ORDINANZA TRIBUNALE DI TRENTO – N. R.G. 00000336 2024 DEL 01 04 2025 PUBBLICATA IL 01 04 2025
n.336/2024 RG
Il Giudice
– a scioglimento della riserva datata 19.02.2025;
–  rilevato  che  in  data  10.01.2025  il  procuratore  di  parte  ricorrente  depositava  dichiarazione  di rinuncia  agli  atti  del  giudizio  cautelare  notificata  a  mezzo  PEC  alle  parti  resistenti  in  data 09.01.2025, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 306 cpc a spesa compensata;
– rilevato che con provvedimento in data 15.01.2025 il GI trasmetteva la predetta nota di deposito alla Cancelleria per l’eventuale accettazione della rinuncia agli atti del giudizio cautelare;
– rilevato che all’udienza svoltasi avanti il GOP in data 21.01.2025 il procuratore di parte ricorrente dichiarava  di  aver  già  depositato  telematicamente  rinuncia  agli  atti,  nonché  di  manifestare,  nella fissanda udienza, la propria determinazione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente;
– rilevata che con provvedimento in data 30.01.2025 il GI fissava per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 19.02.2025;
–  rilevato che alla predetta udienza il procuratore di parte ricorrente si rimetteva ‘alla valutazione del Giudice per la quantificazione delle spese anche tenuto conto del valore del giudizio’, mentre i procuratori delle parti resistenti rilevavano ‘che il procedimento d’urgenza è durato un anno, che si sono tenute sei udienze, diverse memorie, e un’attività istruttoria pesante dove sono stati sentiti altri dieci testimoni, e che la rinuncia agli atti è avvenuta all’esito dell’attività istruttoria’;
– esaminate le note spesa depositate dalle parti resistenti;
– rilevato che il procedimento d’urgenza, promosso con ricorso ex art. 700 cpc. depositato in data 12.02.2024 ed avente valore indeterminato, si è articolato in n. 5 udienze, con l’assunzione di ben 14  testi,  oltre  all’interrogatorio  formale  del  legale  rappresentante  della  società  resistente […]
, ed ha comportato la stesura di note autorizzate (memorie istruttive); Controparte_1
-rilevato  altresì  che  il  procedimento  ha  avuto  una  durata  complessiva  di  un  anno,  tenendo comunque conto del fatto che l’assunzione delle prove orali è avvenuta all’udienza dd. 27.11.2024, ovvero a distanza di sei mesi dall’odierna istruttoria datata 24.05.2024;
– ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto ed alla stregua della tabella n.10 D.M. n. 147/2022, che appare  congruo  liquidare  i  compensi  professionali  di  spettanza  delle  società  resistenti […]
Parte_1
in
Parte_2
complessivi €12.899,60 (€3.686,00 per maggiorazione ex art. 4 co. 2 D.M. n.55/2014, oltre a spese generali 15% ed accessori; quanto alla società resistente , i compensi professionali vanno liquidati in complessivi €9.214,00 (€3.686,00 per fase di studio, €1.559,00 per fase introduttiva ed €3.969,00 per fase istruttoria), oltre a spese generali 15% ed accessori; Controparte_2
P Q M
– Dichiara l’estinzione del procedimento;
– condanna le società ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, in solido alla rifusione delle  spese  del  procedimento  sostenute  dalle  società  resistenti,  che  liquida  nei  termini  di  cui  in premessa.
Si comunichi.
Trento, 01/04/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE
Dott. NOME COGNOME