposto appello
riproponendo le otto censure sollevate in primo grado, domandando inoltre la sospensione dell’esecutorietà della sentenza appellata. […
Si è costituita regolarmente in giudizio chiedendo l’integrale rigetto delle domande di controparte o, in subordine, la dichiarazione di prescrizione delle domande ex adverso azionate, comunque previa reiezione dell’istanza di sospensione.
All’udienza del 2.12.2020 è stata rigettata l’istanza di sospensione e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5.6.2024, in cui la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ai sensi dell’art.190 cpc .
Con sentenza non definitiva depositata in data 7.12.2024, n.1127 la Corte
d’Appello di Brescia, in parziale accoglimento del primo e secondo motivo di appello, assorbito il terzo, ha dichiarato:
‘1. la illegittimità dell’applicazione degli interessi ultralegali limitatamente al periodo 1.1.1998 – 4.2.2001;
la illegittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati sul c/c n. 81635 e la nullità della clausola di pari capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva alla delibera CICR del febbraio 2000, in quanto non oggetto di pattuizione per iscritto;
la illegittimità degli addebiti a titolo di valute applicate sul c/c n. 81635 ove non pattuiti per iscritto;
gli addebiti a tit olo di CMS dall’apertura del conto fino al 4.2.2001. ‘ Ha rimesso sul ruolo il giudizio e disposto, con separata ordinanza, per la e per l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio,
sua prosecuzione depositata in data 30.5.25.
Con dichiarazione depositata telematicamente il 16.12.2025 il difensore dell’appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di appello a spese compensate, notificato alla controparte, e la dichiarazione di accettazione della rinuncia da p arte dell’appellata.
Con nota depositata telematicamente in data 17.12.25 il difensore dell’appellata ha depositato atto di accettazione della rinuncia a spese compensate notificata alla controparte.
Fissata l’udienza del 7.1.26, con note di udienza depositate telematicamente in pari data il difensore dell’appellante ha chiesto prendersi atto della rinuncia e della accettazione della controparte e dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate.
L’art. 3 06 del codice di procedura civile così testualmente dispone: ‘ Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro … ‘.
L’ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove le parti hanno depositato telematicamente atto di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate notificata alla controparte e accettazione dell’appellata notificata all’appellante ed entrambi i difensori hanno, muniti dei relativi poteri, hanno chiesto dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del processo a spese compensate, dovendo all’uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l’esame di ogni altra questione.
La Corte d’Appello di Brescia, sezione prima civile , definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate, comprese quelle di consulenza tecnica d’ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.1.2026.
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NOME COGNOME NOME COGNOME