Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34733 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. L Num. 34733 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 6930-2017 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in AVV_NOTAIO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE pro COGNOME NOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO
COGNOME, COGNOMECOGNOME dall’avvocato rappresentata e COGNOME difesa COGNOME NOME COGNOME, giusta delega in atti; atti ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 808/2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/10/2016 R.G.N. 902/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2019 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; per il udito l’AVV_NOTAIO per delega AVV_NOTAIO NOME COGNOME; AVV_NOTAIO
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
r.g. n. 6930/2017
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) deducendo di aver lavorato per la convenuta in virtù di un contratto di collaborazione a progetto stipulato il l’ottobre 20 avrebbe dovuto durare per tutta la durata del progetto, terminato nel RAGIONE_SOCIALE. Espos che l’RAGIONE_SOCIALE era receduto dal rapporto anticipatamente il 5 marzo 2012 e, deducendo l’illegittimità del recesso, chiese la condanna RAGIONE_SOCIALEa convenuta al pagamento, a tit risarcitorio RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni spettanti fino alla naturale scadenza del rappo 29.319,42 oltre accessori dalle scadenze al saldo) ovvero, in subordine, al pagamento dei compensi relativi al periodo gennaio marzo 2012 (€ 10.261,43 oltre accessori dovuti per legge).
2. Il Tribunale di L’Aquila respinse la domanda mentre la Corte di appello di L’Aquil investita del gravame da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, accolse il ricorso e condannò l’O.I.C al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazio monetaria dalle singole scadenze al saldo avendo accertato che il contratto a progett sottoscritto dalla COGNOME con l’RAGIONE_SOCIALE ancorava il tacito rinnovo RAGIONE_SOCIALEo stess tutta la durata del RAGIONE_SOCIALE” al “tacito rinnovo RAGIONE_SOCIALEa convenzione tra la Regio Abruzzo -AdG e l’RAGIONE_SOCIALE“. Escluse che avesse alcun rilievo la circostanza che i COGNOME convenzioni sottoscritte facessero riferimento quanto alla_ ta di assumere nen- .ssr collaboratori “alle necessità che si presentano” ritenendo che ove un diverso asset fosse stato necessario questo sarebbe dovuto risultare dalla convenzione stipulata e osservò che lo stanziamento per il personale era rimasto nel tempo invariato. Esclus infine che il recesso fosse legittimo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del contratto a p evidenziando che dalla clausola si evinceva che la risoluzione anticipata era possib solo in caso di giusta causa ovvero per impedimRAGIONE_SOCIALE che rendevano impossibile i regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, tutte circostanze neppure allegate in giudi Conseguentemente ritenne che in relazione al solo anno 2012 alla lavoratrice dovesse essere corrisposto l’importo lordo di € 25.000,00 mentre nulla era dovuto per periodo successivo al 31.12.2012 non risultando in atti che la convenzione fosse sta rinnovata per l’anno RAGIONE_SOCIALE.
3. Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE articolando sei mot ulteriormente illustrati da memeria. Resiste con controricorso NOME COGNOME. Fissa per la decisione in adunanza camerale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per fissazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione d art. 345 cod. proc. civ.. Sostiene l’OICS che la Corte di appello, nell’accertare il RAGIONE_SOCIALEa COGNOME al risarcimento del danno nella misura liquidata, sarebbe incorsa ne denunciata violazione poiché avrebbe accolto la domanda fondandosi su elemRAGIONE_SOCIALE e circostanze tardivamente prospettate solo in appello, così mutando i fatti costit del diritto azionato e introducendo nuovi temi di indagine. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘Osservato ricorrente la lavoratrice, in primo grado, aveva fondato la sua pretesa sull’esisten un contratto a progetto il cui oggetto era il RAGIONE_SOCIALE con scadenza 31.12.2016 in forza RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione degli artt. 56 e 89 del Regolamento CE 1085/06 o in subordin fino al 31.12.RAGIONE_SOCIALE (C 129.303,42 e C 54.315,52). Nel gravame, invece, l’attenzion era stata spostata sulla convenzione intercorsa tra la Regione Abruzzo e l’ RAGIONE_SOCIALE attuazione del programma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IPA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE del 31.11.2011 con scadenza al 31.12.RAGIONE_SOCIALE ed era stato così modificato il tema d indagine.
5. La censura è inammissibile. Al fine di rappresentare l’avvenuta modificazione i appello degli elemRAGIONE_SOCIALE di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda sin dal primo grad il ricorrente avrebbe dovuto, in ossequio al principio di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura dall’art. 366 nn. 4 e 6 cod. proc. civ., riprodurre il contenuto RAGIONE_SOCIALEa do formulata in primo grado ed il testo del motivi di gravame in modo da consRAGIONE_SOCIALEre Collegio, sin dalla lettura degli atti, di apprezzare compiutamente i termini domande e di verificare la fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALEa censura formulata. Ed infatti n giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applic norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del risp principio di autosufficienza, gli elemRAGIONE_SOCIALE fattuali in concreto condizionanti gli operatività RAGIONE_SOCIALEa violazione (cfr. Cass. 13/05/2016 n. 9888).
5.1. Orbene, nel caso in esame la censura non riproduce le domande formulate nel ricorso di primo grado né tantomeno riporta gli esatti termini RAGIONE_SOCIALEa censura artic nel giudizio di appello e si limita a riassumerne in estrema sintesi il con rinviando all’atto di appello che tuttavia non risulta allegato al ricorrso dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta richiesta dei fascicoli d’ufficio dei gradi precedRAGIONE_SOCIALE.
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazio RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 del R.d. 18.11.1923 n. 2440 e degli artt. 1321 e 1350 cod. civ. in rela all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta proroga del contratto in forma tacita nell’ambito d disciplina dei contratti con l’amministrazione. Sostiene l’OICS che la proroga avreb dovuto essere scritta e non può essere desunta da fatti o atti essendo per leg escluso il tacito rinnovo del contratto.
7. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, interpretando la clausola del cont ha accertato che la possibilità di prorogarne la durata era prevista per iscritt clausola aperta che sarebbe stata integrata per effetto RAGIONE_SOCIALEa mera conclusione del convenzione. In disparte la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo del cooperazione internazionale RAGIONE_SOCIALE distribuzione di utili (cfr. art. 2 RAGIONE_SOCIALEo Statuto) natura di ente privato sgombrerebbe il campo da ogni questione qui controversa- va rilevato che anche a volerne ammettere la natura pubblica, se è vero che la volont RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di obbligarsi non può essere desunta per implicito da fatti o ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto s ” ad substantiam”, di tal che nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione non è configurabi rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto stesso, un comportamento concludente, anche se protrattosi per anni, tuttavia quando la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da a clausola nello specifico subordinata al rinnovarsi RAGIONE_SOCIALEa convenzione tra la Regi Abruzzo e l’OICS – nella specie pacificamente intervenuta come accertato dal giudic di appello – si deve ritenere verificata la condizione cui la clausola contr assoggettava la proroga del contratto già concluso con la COGNOME. Non si tra infatti di una rinnovazione tacita, per facta concludRAGIONE_SOCIALEa, idonea ad eludere il divieto previsto per i contratti conclusi con un soggetto pubblico (cfr. Cass. 30/03/201 5192 ed ivi le richiamate 01/04/2010 n. 8000 12/02/2002 n. 1970) ma piuttosto RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa condizione già specificatamente prevista ed individu nell’originario contratto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del 57 comma 7 d.lgs. n. 162 del 2006 e degli artt. 1340 e 1362 cod. civ. con riguar ancora una volta al rinnovo automatico del contratto. Sostiene l’OICS che la sentenz nell’interpretare il contratto sarebbe incorsa nella denunciata violazione di
COGNOME
L.0
avendo trascurato di considerare che la disposizione ricordata (l’art. 57 comma 7 d d.lgs. n. 162 del 2006) costituisce attuazione di un vincolo comunitario discenden dal Trattato e valevole per tutti gli atti negoziali RAGIONE_SOCIALEa P.A.. Osserva al rigua con l’art. 23 omma l iRAGIONE_SOCIALEa legge n. 62 del 2005 era stato eliminato l’art. 6,comma 2 ) c RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44,comma 1,Iegge n. 724 del 1994, che prevedeva la rinnovazione del contratto per mezzo di una mera comunicazione e sostiene che, pertanto, la clausola contrattuale avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
9. Con il quarto motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1655 cod.civ. ed, ancora, RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 162 del 200 RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003.Deduce la ricorrente che la Corte avre trascurato di compiere una indagine complessiva del testo contrattuale nel ricercare volontà RAGIONE_SOCIALEe parti. Sostiene che, se vi avesse proceduto, avrebbe accertato che base all’art. 2,comma 1,RAGIONE_SOCIALEa convenzione tra la Regione Abruzzo e l’OICS i poteri d determinazione del fabbisogno del servizio appartenevano al committente al quale era demandata l’individuazione del fabbisogno di personale in sede di rinnovo RAGIONE_SOCIALE convenzione. Ribadisce inoltre l’esistenza di un divieto di tacito rinnovo del cont di lavoro.
10. Le censure possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate.
10.1. Nel richiamare le considerazioni già svolte con riguardo al secondo motivo ricorso, va in primo luogo osservato che l’art. 57,comma 7,del d.lgs. n. 163 del 200 ss.mm . ( codice dei contratti RAGIONE_SOCIALE abrogato con d.lgs. n. 50 del 2016) di assume la violazione facendosene derivare la nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattua disciplinava “i contratti RAGIONE_SOCIALEe stazioni appaltanti, degli RAGIONE_SOCIALE aggiudicatori e dei aggiudicatori, avRAGIONE_SOCIALE per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e ope 1 comma 1) e trovava applicazione “ai contratti RAGIONE_SOCIALE aggiudicati nei settori difesa e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il dec attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all’articolo 6 RAGIONE_SOCIALEo decreto legislativo di attuazione” (art. 1 comma 1 n il decreto legislativo citato bis). Co era disciplinato “l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori RAGIONE_SOCIALE, se forniture” (art. 2) che deve avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, ef tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi d concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionali nonché quello di RAGIONE_SOCIALEtà”. I “contratti” o i “contratti RAGIONE_SOCIALE” a norma d
“sono i contratti di appalto o di concessione avRAGIONE_SOCIALE per oggetto l’acquisizione di ser o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle st appaltanti, dagli RAGIONE_SOCIALE aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”. L’art. 57, co evocato a fondamento RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa proroga vieta “il rinnovo tacito dei con avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto forniture, servizi, lavori” è norma di chiusura di una disposizione regolamenta la “Procedura negoziata RAGIONE_SOCIALE previa pubblicazione di un bando di gara” inserito Parte II intitolata ai “Contratti RAGIONE_SOCIALE relativi a lavori, servizi e settori ordinari”, titolo I che riguarda i “contratti di rilevanza comunitaria”, che disciplina “oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezi RAGIONE_SOCIALEe offerte” sezione I che regola nel dettaglio “oggetto del contratto e procedur scelta del contraente”. Si tratta di disposizioni che sono del tutto estranee disciplina del rapporto di lavoro con la conseguenza che le richiamate disposizioni n possono costituire un parametro per la valutazione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole appos al contratto la cui validità va verificata in base alle regole proprie del par contratto di lavoro intercorso tra le parti.
10.2. Per gli altri profili le censure, sebbene rubricate come violazioni di le risolvono nella richiesta di una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEe clausole contrat secondo una ricostruzione più favorevole RAGIONE_SOCIALE che tuttavia emerga l’errore d interpretazione che si assume essere stato compiuto dalla Corte di merito la quale si limitata, correttamente, a verificare che la convenzione conteneva una clausola apert e ad accertare, in fatto, che lo stanziamento era rimasto nel tempo invari desumendone la persistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per la rinnovazione del contratto con l COGNOME.
11. Il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e applicazione degli artt. 61 e 67 d.lgs. n. 276 del 2003 ed il travisamento risultanze istruttorievprimo grado è inammissibile. Premesso che la Corte di merito chiarito le ragioni per le quali non ha tenuto conto di alcune dichiarazioni mentr valorizzato l’elemento oggettivo RAGIONE_SOCIALEa persistenza di uno stanziamento economico per il personale rimasto invariato nel tempo, va qui ribadito che appartene al giudic merito la scelta RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie da porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisio che per tale aspetto la sentenza è censurabile solo sotto il profilo del vi motivazione nel testo risultante dalla novella RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma n. 5 c prroc. civ. nella specie neppure denunciato.
r.g. n. 6930/2017
· · COGNOME l sesto motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE 12. Quanto a · 67,comma 2 1 d.lgs. n. 276 del 2003 come sostituito dalla legge n. 92 del 2012, p avere la Corte di merito travisato la durata del contratto intercorso tra la Paler l’OICS e riconosciuto un risarcimento del danno commisurato all’intero anno 2012 invece che ad un solo trimestre stante la durata trimestrale RAGIONE_SOCIALE‘originario contr -m.412_ va rilevato che la Corte territoriale nell’interpretare il contratto e’ritenere am la proroga ancorata alla durata RAGIONE_SOCIALEa convenzione ha coerentemente ritenuto che proprio tale durata, che accertava in fatto essersi protratta per un anno, costit parametro da utilizzare per la liquidazione del danno. Si tratta di ricostruzione ch viola le disposizioni di legge denunciate ed anzi procede ad una interpretazione de atti coerente con il tenore RAGIONE_SOCIALEe norme contrattuali da applicare, di tal che la deve essere rigettata.
13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spe giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza de presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulte importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese giudizio che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi de 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza de presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ult importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2019
Il AVV_NOTAIO estensore