SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 866 2025 – N. R.G. 00005423 2023 DEPOSITO MINUTA 21 10 2025 PUBBLICAZIONE 21 10 2025
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, in data 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(straniera senza codice fiscale) nata il DATA_NASCITA, residente in INDIRIZZO rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO;
attore
contro
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex
lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
convenuto
e con l’intervento di
(P.I.:
C.F.:
), NOME
con sede legale in INDIRIZZO, in persona del suo procuratore speciale AVV_NOTAIO nato a Torino il DATA_NASCITA, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO ;
terzo chiamato
P.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l’udienza del 21.10.2025 ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.
Vicenda processuale
Con l’atto introduttivo del presente giudizio ha citato a comparire il per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’infortunio occorso il 21.9.2021 presso il Castello di Miramare.
Si è costituito in giudizio il che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la e rigettarsi, nel merito, la domanda di parte attrice.
Si costituiva anche la RAGIONE_SOCIALE che pure chiedeva respingersi le pretese risarcitorie della .
Dopo un ifferimento, la causa veniva istruita anche a mezzo di prova testimoniale il Tribunale, con ordinanza del 14.4.2025, formulava la seguente proposta conciliativa: ‘ l’attrice rinuncia alla domanda; le spese di lite vengono compensate tra tutte le parti ‘ .
Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell’8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l’8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente AVV_NOTAIO.
Con note scritte depositate il 15.10.2025, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. , i procuratori speciali di parte attrice dichiaravano di accettare la proposta suddetta.
Lo stesso facevano i procuratori delle altre parti costituite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Così sinteticamente ricostruita la vicenda ritiene il Tribunale che il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Ed invero il contenuto della proposta di cui al verbale del 14.4.2025 prevede, di fatto, la sola rinuncia agli atti della parte attrice oltre all’accordo sulle spese.
Ne consegue che l’adesione di parte attrice formalizzata con le note autorizzate deve intendersi quale formale rinuncia agli atti (tanto che gli stessi difensori della evocavano un possibile esito estintivo seppur nelle diverse forme disposte dagli artt. 181 e 309 c.p.c.).
Tutte le altre parti costituite hanno accettato detta rinuncia nelle medesime forme ovvero con il deposito di note scritte.
Vagliati quindi i poteri dei procuratori di rinunciare e accettare come da documentazione allegata agli atti introduttivi e come riconosciuto ex lege per l’Avvocatura dello Stato, il giudizio va dichiarato stinto.
Ritiene lo scrivente di doversi provvedere con sentenza trattandosi di giudizio monocratico (Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione dell’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 306 comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l’art. 306 c.p.c. così dispone:
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti;
dichiara l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 21.10.2025
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME