Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
Ud 18/06/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso 13613-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/11/2021 R.G.N. 164/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
1. Con ricorso depositato il 06/08/2014 l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, in favore del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per la somma comp lessiva di € 9.300,00 oltre accessori. Alla base del provvedimento monitorio, l’opposto aveva allegato: di avere ricoperto, quale medico specialista, fin dal mese di giugno dell’anno 2004, la funzione di responsabile di branca (nell’ambito del settore RAGIONE_SOCIALE pediatria); che fino al mese di luglio del 2011, egli aveva sempre percepito, in ragione di tale incarico, un’indennità mensile di euro 300,00; che a partire dRAGIONE_SOCIALE mensilità di agosto 2011, la RAGIONE_SOCIALE aveva interrotto i pagamenti e non aveva più corrisposto la menzionata indennità, pur continuando il COGNOME a ricoprire l’incarico fino al 06/06/2014 e che, pertanto, egli era creditore dell’importo di € 9.300,00. Con l’opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rappresentava che l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) per la RAGIONE_SOCIALEna specialistica ambulatoriale interna, come modificato il 29/07/2009, in attuazione del d.P.R. n. 271/2000, individuava le funzioni e i compiti dei c.d. responsabili di branca e aveva disposto il venir meno del rinnovo automatico delle relative cariche sicchè il AVV_NOTAIOor COGNOME, come gli altri responsabili di branca, era cessato dall’incarico per scadenza a decorrere dal 2011. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 155/2018 rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo il Tribunale era emerso che il COGNOME aveva continuato a svolgere le medesime funzioni di responsabile di branca anche dopo il 2011 e fino al 2014 e non si era verificata alcuna scadenza dell’incarico perc hé anche sotto il vigore RAGIONE_SOCIALE
nuova disciplina doveva ritenersi operante il regime di proroga tacita vigente in precedenza.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE succeduta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME resisteva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 193/2021 depositata il 24/11/2021 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione lavoro, accoglieva l’appello e, per l’effetto, accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo e respingeva la pretesa azionata in INDIRIZZO.
Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con impugnazione articolata su quattro motivi. Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
In via preliminare deve essere valutata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitasi con controricorso.
1.1. Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE:
che la legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 27/07/2016, n. 17 ha disposto la soppressione delle vecchie RAGIONE_SOCIALE e l’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che era subentrata in tutte le posizioni attive e passive delle aziende soppresse, compresa la RAGIONE_SOCIALE che era parte del rapporto con NOME COGNOME
e che per questa ragione la RAGIONE_SOCIALE era stata parte del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e aveva di seguito proposto l’impugnazione accolta dRAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione lavoro, con la decisione in questa sede impugnata;
che la parte ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 10/09/2020, n. 24 che ha stabilito la soppressione di RAGIONE_SOCIALE e la istituzione RAGIONE_SOCIALE nuova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale era affidata la funzione di Ufficio liquidazione di tutti i debiti facenti capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ancora alle RAGIONE_SOCIALE;
-che, tuttavia, la successiva legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 22/11/2021, n. 17, intervenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello pronunciata tra le parti, aveva istituito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con autonomia patrimoniale ed economica e con personalità giuridica, RAGIONE_SOCIALE quale erano trasferiti tutti i debiti facenti capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alle RAGIONE_SOCIALE, tanto da renderla l’unico legittimato passivo;
che, pertanto, il ricorso per cassazione, notificato ad RAGIONE_SOCIALE quale soggetto continuatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era male diretto perché non sussisteva alcun collegamento tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il Collegio ritiene infondata l’eccezione preliminare sollevata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si consideri, in proposito, che l’articolo 34, comma 6 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 22/11/2021, n. 17, stabilisce: «6. Contestualmente all’istituzione di RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE Regione e su indicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente
in materia di RAGIONE_SOCIALE, è istituita la RAGIONE_SOCIALE, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica, competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dRAGIONE_SOCIALE data di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. A questo scopo nel bilancio RAGIONE_SOCIALE Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa. Per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’RAGIONE_SOCIALE. Il commissario liquidatore, competente a dirigere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è nominato dRAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE. L’attività RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è completata entro tre anni. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse del fondo sanitario RAGIONE_SOCIALE attribuite ad RAGIONE_SOCIALE.»
1.3. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è descritta dRAGIONE_SOCIALE disposizione come un organo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si avvale del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei fondi messi a disposizione dRAGIONE_SOCIALE Regione.
1.4. Nel solco RAGIONE_SOCIALE consolidata giurisprudenza di questa Corte va esclusa la natura esclusiva RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva attribuita alle gestioni liquidatorie. In proposito è opportuno richiamare le argomentazioni spese da Cass. 15/04/2010, n. 9049: «quanto al merito RAGIONE_SOCIALE vicenda, è appena il caso di richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale riconosce la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse UU.SS.LL sia alle gestioni liquidatorie che alle Regioni, individuando comunque nelle regioni il soggetto passivo delle obbligazioni (Cass. S.U. 23022 del 2005). Secondo Cass. 1532 del 26 gennaio 2010, questi principi non
comportano affatto l’attribuzione di una legittimazione processuale esclusiva alle gestioni liquidatorie in persona del commissario liquidatore. Del resto, con numerose pronunce, questa Corte ha riconosciuto che la legittimazione processuale in ordine alle controversie spetta sia alle Gestioni liquidatorie che alle Regioni (Cass. n. 20412 del 2006, 18285 del 2005). Nè a diverse conclusioni può giungersi, nel caso di specie, sulla base RAGIONE_SOCIALE legislazione RAGIONE_SOCIALE (L.R. Piemonte 22 settembre 1994, n. 39), considerato che la stessa non elimina affatto la titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE Regione, ma la rende concorrente con quella attribuita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore. I principi affermati da questa Corte, come più sopra ricordati, hanno ricevuto l’avallo RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, nella sentenza n. 89 del 23/31 marzo 2000. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, e cassata la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte torinese che non si è attenuta a tali principi (dichiarando l’estinzione del procedimento per effetto RAGIONE_SOCIALE mancata riassunzione nei confronti del Commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soggetto questo, peraltro, già ritenuto dal primo giudice – con sentenza passata in giudicato – privo di autonoma personalità giuridica)». Ed ancora, secondo Cass. 29/01/2019, n. 2343 «la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti RAGIONE_SOCIALE soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE normativa RAGIONE_SOCIALE esclude l’ammissibilità di una attribuzione RAGIONE_SOCIALE legittimazione processuale in capo alle sole gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti
soppressi rispetto RAGIONE_SOCIALE corrente gestione economica degli enti successori. (In applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha disatteso le censure RAGIONE_SOCIALE regione ricorrente che deduceva il permanere RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva unicamente in capo RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE delle USL e lamentava l’omesso rilievo circa l’insussistenza del rapporto organico di gestione, amministrazione o indirizzo tra la stessa e l’ospedale nel quale erano state effettuate le trasfusioni dannose denunciate dall’originario attore)». Rileva, altresì, il principio di diritto affermato da Cass. ss. u. 20/06/2012, n. 10135 secondo il quale: la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti RAGIONE_SOCIALE soppressione delle USL spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE normativa RAGIONE_SOCIALE esclude l’ammissibilità di una attribuzione esclusiva RAGIONE_SOCIALE legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto RAGIONE_SOCIALE corrente gestione economica degli enti successori.
Va, dunque, ritenuto che, all’esito del descritto iter legislativo, l’autonomia giuridica sia rimasta in capo all’ente, che però è rappresentato esclusivamente dai liquidatori per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE procedura.
La “gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” dell’RAGIONE_SOCIALE rappresenta, a ben guardare, solo la modalità organizzativa e amministrativa attraverso cui l’ente (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) viene gestito nella fase di liquidazione. Non si tratta di u n soggetto distinto rispetto all’RAGIONE_SOCIALE, ma di una funzione interna all’ente stesso nella sua fase RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la legittimazione passiva nelle controversie relative a obbligazioni sorte durante la liquidazione spetta all’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato dai liquidatori, così come correttamente individuata nel ricorso per cassazione e nella notificazione dello stesso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 28 luglio 2006, n. 10 e successive modifiche (Tutela RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e riordino del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Abrogazione RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 26 gennaio 1995, n. 5) e RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario RAGIONE_SOCIALE) sull’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Con questo motivo si critica in sostanza la sentenza impugnata perché, nel decidere la controversia, non avrebbe tenuto conto che la Regione Autonoma RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE aveva dato indicazione alle RAGIONE_SOCIALE di procedere al pagamento degli incarichi conferiti e ha, in senso contrario, affermato che «in nessun passaggio del parere è affermato che la nuova disciplina prevede il rinnovo tacito dell’incarico ma affronta un aspetto particolare ossia lo svolgimento di attività aggiuntiva da parte dei responsabili di branca perdenti posto. Pertanto, il comitato consultivo si è limitato a dare delle indicazioni nei confronti di tutte quelle ASL che non hanno tempestivamente attivato le procedure per l’individuazione del nuovo responsabile di branca facendo sì che quelli cessati continuassero di fatto a svolgere dette mansioni, con invito ad effettuare il relativo pagamento».
2.2. Il motivo è infondato. In primo luogo, l’affermazione RAGIONE_SOCIALE sentenza criticata con il motivo di ricorso non viola gli specifici parametri normativi invocati. In secondo luogo,
l’interpretazione del documento offerta dRAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello è logica e coerente. Va, in definitiva, osservato che, a prescindere dal significato attribuibile al parere in questione, l’indicazione dell’organo amministrativo non poteva in ogni caso valere a superare il principio secondo cui in materia di impiego pubblico e retribuzione è dovuto quanto stabilito in virtù RAGIONE_SOCIALE legge e del c.c.n.l. e RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa senza che possano assumere rilievo decisivo diverse indicazioni degli organi amministrativi.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. e del D.P.R. n. 271 del 2000 che ha reso esecutivo il RAGIONE_SOCIALE collettivo RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE specialisti RAGIONE_SOCIALE. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha statuito che «non essendo più previsto alcun rinnovo automatico, lo svolgimento di fatto di detto incarico da parte del responsabile cessato non ha fondamento contrattuale atteso che il medico ambulatoriale è un lavoratore autonomo». Secondo la parte ricorrente il rapporto di lavoro del medico specialista ambulatoriale sarebbe stato stipulato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ai sensi del d.P.R. 271/2000.
3.1. Il motivo è infondato, la sentenza sul punto va esente da censure perché esclude l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. al rapporto di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE convenzionati perché non si tratta di rapporto di lavoro subordinato e tanto in piena conformità al costante orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte.
3.2. In proposito si consideri che: «la norma di cui all’art. 2126 cod. civ. (sulla “prestazione di fatto con violazione di legge”) ha carattere eccezionale e può trovare applicazione solo nell’ambito del lavoro subordinato, senza possibilità di estensione a rapporti di lavoro autonomi, neppure se
riconducibili all’ipotesi del lavoro c.d. parasubordinato di cui all’art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizione citata all’attività svolta da un medico generico di base convenzionato con una unità RAGIONE_SOCIALE locale in favore di assistiti in eccedenza rispetto al massimale di legge applicabile nel caso specifico)» (Cass. 25/03/1995, n. 3496).
3.3. Circa la natura del rapporto di lavoro dei RAGIONE_SOCIALE convenzionati va ricordato che: in materia di RAGIONE_SOCIALE convenzionati, va escluso che nell’ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai RAGIONE_SOCIALE in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l’assenza nei rapporti d’opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito RAGIONE_SOCIALE subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati. (Cass. 29/07/2008 n. 20581). I rapporti tra i RAGIONE_SOCIALE convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall’art. 48 RAGIONE_SOCIALE l. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE, corrispondono a rapporti liberoprofessionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole
o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere ricompresi nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di «un rapporto di lavoro disciplinato dRAGIONE_SOCIALE legge, dai contratti collettivi o dRAGIONE_SOCIALE prassi in vigore di ciascuno Stato membro», al quale non può essere riconAVV_NOTAIOo il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato (Cass. 05/03/2020, n. 6294; nel medesimo senso Cass. 13/04/2011 n. 8457).
3.4. La parte ricorrente ha poi rivendicato, con la domanda originaria spiegata in INDIRIZZO, un emolumento che trova fondamento negli accordi collettivi nazionali e cioè nella fonte dei rapporti convenzionali tra RAGIONE_SOCIALE specialisti e RAGIONE_SOCIALE e quindi in una fonte incompatibile con la natura subordinata del rapporto di lavoro predicata con il secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, n. 9, ACN 23/03/2005 così come modificato e integrato dall’art. 2, n. 9, ACN 29/07/2009, in ordine RAGIONE_SOCIALE tacita rinnovabilità dell’incarico di Responsabile di Branca. La sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha statuito che il AVV_NOTAIO. COGNOME <> tanto avendo r itenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo A.C.N. del 29.7.2009 sarebbe stata escluso il rinnovo automatico RAGIONE_SOCIALE nomina del Responsabile di Branca sicchè l’incarico affidato al AVV_NOTAIO. COGNOME, nel 2004, non si sarebbe più prorogato automaticamente e sarebbe venuto a cessare nel 2011.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e art. 1, n. 9, ACN 23/03/2005: sulla mancata applicazione e sulla modifica in peius dell’RAGIONE_SOCIALE collettivo del 2009. La sentenza impugnata è criticata perché sarebbe viziata nella medesima parte -già censurata con il terzo motivo -in cui ha statuito che il AVV_NOTAIO. COGNOME NOME «non avrebbe dovuto né potuto più svolgere l’incarico di r esponsabile di branca in assenza di un formale provvedimento dell’amministrazione appellante».
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché riguardano lo stesso capo RAGIONE_SOCIALE sentenza e censurano le stesse argomentazioni spese dRAGIONE_SOCIALE Corte per l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE medesima fonte pattizia.
6.1. I motivi sono infondati. La sentenza offre una interpretazione dell’RAGIONE_SOCIALE che risponde al dato letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione pattizia: nella versione applicabile ratione temporis dell’RAGIONE_SOCIALE, era stata soppressa la previsione del rinnovo tacito dell’incarico che nella versione precedente era, invece, espressamente prevista. L’interpretazione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello risponde poi RAGIONE_SOCIALE ragione fondante RAGIONE_SOCIALE disposizione convenzionale in discussione: veniva, infatti, introAVV_NOTAIOo un nuovo modello organizzativo e un nuovo strumento, quello delle elezioni, per l’individuazione del responsabile.
6.2. L’art. 2, paragrafi 9 e 10, dell’ACN spiega in modo piano e letterale che la scadenza dell’incarico interviene dopo due anni, salvo che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine non venga fatta richiesta di nuova elezione; RAGIONE_SOCIALE scadenza del termine biennale il responsabile decade e si attivano le procedure per la nuova nomina senza che possa operare alcun rinnovo tacito. Di qui la validità RAGIONE_SOCIALE conclusione raggiunta dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata
circa l’assenza di titolo per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE funzione e l’assenza di titolo RAGIONE_SOCIALE retribuzione.
In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione