ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE – N. R.G. 00008717 2025 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 30 07 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8717/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME C.F.
RICORRENTE
contro
), in persona del Ministro pro tempore, contumace P.
Il Giudice dott. NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta all’udie nza odierna, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex art. 700 cpc premesso che
con ricorso del 15.7.2025, , cittadino turco di origine curda, ha rappresentato di essere titolare di protezione sussidiaria in forza dell’ ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 6 agosto 2018 nel procedimento avente RG 10067/2016; dopo il primo rilascio, in data 16.09.2023, chiedeva il rinnovo alla Questura di , competente in base al suo luogo di residenza con assicurata postale n. e da
(C.F.
RESISTENTE
allora la Questura non ha provveduto al rinnovo richiesto, né ha fornito ragioni per il tale ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo;
nel ricorso si legge altresì che ‘ Nel 2024, allorché il Sig. si presentò preso l’Ufficio immigrazione per sollecitare la conclusione della pratica, gli fu risposto, a voce, che si trattava di attendere il parere della Commissione Territoriale di Roma, sebbene la protezione fosse stata riconosciuta dal Tribunale di Roma. Lo scrivente difensore, in data 27/03/2025 ha in ogni caso provato a sollecitare a mezzo pec tale parere, ma non risulta vi sia stato alcun seguito. In ogni caso sono abbondantemente decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo essendo trascorsi quasi 2 anni dalla richiesta. In data 24.06.2025 la scrivente difesa ha inoltrato un atto di diffida alla conclusione del procedimento entro dieci giorni ed al rilascio del soggiorno richiesto, rimasto a tutt’oggi privo di esito ‘ ;
il ricorrente ha chiarito come il ritardo dell’ Amministrazione lo pregiudichi, in quanto il permesso provvisorio di cui è in possesso non gli consente di avere un contratto di lavoro stabile e perché, in assenza di un titolo di viaggio, egli non può viaggiare per vedere la propria famiglia e ricongiungersi con la moglie e le figlie minorenni. Il ricorrente ha infatti una moglie, di nome , cittadina greca, e due figlie, entrambe nate in Germania, che vivono ad Amburgo. La mancanza di un valido titolo di viaggio, inoltre, ha creato difficoltà anche per la registrazione all’anagrafe tedesca delle bambine, le quali infatti hanno solo il cognome materno ma non quello paterno;
sul piano del fumus boni iuris , il ricorrente ha altresì precisato che il Tribunale di Roma, nel 2018, gli ha riconosciuto la protezione sussidiaria ex art. 14 Dlgs 251/2007 sulla base dei suoi legami con il PKK e con il BDP, in ragione dei quali egli è stato anche attinto da procedimenti penali in Turchia. Nessuna delle circostanze per cui il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale è mutata: ciò vale per la repressione politica, il pericolo di subire trattamenti inumani e degradanti connessi ai procedimenti penali nei quali è stato coinvolto, nonché il contesto istituzionale ove l’indipendenza del potere giudiziario dal governo è seriamente compromessa (cfr. il rapporto internazionale di nel 2024
https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/western-central-andsouth-eastern-europe/turkiye/report-turkiye/ nel quale si fa significativamente riferimento a alle violazioni del diritto al giusto processo, alla detenzione arbitraria ed alla repressione del diritto di manifestazione del proprio pensiero nonché alla libertà associativa). Inoltre, il ricorrente si è ormai stabilito con la sua famiglia in Europa, le sue figlie sono nate in Germania e un eventuale rifiuto di rinnovare la protezione della quale è titolare lo esporrebbe evidentemente a una lesione dei suoi diritti di cui all’art. 8 CEDU. Né risultano ragioni ostative in relazione a eventuali condanne, giacché la Questura, che normalmente richiede la trasmissione dei certificati penali, non ha fornito alcuna comunicazione in tal senso, né in generale è mai stata segnalata alcuna circostanza suscettibile di determinare un rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l..241 /1990 ;
in merito al periculum in mora , il ricorrente ha segnalato il pregiudizio al diritto all’unità familiare, alla libertà di circolazione, al diritto al lavoro, limitazione dell’accesso ai servizi basilari del territorio. In assenza di un permesso di soggiorno in corso di validità è impossibile provvedere al rinnovo di contratti di lavoro o di locazione di un immobile a scopo abitativo. È altresì impossibile rinnovare la tessera sanitaria e, dunque, accedere ad alcune prestazioni mediche. Non è possibile viaggiare nell’Unione Europea per raggiungersi alla moglie e alle figlie;
il ricorrente ha quindi richiesto ‘ -con decreto inaudita altera parte -ribadire il diritto alla protezione sussidiaria del ricorrente già accertato con ordinanza del Tribunale di Roma del 6 agosto 2018 nel procedimento avente RG 10067/2016 e per l’effetto ordinare alla Questura di il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 14 Dlsg 251/2007 ed il titolo di viaggio di cui all’art. 24, con ogni provvedimento necessario. Voglia inoltre il Tribunale condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni economici, per le spese legali, per i danni morali e per il danno da ritardo della P.A . ‘ ;
la scrivente ha rigettato l istanza ‘ inaudita altera parte , ‘ ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, considerato che la convocazione della controparte costituisce essa stessa sollecitazione a definire con provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, il procedimento di
rinnovo del permesso di protezione sussidiaria già goduto, con conseguente definizione stragiudiziale del giudizio, mentre, per la domanda di ‘ribadire il diritto alla protezione sussidiaria del ricorrente’ , si osserva come per essa sia carente ogni potere in questa sede, considerata la natura impugnatoria della giurisdizione della Sezione Specializzata ‘ ;
la parte resistente non si è costituita, e deve dichiararsi la sua contumacia;
il ricorrente all udienza odierna ha insistito ‘ ‘ nell a richiesta di voler ordinare all’Amministrazione di provvedere al rilascio del titolo di soggiorno entro un termine giudicato congruo dal Giudice ‘ ;
ritenuto che
come già evidenziato nel provvedimento di rigetto dell istanza ‘ inaudita altera parte , in questa sede non vi è spazio per una pronuncia che, sostituendosi alla valutazione della PA, confermi, a favore del ricorrente, ‘ il diritto alla protezione sussidiaria del ricorrente già accertato con ordinanza del Tribunale di Roma del 6 agosto 2018 nel procedimento avente RG 10067/2016 e per l’effetto ordinare alla Questura di il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 14 Dlsg 251/2007 ed il titolo di viaggio di cui all’art. 24, con ogni provvedimento necessario’ ;
anche nelle conclusioni ribadite all udienza odierna, il ricorrente ha insistito ‘ ‘ nella richiesta di voler ordinare all’Amministrazione di provvedere al rilascio del titolo di soggiorno entro un termine giudicato congruo dal Giudice ‘ ;
sul punto, infatti, si osserva come sia in ammissibile la domanda diretta all’accertamento in sede giurisdizionale dei presupposti per il rinnovo della protezione sussidiaria, posto che l’accertamento in sede giurisdizionale del diritto al soggiorno regolare presuppone, per tutte le fattispecie, una previa valutazione dell’Autorità amministrativa. Ciò accade per la materia della protezione internazionale (rifugio e protezione sussidiaria), per i permessi di soggiorno in materia familiare, per le ipotesi di protezione speciale, in cui deve sempre assumersi che la propedeutica valutazione dell’Autorità amministrativa , in sede di primo rilascio, di rinnovo o di conversione, sia implicitamente presupposta dalla legge;
al riguardo, è pacifico che il ricorrente non abbia ricevuto alcun provvedimento espresso significativo della Questura, e non risulta che la pratica sia stata mai iscritta, trattata, né
che sia stato acquisito il parere della Commissione territoriale, per cui non si configura un effettivo esercizio della potestà amministrativa di valutazione della domanda del ricorrente;
in definitiva, l ‘intervento della Autorità Giudiziaria è confinato al riconoscimento del pieno diritto del ricorrente di ricevere una valutazione con provvedimento della PA, il quale potrà, eventualmente, essere impugnato davanti a questa Sezione;
infatti, il provvedimento di merito che il ricorrente potrebbe ottenere dal Tribunale è un provvedimento il cui esito presuppone un procedimento impugnatorio e la tutela atipica prevista dall’art. 700 cpc consente l anticipazione degli effetti del procedimento di ‘ merito, ma certamente non consente di ottenere più di quanto il ricorrente potrebbe ottenere dallo stesso giudizio di merito;
ciò posto, sebbene la domanda del ricorrente di accertamento in questa sede del diritto al rinnovo della protezione sussidiaria sia inammissibile, nella stessa domanda appare immanente quella di ottenere un provvedimento espresso della PA a conclusione del procedimento introdotto, fosse anche negativo;
nel caso di specie, quanto al fumus , ‘ discende dai principi generali del nostro ordinamento che dal mancato rilascio del titolo di soggiorno e a maggior ragione dall’inerzia dell’amministrazione, conseguono una pluralità di pregiudizi per la persona diversi dalla possibile espulsione amministrativa, e consistenti nell’impossibilità di accedere a tutti i servizi (come quelli sociali e sanitari) per i quali è necessaria l’esibizione del titolo di soggiorno ‘ (cfr. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 15.7.2025, GI dott. ssa NOME COGNOME). Nel caso in esame, sebbene il ricorrente abbia dichiarato di godere di un permesso provvisorio, la condotta della Questura non appare legittima, avuto riguardo al ritardo accumulato nella conclusione del procedimento;
quanto al periculum in mora della pretesa ricorrente, dal silenzio dell’amministrazione deriva per il richiedente l incertezza sulla propria posizione giuridica sul territorio dello ‘ Stato e sulla possibilità di ottenere un titolo di viaggio che gli consenta di far visita alla famiglia in Germania, con ricadute sul piano della vita privata e familiare;
risulta quindi possibile, al fine di tutelare il diritto del ricorrente in sede di cautela atipica, emettere un ordine alla Amministrazione diretto ad eliminare la situazione di inerzia e di conseguente incertezza che si è venuta a creare;
pertanto, va ordinato alla Questura di di provvedere entro 40 gg dalla notifica del provvedimento a concludere il procedimento avviato dal ricorrente;
sulla richiesta di condanna alle spese di lite, esse vanno compensate, vista l inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio e la riqualificazione della stessa ‘ al fine di non precludere la tutela sostanziale del ricorrente;
P.Q.M.
1) ordina alla Questura di di provvedere entro 40 gg dalla notificazione della presente ordinanza, emettendo un provvedimento definitivo in ordine alla istanza avanzata dal ricorrente;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
FIRENZE, 30 luglio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME