Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
Oggetto:
responsabile di branca
–
medico
specialista
–
AIR
RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13593/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 199/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 166/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato il 24.11.2014 l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 199/2014 emesso il 14.10.2014 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, in favore RAGIONE_SOCIALEa NOMEssa NOME COGNOME per la somma complessiva di euro 9.300,00 oltre accessori e spese del procedimento.
Alla base del provvedimento monitorio, l’opposta aveva allegato: di avere ricoperto, quale medico specialista, fin dal mese di giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno 2004, la funzione di responsabile di branca (nell’ambito del settore RAGIONE_SOCIALEa dermatologia); che fino al mese di luglio del 2011 aveva sempre percepito, in ragione di tale incarico, un’indennità mensile di euro 300,00; che a partire dRAGIONE_SOCIALE mensilità di agosto 2011, l’RAGIONE_SOCIALE aveva interrotto i pagamenti, e non aveva più corrisposto la menzionata indennità (pur continuando la COGNOME a ricoprire l’incarico di responsabile di branca, mai revocato dall’azienda fino al 6.6.2014); che pertanto ella era creditrice RAGIONE_SOCIALE‘importo indicato.
Con l’opposizione l’RAGIONE_SOCIALE eccepiva e osservava: che l’accordo integrativo RAGIONE_SOCIALE (AIR) per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interna, come modificato il 29.7.09, in attuazione del d.P.R. n. 271/2000, all’art. 3 individuava le funzioni e i compiti dei c.d. responsabili di branca; che tuttavia, la figura dei responsabili di branca era stata lentamente accantonata, poiché rivelatasi scarsamente utile e che all’incirca dal 2010 gli atti aziendali non avevano più registrato alcuna particolare attività (che, in altre parole, le funzioni di cui si tratta pur previste sulla carta e pur formalmente affidate, non erano più state svolte); che pertanto, a decorrere da quel momento (e comunque a decorrere dRAGIONE_SOCIALE scadenza del biennio di durata degli incarichi già conferiti e non prorogati, come stabilito al comma 9 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del già citato
accordo integrativo RAGIONE_SOCIALE, nella versione modificata il 29.7.2009) si era ritenuto ingiustificato continuare a versare, in favore degli interessati, l’indennità mensile di euro 300,00; che in conclusione, il credito azionato dall’opposta era insussistente sia perché nel periodo considerato ella era da ritenersi già scaduta dall’incarico di responsabile di branca, sia perché in ogni caso la COGNOME non aveva mai effettivamente svolto, sempre nell’arco temporale per cui è giudizio, concrete attività di lavoro e specifici compiti operativi.
Si costituiva in giudizio l’opposta ed osservava: che al contrario, la COGNOME aveva ininterrottamente e, in concreto, svolto fino al 6.6.2014 le funzioni di responsabile di branca (svolgendo le mansioni riportate nella sentenza appellata); che quella di responsabile di branca è una figura presente in tutte le ASL RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in forza degli accordi integrativi per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interna, siglati tra Regione e RAGIONE_SOCIALE (accordi che a loro volta recepiscono l’accordo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23.3.2005, come modificato dall’accordo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ACN) del 29.7.09; che il credito era quindi sussistente, con il conseguente rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, incontestata essendo la nomina RAGIONE_SOCIALE‘opposta quale responsabile di branca sin dal 2004, come anche la percezione RAGIONE_SOCIALEa relativa indennità mensile sino al luglio 2011, riteneva dimostrata, in forza RAGIONE_SOCIALEa prova orale espletata, la prestazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni in esame fino al 6.6.2014 ossia fino RAGIONE_SOCIALE data di nomina dei nuovi responsabili di branca, il tutto in continuità con quelle disimpegnate nel periodo precedente.
Quanto al profilo relativo RAGIONE_SOCIALE scadenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico, il Tribunale, richiamata la disciplina vigente fino al luglio 2009 nonché quella successiva, riteneva esservi tra le stesse una sostanziale continuità e identità sì che anche con la nuova
disciplina doveva ritenersi operante il regime di proroga tacita vigente in precedenza fino RAGIONE_SOCIALE data del 6.6.2014 nella quale detto incarico è stato conferito a un nuovo responsabile.
La Corte d’Appello di Sassari, con la sentenza n. 199 del 2021, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ( ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Riteneva incontroversa la circostanza che la COGNOME, responsabile di branca (dermatologia) con incarico formale fino dal 2004, avesse percepito l’indennità di branca fino al luglio 2011 benché avesse formalmente continuato a ricoprire detto incarico fino al 6 giugno 2014 allorquando è stato nominato un nuovo responsabile di branca di dermatologia.
Rilevava che la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘AIR avesse chiaramente previsto che l’incarico avesse durata biennale e che la prevista convocazione RAGIONE_SOCIALEa Conferenza di branca fosse solo una modalità per anticipare la fine RAGIONE_SOCIALE‘incarico non già per evitare la proroga in assenza di detta richiesta di convocazione: proroga tacita non più consentita come emergeva dRAGIONE_SOCIALE sua cancellazione nel nuovo accordo rispetto a quello vigente sino al 29.7.2009.
Riteneva che detta interpretazione non si ponesse in contrasto né con la circostanza che la COGNOME aveva continuato a percepire l’indennità in questione fino al giugno 2011 (essendo la nuova disciplina intervenuta quando l’incarico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME era stato già rinnovato) né con quanto affermato dal RAGIONE_SOCIALE e riportato nel prot. del 26.1.2017 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Regione Autonoma RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (che senza alcun riferimento ad un rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALE‘incarico si era limitato ad affrontare un aspetto particolare, ossia lo svolgimento di attività aggiuntiva da parte dei responsabili di branca perdenti posto).
Escludeva poi, vertendosi in tema di rapporto di lavoro convenzionato, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare deve essere valutata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitasi con controricorso.
1.1. Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE:
che la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE 27/07/2016, n. 17 ha disposto la soppressione RAGIONE_SOCIALEe vecchie RAGIONE_SOCIALE e l’istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che era subentrata in tutte le posizioni attive e passive RAGIONE_SOCIALEe aziende soppresse, compresa la RAGIONE_SOCIALE che era parte del rapporto con NOME COGNOME e che per questa ragione la RAGIONE_SOCIALE era stata parte del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e aveva di seguito proposto l’impugnazione accolta dRAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione lavoro, con la decisione in questa sede impugnata;
che la parte ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 10/09/2020, n. 24 che ha stabilito la soppressione di RAGIONE_SOCIALE e la istituzione RAGIONE_SOCIALEa nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale era affidata la funzione di Ufficio liquidazione di tutti i debiti facenti capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e prima ancora alle RAGIONE_SOCIALE;
-che, tuttavia, la successiva legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 22/11/2021, n. 17, intervenuta prima RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello pronunciata tra le parti, aveva istituito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con autonomia patrimoniale ed economica e con personalità giuridica, RAGIONE_SOCIALE quale erano trasferiti
tutti i debiti facenti capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alle RAGIONE_SOCIALE, tanto da renderla l’unico legittimato passivo;
-che, pertanto, il ricorso per cassazione, notificato ad RAGIONE_SOCIALE quale soggetto continuatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era male diretto perché non sussisteva alcun collegamento tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il Collegio ritiene infondata l’eccezione preliminare sollevata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si consideri, in proposito, che dal 1° gennaio 2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 24 RAGIONE_SOCIALE‘11.9.2020 e s.m.i. si è attuato il riordino del Servizio Sanitario RAGIONE_SOCIALE pubblico ed inaugurato il nuovo corso RAGIONE_SOCIALEa Sanità sarda.
RAGIONE_SOCIALE ha mantenuto l’esclusiva competenza per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dRAGIONE_SOCIALE data di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (01/01/2017) e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse Unità Sanitarie Locali e alle soppresse Aziende Sanitarie.
L’indicata legge Regione RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2020 (‘Riforma del sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e riorganizzazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme in materia. Abrogazione RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 10 del 2006, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 23 del 2014 e RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore’) ha istituito, tra le altre, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE).
In base all’ art. 34, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 22/11/2021, n. 17: « 6. Contestualmente all’istituzione di RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa Regione e su indicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente in materia di RAGIONE_SOCIALE, è istituita la RAGIONE_SOCIALE, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dRAGIONE_SOCIALE data di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per la tutela RAGIONE_SOCIALEa
RAGIONE_SOCIALE (ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio RAGIONE_SOCIALEa Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Il commissario liquidatore, competente a dirigere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è nominato dRAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE. L’attività RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è completata entro tre anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attribuite ad RAGIONE_SOCIALE ».
1.3. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è descritta dRAGIONE_SOCIALE disposizione come un organo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e si avvale del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei fondi messi a disposizione dRAGIONE_SOCIALE Regione.
1.4. Nel solco RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza di questa Corte va esclusa la natura esclusiva RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva attribuita alle gestioni liquidatorie. In proposito è opportuno richiamare le argomentazioni spese da Cass. 15 aprile 2010, n. 9049: ‘quanto al merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale riconosce la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori RAGIONE_SOCIALEe soppresse UU.SS.LL. sia alle gestioni liquidatorie che alle Regioni, individuando comunque nelle regioni il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni (Cass. S.U. 23022 del 2005). Secondo Cass. 1532 del 26 gennaio 2010, questi principi non comportano affatto l’attribuzione di una legittimazione processuale esclusiva alle gestioni liquidatorie in persona del commissario liquidatore. Del resto, con numerose pronunce, questa Corte ha riconosciuto che la legittimazione processuale in ordine alle controversie spetta sia alle Gestioni liquidatorie che alle Regioni (Cass. n. 20412 del 2006, 18285 del 2005). Né a diverse conclusioni può giungersi, nel caso di specie, sulla base RAGIONE_SOCIALEa legislazione RAGIONE_SOCIALE (L.R. Piemonte 22 settembre 1994, n. 39), considerato che la stessa non elimina affatto la
titolarità passiva RAGIONE_SOCIALEa Regione, ma la rende concorrente con quella attribuita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore. I principi affermati da questa Corte, come più sopra ricordati, hanno ricevuto l’avallo RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 89 del 23/31 marzo 2000′.
Ed ancora, secondo Cass. 29 gennaio 2019, n. 2343 : ‘ la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti RAGIONE_SOCIALE soppressione RAGIONE_SOCIALEe USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALE esclude l’ammissibilità di una attribuzione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione processuale in capo alle sole gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione RAGIONE_SOCIALEe passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto RAGIONE_SOCIALE corrente gestione economica degli enti successori’.
Rileva, altresì, il principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10135 secondo il quale: ‘la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti RAGIONE_SOCIALE soppressione RAGIONE_SOCIALEe USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa normativa RAGIONE_SOCIALE esclude l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva RAGIONE_SOCIALEa legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione RAGIONE_SOCIALEe passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto RAGIONE_SOCIALE corrente gestione economica degli enti successori’.
Va, dunque, ritenuto che, all’esito del descritto iter legislativo, l’autonomia giuridica sia rimasta in capo all’ente, che però è rappresentato esclusivamente dai liquidatori per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa procedura.
La “gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE rappresenta, a ben guardare, solo la modalità organizzativa e amministrativa attraverso cui l’ente (RAGIONE_SOCIALE) viene gestito nella fase di liquidazione. Non si tratta di un soggetto distinto rispetto all’RAGIONE_SOCIALE, ma di una funzione interna all’ente stesso nella sua fase RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la legittimazione passiva nelle controversie relative a obbligazioni sorte durante la liquidazione spetta all’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato dai liquidatori, così come correttamente individuata nel ricorso per cassazione e nella notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 28 luglio 2006, n. 10 e successive modifiche (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e riordino del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Abrogazione RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 26 gennaio 1995, n. 5) e RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE): sull’assetto istituzionale e organizzativo del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con questo motivo si critica in sostanza la sentenza impugnata perché, nel decidere la controversia, non avrebbe tenuto conto che la Regione Autonoma RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato indicazione alle RAGIONE_SOCIALE di procedere al pagamento degli incarichi conferiti e ha, in senso contrario, affermato che ‘in nessun passaggio del parere è affermato che la nuova disciplina prevede il rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALE‘incarico ma affronta un aspetto particolare ossia lo svolgimento di attività aggiuntiva da parte dei responsabili di branca perdenti posto. Pertanto, il comitato RAGIONE_SOCIALE si è limitato a dare RAGIONE_SOCIALEe indicazioni nei confronti di tutte quelle ASL che non hanno tempestivamente attivato le procedure per l’individuazione del nuovo responsabile di branca facendo sì che quelli cessati continuassero di fatto a
svolgere dette mansioni, con invito ad effettuare il relativo pagamento’.
2.2. Il motivo è infondato.
In primo luogo, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza criticata con il motivo di ricorso non viola gli specifici parametri normativi invocati.
In secondo luogo, l’interpretazione del documento offerta dRAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello è logica e coerente.
Va, in definitiva, osservato che, a prescindere dal significato attribuibile al parere in questione, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘organo amministrativo non poteva in ogni caso valere a superare il principio secondo cui in materia di impiego pubblico e retribuzione è dovuto quanto stabilito in virtù RAGIONE_SOCIALEa legge e del c.c.n.l. e RAGIONE_SOCIALEa contrattazione integrativa senza che possano assumere rilievo decisivo diverse indicazioni degli organi amministrativi.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ. e del d.P.R. n. 271 del 2000 che ha reso esecutivo il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE specialisti ambulatoriali interni.
La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha statuito che ‘non essendo più previsto alcun rinnovo automatico, lo svolgimento di fatto di detto incarico da parte del responsabile cessato non ha fondamento contrattuale atteso che il medico RAGIONE_SOCIALE è un lavoratore autonomo’.
Secondo la parte ricorrente il rapporto di lavoro del medico specialista RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato stipulato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ai sensi del d.P.R. n. 271/2000.
3.1. Il motivo è infondato.
La sentenza sul punto va esente da censure perché esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2126 cod. civ. al rapporto di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE convenzionati in quanto non si tratta di rapporto di lavoro subordinato e tanto in piena conformità al costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte.
3.2. In proposito si consideri che: ‘la norma di cui all’art. 2126 cod. civ. (sulla ‘prestazione di fatto con violazione di legge’) ha carattere eccezionale e può trovare applicazione solo nell’ambito del lavoro subordinato, senza possibilità di estensione a rapporti di lavoro autonomi, neppure se riconducibili all’ipotesi del lavoro c.d. parasubordinato di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ.’ (v. Cass. 21 marzo 2006, n. 6260; Cass. Cass. 25 marzo 1995, n. 3496 in fattispecie relative alle prestazioni lavorative di fatto rese da RAGIONE_SOCIALE convenzionato con la RAGIONE_SOCIALE in favore di pazienti in eccedenza rispetto al massimale consentito; si veda ne medesimo senso Cass. 8 novembre 2007, n. 23265 in fattispecie relativa al conferimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un medico).
3.3. Circa la natura del rapporto di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE convenzionati: in materia di RAGIONE_SOCIALE convenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte presso enti sanitari dai RAGIONE_SOCIALE in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito RAGIONE_SOCIALEa subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati (Cass. 29 luglio 2008, n. 20581). I rapporti tra i RAGIONE_SOCIALE convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall’art. 48 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista RAGIONE_SOCIALEo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio RAGIONE_SOCIALE, corrispondono a rapporti liberoprofessionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato
alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere ricompresi nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di ‘un rapporto di lavoro disciplinato dRAGIONE_SOCIALE legge, dai contratti collettivi o dRAGIONE_SOCIALE prassi in vigore di ciascuno Stato membro’, al quale non può essere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato (Cass. 5 marzo 2020, n. 6294; nel medesimo senso Cass. 13 aprile 2011, n. 8457).
3.4. La parte ricorrente ha poi rivendicato, con la domanda originaria spiegata in INDIRIZZO, un emolumento che trova fondamento negli accordi collettivi RAGIONE_SOCIALE e cioè nella fonte dei rapporti convenzionali tra RAGIONE_SOCIALE specialisti e RAGIONE_SOCIALE e quindi in una fonte incompatibile con la natura subordinata del rapporto di lavoro predicata con il secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, n. 9, ACN 23/03/2005 così come modificato e integrato dall’art. 2, n. 9, ACN 29/07/2009 : in ordine RAGIONE_SOCIALE tacita rinnovabilità RAGIONE_SOCIALE‘incarico di responsabile di branca.
La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha statuito che la dottNOME COGNOME ‘non avrebbe dovuto né potuto più svolgere l’incarico di responsabile di branca in assenza di un formale provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione appellante’ tanto sul presupposto che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del nuovo A.C.N. del 29.7.2009, sarebbe stato escluso il rinnovo automatico RAGIONE_SOCIALEa nomina del responsabile di b ranca sicché l’incarico affidato RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, nel 2004, non si sarebbe più prorogato automaticamente e sarebbe venuto a cessare nel 2011.
Assume, di contro, che nonostante la modifica RAGIONE_SOCIALE‘AIR del 2005 da parte RAGIONE_SOCIALE‘AIR del 2009 il rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALE‘incarico di
responsabile di branca doveva comunque ritenersi implicitamente previsto.
Evidenzia che i responsabili di branca nominati direttamente dall’RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2004 hanno ininterrottamente svolto la propria funzione sino all’anno 2014, anno in cui, come già detto, si sono svolte, per la prima volta le elezioni (la NOMEssa COGNOME peraltro è stata anche riconfermata quale responsabile di branca) e che anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo RAGIONE_SOCIALE nel luglio 2009, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva indetto le nuove elezioni né aveva revocato l’incarico RAGIONE_SOCIALEa NOMENOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE quale, peraltro, ha continuato a pagare (fino al 2011) l’indennità per responsabile di branca.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. e art. 1, n. 9, ACN 23/03/2005: sulla mancata applicazione e sulla modifica in peius RAGIONE_SOCIALE‘accordo RAGIONE_SOCIALE del 2009.
La sentenza impugnata è criticata perché sarebbe viziata nella medesima parte -già censurata con il terzo motivo -in cui ha statuito che la dottNOME COGNOME ‘non avrebbe dovuto né potuto più svolgere l’incarico di responsabile di branca in assenza di un formale provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione appellante’.
Ribadisce che anche a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘ACN 29/07/2009, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva indetto le elezioni ed aveva continuato a impiegare la NOME COGNOME nel ruolo di r esponsabile di branca, continuando a pagare l’indennità fino al 2011 e che, dopo il 2011, egualmente non aveva indetto le elezioni, né ha revocato l’incarico RAGIONE_SOCIALE dottNOME COGNOME.
Rileva che dall’istruttoria RAGIONE_SOCIALEa causa era emerso che: – i responsabili di branca sono presenti in tutte le ASL RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in forza degli accordi integrativi per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interna, tra Regione e RAGIONE_SOCIALE; – le altre ASL RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE hanno regolarmente pagato le indennità di responsabile di branca; – a far data dal mese di giugno 2004, la
dottNOME COGNOME aveva svolto in modo continuativo sino al giugno 2014 la funzione di responsabile di branca di Dermatologia, in forza RAGIONE_SOCIALE‘incarico diretto ricevuto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e si era occupata ‘ RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEe apparecchiature utili per il suo settore cioè proponeva rinnovi di materiale e attrezzature del settore dermatologia, compreso anche il materiale di consumo, si è poi occupata di risolvere il problema RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEe liste di attesa rendendosi inoltre a disposizione per il coordinamento dei RAGIONE_SOCIALE con il responsabile del poliambulatorio e il direttore del distretto, questa attività è svolta in modo molto snello tanto che spesso non ci sono tracce documentali ad esempio una convocazione avente ad oggetto la riorganizzazione dei piani di lavoro, sul tema non c’è stata nessuna convocazione ma si può evincere dRAGIONE_SOCIALE modifica ai piani di lavoro’ ; inoltre la medesima aveva ha svolto la funzione di referente interlocutore tra la Dirigenza ASL (Direttore RAGIONE_SOCIALE e Direttore del distretto) e i RAGIONE_SOCIALE specialisti di branca, proponendo azioni volte a prevenire disservizi, comportamenti impropri RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, reclami e quant’altro necessario in funzione di coordinatore e/o interlocutore.
I suddetti terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano lo stesso capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza e censurano le stesse argomentazioni spese dRAGIONE_SOCIALE Corte per l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa medesima fonte pattizia.
6.1. Essi sono infondati.
La sentenza offre una interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo che risponde al dato letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione pattizia (nella versione applicabile ratione temporis RAGIONE_SOCIALE‘accordo, era stata soppressa la previsione del rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALE‘incarico che nella versione precedente era, invece, espressamente prevista).
L’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello risponde poi RAGIONE_SOCIALE ragione fondante RAGIONE_SOCIALEa disposizione convenzionale in discussione: veniva, infatti, introdotto un nuovo moRAGIONE_SOCIALEo organizzativo e un nuovo
strumento, quello RAGIONE_SOCIALEe elezioni, per l’individuazione del responsabile.
6.2. L’art. 2, paragrafi 9 e 10, RAGIONE_SOCIALE‘ACN spiega in modo piano e letterale che la scadenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico interviene dopo due anni, salvo che prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine non venga fatta richiesta di nuova elezione; RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine biennale il responsabile decade e si attivano le procedure per la nuova nomina senza che possa operare alcun rinnovo tacito. Di qui la validità RAGIONE_SOCIALEa conclusione raggiunta dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata circa l’assenza di titolo per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa funzione e l’assenza di titolo RAGIONE_SOCIALE retribuzione.
In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese che liquida in complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione