Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22925/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 271/2023 depositata il 22/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Trenitalia impugnava la sentenza in epigrafe ed i lavoratori resistevano con controricorso.
Veniva quindi notificata alle parti proposta di definizione anticipata della controversia con il rigetto dello stesso. Trenitalia dapprima faceva istanza di decisione; successivamente rinunciava agli atti del giudizio, prendendo atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità. I lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite, con distrazione.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Deve dichiararsi estinto il giudizio all’esito della rinuncia agli atti del ricorrente.
Sussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni di questa Corte su controversie analoghe, che hanno visto la soccombenza della rinunciante; le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.800 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.