Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05989/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME (p.e.c.: EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.
EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3342/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE d ‘ APPELLO di MILANO, depositata il 16 dicembre 2020, notificata il 22 dicembre 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto RAGIONE_SOCIALE‘8 giugno 2018, notificato il 14 giugno 2018, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ingiunse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di pagare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria di un credito vantato verso di essa dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, per la fornitura di agende relativa all’anno 2009, la somma di Euro 1.749.750, oltre interessi e spese di procedura.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (quale ente subentrato nel 2016 solo nelle funzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sottoposta a RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa, ai sensi del d.lgs. n. 178 del 2012, dopo avere assunto la nuova denominazione di «RAGIONE_SOCIALE» ) e deducendo l’inesistenza del credito ( in quanto già accertato come insussistente con sentenza passata in giudicato nell’ambito d i una controversia tra il detto ente RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE).
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 423 del 2019, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, oltre che alle spese, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 10.000, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96 cod. proc. civ..
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 16 dicembre 2020, n. 3342, nel respingere l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, l’ha condannata, oltre che alle spese del grado, al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore somma di Euro 6.343,33, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ..
Avverso quest’ultima sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo.
Risponde con controricorso l’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico, articolato motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 641, primo comma, e 291, primo comma, cod. proc. civ.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 -bis RAGIONE_SOCIALE legge 21 gennaio 1994, n. 53; RAGIONE_SOCIALE‘art.2697 cod. civ; e « del principio di diritto enunciato da Cass. Sezioni Unite n. 14594 del 15 luglio 2016 ».
La ricorrente ribadisce l’ eccezione già sollevata nei gradi di merito di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione al decreto ingiuntivo proposta dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a causa RAGIONE_SOCIALE‘omesso
tempestivo riavvio e completamento del procedimento notificatorio in seguito al mancato buon fine RAGIONE_SOCIALE prima notifica tempestivamente tentata RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in opposizione.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.a. Risultano dagli atti e sono sostanzialmente incontroversi tra le parti i seguenti fatti processuali: il decreto ingiuntivo era stato notificato dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 14 giugno 2018, sicché il termine per proporre opposizione sarebbe scaduto il 24 luglio 2018; l’ associazione ingiunta aveva provato a notificare l’atto di citazione in opposizione il 2 0 luglio 2018 (quindi, tempestivamente) sia mediante servizio postale al domicilio eletto dRAGIONE_SOCIALE società opposta presso il suo difensore, AVV_NOTAIO, con la procura rilasciata per il ricorso monitorio e da quest’ultimo risultante (INDIRIZZO), sia a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata , pure indicato nel medesimo ricorso (EMAIL); entrambe le notifiche, peraltro, non erano andate a buon fine: in ordine a quella effettuata a mezzo pec era immediatamente pervenuto ‘avviso di mancata consegna per indirizzo non valido’; in ordine a quella postale, il plico era stato restituito al mittente, senza essere stato consegnato, in data 6 agosto 2018, con l’attestazione RAGIONE_SOCIALE‘agente postale relativa al ‘trasferimento’ del des tinatario; in data 6 settembre 2018, al fine di accertare il nuovo indirizzo del difensore RAGIONE_SOCIALE società opposta, l’opponente si era rivolta al RAGIONE_SOCIALE, riceven done l’in formazione che l’indirizzo del lo RAGIONE_SOCIALE risultava essere quello in cui la notifica postale era stata tentata
(RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO) ; all’udienza di comparizione del 5 dicembre 2018 dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il difensore RAGIONE_SOCIALE‘oppo nente -depositato l’originale RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in opposizione, la cui notifica non era andata a buon fine, l ‘attestazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE confermativa RAGIONE_SOCIALE perdurante insistenza del domicilio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO al predetto indirizzo, nonché una schermata del sito web del RAGIONE_SOCIALE, donde risultava il nuovo indirizzo pec del RAGIONE_SOCIALE (EMAIL) -aveva chiesto di essere autorizzato RAGIONE_SOCIALE rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica anche a mezzo pec; il giudice, sul rilievo che la precedente tempestiva notifica non era « andata a buon fine per causa non imputabile RAGIONE_SOCIALE parte opponente », aveva autorizzato il rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘atto « all’indirizzo tuttora risultante quale domicilio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO », fissando la nuova udienza al 19 aprile 2019; ricevuta l’ autorizzazione, l’ opponente aveva nuovamente effettuato la notifica sia a mezzo pec che con il servizio postale: di queste notifiche, però, solo la prima (effettuata in data 7 dicembre 2018 al nuovo indirizzo EMAIL) era andata a buon fine, mentre la seconda, nuovamente tentata all’indirizzo di INDIRIZZO in data 11 gennaio 2019, aveva avuto ancora esito negativo, per l’avvenuto trasferimento del RAGIONE_SOCIALE.
1.1.b. Ciò posto in fatto, la società ricorrente sostiene, in diritto, che, nell’ autorizzare il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica, il primo giudice avrebbe commesso un duplice error in procedendo , violando i principii fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 14916 e 14594 del 2016.
Osserva che, secondo quest’ultima pronuncia, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso RAGIONE_SOCIALE ‘ esito negativo, per conservare gli effetti collegati RAGIONE_SOCIALE richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari RAGIONE_SOCIALE metà dei termini indicati, in relazione ai diversi mezzi di impugnazione, dall ‘ art. 325 cod. proc. civ.; poiché il termine per l’ opposizione a decreto ingiuntivo è di 40 giorni, nella fattispecie il procedimento notificatorio avrebbe dovuto essere riattivato e completato, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sospensione feriale, entro il 20 settembre 2018.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE opponente avrebbe mancato di assolvere a tale onere sia in ordine al procedimento notificatorio svolto via pec, sia in ordine a quello svolto per il tramite del servizio postale: infatti, nell’ambito di quest’ultimo , essa avrebbe solertemente riattivato il procedimento (assumendo in data 6 settembre 2018 informazioni sul nuovo indirizzo del RAGIONE_SOCIALE cui spedire l’atto per la notifica) ma non lo avrebbe altrettanto solertemente completato nel termine; invece, nell’ambito del primo, la tempestività con cui era stata effettuata la notifica (in data 7 dicembre 2018, dopo che solo due giorni prima era stata ottenuta l’informazione sul nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dRAGIONE_SOCIALE schermata web del CNF) non era stata preceduta da analoga solerzia nella riattivazione del procedimento mediante ricerca RAGIONE_SOCIALE predetta informazione.
Non essendo stato osservato dal notificante l’onere di riattivare e completare il procedimento notificatorio entro il termine del 20 settembre 2018, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione anziché autorizzare la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica.
Questo provvedimento -conclude -sarebbe stato, inoltre, illegittimo anche per avere omesso di considerare che, RAGIONE_SOCIALE stregua dei principii fissati con la pronuncia n. 14916/2016 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, l’omessa notifica non integrerebbe un atto processuale nullo, bensì un atto processuale inesistente, come tale insuscettibile di rinnovazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.291 cod. proc civ..
1.1.c. La Corte di merito ha disatteso tali argomentazioni, sul rilievo che il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14594 del 1016 troverebbe applicazione unicamente « nei casi in cui sia formalmente evidenziata l’erroneità, in particolare per l’ effettivo trasferimento del destinatario, RAGIONE_SOCIALE‘ indirizzo presso il quale il primo tentativo di notifica è stato effettuato » (pag.5 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) e non anche nella diversa ipotesi -come quella in esame -in cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEe infor mazioni assunte presso l’RAGIONE_SOCIALE, sia stato appreso che lo studio del RAGIONE_SOCIALE si trova effettivamente presso il luogo in cui la notifica è stata tentata.
1.1.d. Questa tesi non può essere condivisa.
Sebbene la fattispecie portata al cospetto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite riguardasse effettivamente il caso in cui la (tentata) notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione (si trattava di ricorso per cassazione) presso il procuratore domiciliatario indicato nella sentenza impugnata non era
andata a buon fine a causa del trasferimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE professionale, tuttavia il principio da esse affermato (e consolidatosi nella successiva giurisprudenza di questa Corte: ex aliis , Cass. 09/08/2018, n. 20700; Cass. 21/08/2020, n. 17577) assume una portata più generale, estendendosi a d ogni ipotesi in cui la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione non sia imputabile RAGIONE_SOCIALE parte che l’ ha richiesta.
In tutti questi casi, non ostante la non imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘errore, la parte istante, preso atto RAGIONE_SOCIALE non riuscita RAGIONE_SOCIALE notifica , ha l’onere di riprendere e completare il procedimento notificatorio relativo all’impugnazione con immediatezza e tempestività, entro un termine pari RAGIONE_SOCIALE metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di gravame dall ‘ art. 325 cod. proc. civ..
1.1.e. Va però evidenziato -ed in tal senso va corretta in via integrativa la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto -che l’individuazione del limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni in misura pari RAGIONE_SOCIALE metà del tempo concesso dRAGIONE_SOCIALE legge per la loro proposizione, trova la sua ratio nella ritenuta congruità di tale spazio temporale in funzione RAGIONE_SOCIALE soluzione dei soli problemi derivanti dRAGIONE_SOCIALE difficoltà RAGIONE_SOCIALE notifica a fronte del ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare l’atto di impugnazione.
Pertanto, il predetto termine non è inderogabile, avendo le stesse Sezioni Unite precisato -nel fissarlo -che quando vi sia la prova (che si pretende rigorosa) di circostanze eccezionali che rendono più difficoltosa del solito la soluzione dei problemi legati RAGIONE_SOCIALE notifica, al
notificante è concesso oltrepassare lo spazio temporale pari RAGIONE_SOCIALE metà dei temini per le impugnazioni.
Le Sezioni Unite, avendo riguardo RAGIONE_SOCIALE specifica fattispecie -sottoposta al loro esame –RAGIONE_SOCIALE‘effettivo trasferimento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno esemplificato con riguardo all’ipotesi in cui emergano difficoltà del tutto particolari nel reperire l’indirizzo del nuovo RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. Un., n. 14594/2016, cit. , punto 30 RAGIONE_SOCIALE motivazione), ma è evidente che tra le cause giustificative di un allungamento dei termini del procedimento notificatorio possono rientrare anche altre vicende, altrettanto particolari, come quelle verificatesi nella fattispecie all’attuale esame , in cui il notificante, dopo avere diligentemente e tempestivamente tentato la notifica all’avvocato domiciliatario nell’ indirizzo indicato nell’atto impugnato, abbia ottenuto, in seguito al mancato buon fine RAGIONE_SOCIALE notifica, informazioni reciprocamente contrastanti dall’ attestazione effettuata dall’agente postale (avente la qualifica di pubblico ufficiale) sul plico restituito (attestazione certificativa RAGIONE_SOCIALE‘ avvenuto trasferimento del domicilio del difensore costituito) e dRAGIONE_SOCIALE diversa attestazione resa nella quasi immediatezza dall’RAGIONE_SOCIALE, d ebitamente compulsato in funzione del sollecito riavvio del procedimento notificatorio (attestazione, quest’ultima, certificativa, al contrario, RAGIONE_SOCIALE perdurante insistenza del domicilio nel luogo in cui la notifica era stata tentata).
Si aggiunga, poi, che, nella fattispecie, i problemi derivanti dRAGIONE_SOCIALE difficoltà RAGIONE_SOCIALE notifica non si erano potuti immediatamente risolvere (ed anzi si erano ulteriormente complicati) ricorrendo al mezzo alternativo RAGIONE_SOCIALE posta elettronica certificata, poiché l’indirizzo pec del
difensore, quantunque anche esso indicato nel ricorso monitorio, era risultato invalido.
Non può sottacersi, ancora, che l’ incertezza circa l’ ubicazione del domicilio e letto nell’ indirizzo indicato era proseguita anche successivamente, poiché, non ostante l’ attestazione RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, anche la successiva notifica effettuata all’indirizzo di INDIRIZZO, in data 11 gennaio 2019, era fallita per irreperibilità del destinatario.
1.1.f. Dinanzi a tale situazione, deve escludersi che il provvedimento autorizzatorio al rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE citazione in opposizione , reso dal giudice di prime cure all’udienza del 5 dicembre 2018, su conforme richiesta del difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opponente, si ponesse in contrasto con i principii sanciti dRAGIONE_SOCIALE sentenza n. 14594/2016 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, dovendo, anzi, ritenersi integrata la fattispecie prevista da questa stessa pronuncia per l ‘ allungamento del procedimento notificatorio oltre la metà dei termini per l’impugnazione.
1.1.g. Va, infine, altresì escluso che il provvedimento in esame fosse illegittimo per contrasto con i principii sanciti dalle stesse Sezioni Unite con la diversa pronuncia n. 14916 del 2016.
Infatti -sebbene debba condividersi il rilievo RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui la notificazione omessa integra, non già un atto nullo, bensì un atto inesistente, mancando RAGIONE_SOCIALE elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, con particolare riferimento RAGIONE_SOCIALE fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi RAGIONE_SOCIALE esiti positivi RAGIONE_SOCIALE
notificazione previsti dall’ordinamento (Cass., Sez. Un., n. 1416/2016, Rv. 640603-01; successivamente, v. Cass. 08/09/2022, n. 26511) -, nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha però indebitamente fissato un termine perentorio per rinnovare l’atto dopo aver ne rilevato, insieme RAGIONE_SOCIALE mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE controparte, un vizio che ne comportasse la nullità (arg. ex art. 291 cod. proc. civ.).
Piuttosto, stando RAGIONE_SOCIALE trascrizione RAGIONE_SOCIALEo stralcio RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza contenuta nel verb ale d’udienza del 5 dicembre 2018, trascritto a pag. 3 del ricorso, il giudice milanese ha autorizzato la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica sul rilievo che essa non era andata a buon fine per causa non imputabile RAGIONE_SOCIALE parte opponente, in piena conformità al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 , secondo comma, cod. proc. civ., da ritenersi applicabile ogni volta che la parte dimostri di essere incorsa in decadenze (il che implica l’ inesistenza d ell’atto processuale dal potere di compiere il quale si è decaduti) per causa ad essa non imputabile.
Ne discende il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE piena legittimità processuale del provvedimento in parola, quello RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE notificazione rinnovata in base ad esso e la conseguente ammissibilità RAGIONE_SOCIALE pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione a decreto ingiuntivo, non specificamente impugnata con il presente ricorso per cassazione, che va conseguentemente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Il ricorrente soccombente va anche condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma che si stima equo determinare in misura pari RAGIONE_SOCIALE metà dei compensi calcolati sulle spese
processuali (oltre interessi legali dRAGIONE_SOCIALE data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza sino al saldo), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ.; la proposizione di un mezzo di gravame manifestamente infondato, senza tenere conto dei consolidati orientamenti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità in assenza di alcuna argomentazione che ne possa indurre la rimeditazione, costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALE conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi RAGIONE_SOCIALE”abuso del processo’, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controparte resistente vittoriosa, di una somma equitativament e determinata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593).
5. Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rimborsare RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida Euro 18.000,00 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge;
condanna la società ricorrente a pagare RAGIONE_SOCIALE controricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la somma equitativamente determinata di Euro 9.000,00, oltre interessi legali dRAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza sino al saldo;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione