Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34733 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. L Num. 34733 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 6930-2017 proposto da: da :
OSSERVATORIO INTERREGIONALE PER RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; ALLO pro DEGLI COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
COGNOMECOGNOME dall’avvocato rappresentata e COGNOME difesa COGNOME NOME COGNOME giusta delega in atti; atti ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 808/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/10/2016 R.G.N. 902/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; per il udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega Avvocato NOME COGNOME Avvocato
udito l’Avvocato NOME COGNOME
r.g. n. 6930/2017
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME convenne in giudizio l’Osservatorio Interregionale dell Cooperazione allo Sviluppo (0.I.C.S.) deducendo di aver lavorato per la convenuta in virtù di un contratto di collaborazione a progetto stipulato il l’ottobre 20 avrebbe dovuto durare per tutta la durata del progetto, terminato nel 2013. Espos che l’O.I.C.S. era receduto dal rapporto anticipatamente il 5 marzo 2012 e, deducendo l’illegittimità del recesso, chiese la condanna della convenuta al pagamento, a tit risarcitorio delle retribuzioni spettanti fino alla naturale scadenza del rappo 29.319,42 oltre accessori dalle scadenze al saldo) ovvero, in subordine, al pagamento dei compensi relativi al periodo gennaio marzo 2012 (€ 10.261,43 oltre accessori dovuti per legge).
2. Il Tribunale di L’Aquila respinse la domanda mentre la Corte di appello di L’Aquil investita del gravame da parte della COGNOME, accolse il ricorso e condannò l’O.I.C al pagamento della somma di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazio monetaria dalle singole scadenze al saldo avendo accertato che il contratto a progett sottoscritto dalla COGNOME con l’O.I.C.S. ancorava il tacito rinnovo dello stess tutta la durata del Programma” al “tacito rinnovo della convenzione tra la Regio Abruzzo -AdG e l’O.RAGIONE_SOCIALE“. Escluse che avesse alcun rilievo la circostanza che i GLYPH convenzioni sottoscritte facessero riferimento quanto ta di assumere nen- .ssr collaboratori “alle necessità che si presentano” ritenendo che ove un diverso asset fosse stato necessario questo sarebbe dovuto risultare dalla convenzione stipulata e osservò che lo stanziamento per il personale era rimasto nel tempo invariato. Esclus infine che il recesso fosse legittimo ai sensi dell’art. 7 del contratto a p evidenziando che dalla clausola si evinceva che la risoluzione anticipata era possib solo in caso di giusta causa ovvero per impedimenti che rendevano impossibile i regolare svolgimento dell’incarico, tutte circostanze neppure allegate in giudi Conseguentemente ritenne che in relazione al solo anno 2012 alla lavoratrice dovesse essere corrisposto l’importo lordo di € 25.000,00 mentre nulla era dovuto per periodo successivo al 31.12.2012 non risultando in atti che la convenzione fosse sta rinnovata per l’anno 2013.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’O.RAGIONE_SOCIALE articolando sei mot ulteriormente illustrati da memeria. Resiste con controricorso NOME COGNOME Fissa per la decisione in adunanza camerale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per fissazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione d art. 345 cod. proc. civ.. Sostiene l’OICS che la Corte di appello, nell’accertare il della COGNOME al risarcimento del danno nella misura liquidata, sarebbe incorsa ne denunciata violazione poiché avrebbe accolto la domanda fondandosi su elementi e circostanze tardivamente prospettate solo in appello, così mutando i fatti costit del diritto azionato e introducendo nuovi temi di indagine. Ad avviso dell’Osservato ricorrente la lavoratrice, in primo grado, aveva fondato la sua pretesa sull’esisten un contratto a progetto il cui oggetto era il Programma di Cooperazion Transfrontaliera IPA Adriatica 2007-2013 con scadenza 31.12.2016 in forza dell’interpretazione degli artt. 56 e 89 del Regolamento CE 1085/06 o in subordin fino al 31.12.2013 (C 129.303,42 e C 54.315,52). Nel gravame, invece, l’attenzion era stata spostata sulla convenzione intercorsa tra la Regione Abruzzo e l’ 0.I.C.S. attuazione del programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatica 2007-2013 del 31.11.2011 con scadenza al 31.12.2013 ed era stato così modificato il tema d indagine.
5. La censura è inammissibile. Al fine di rappresentare l’avvenuta modificazione i appello degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda sin dal primo grad il ricorrente avrebbe dovuto, in ossequio al principio di specificità della censura dall’art. 366 nn. 4 e 6 cod. proc. civ., riprodurre il contenuto della do formulata in primo grado ed il testo del motivi di gravame in modo da consentire Collegio, sin dalla lettura degli atti, di apprezzare compiutamente i termini domande e di verificare la fondatezza o meno della censura formulata. Ed infatti n giudizio di legittimità, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applic norme di diritto, quali quelle processuali, deve specificare, ai fini del risp principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli operatività della violazione (cfr. Cass. 13/05/2016 n. 9888).
5.1. Orbene, nel caso in esame la censura non riproduce le domande formulate nel ricorso di primo grado né tantomeno riporta gli esatti termini della censura artic nel giudizio di appello e si limita a riassumerne in estrema sintesi il con rinviando all’atto di appello che tuttavia non risulta allegato al ricorrso dimostrazione dell’avvenuta richiesta dei fascicoli d’ufficio dei gradi precedenti.
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazio dell’art. 16 del R.d. 18.11.1923 n. 2440 e degli artt. 1321 e 1350 cod. civ. in rela all’accertamento dell’avvenuta proroga del contratto in forma tacita nell’ambito d disciplina dei contratti con l’amministrazione. Sostiene l’OICS che la proroga avreb dovuto essere scritta e non può essere desunta da fatti o atti essendo per leg escluso il tacito rinnovo del contratto.
7. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, interpretando la clausola del cont ha accertato che la possibilità di prorogarne la durata era prevista per iscritt clausola aperta che sarebbe stata integrata per effetto della mera conclusione del convenzione. In disparte la qualificazione dell’Osservatorio interregionale pe RAGIONE_SOCIALE – associazione privata di enti pubblici senza scopo di luc che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo del cooperazione internazionale senza distribuzione di utili (cfr. art. 2 dello Statuto) natura di ente privato sgombrerebbe il campo da ogni questione qui controversa- va rilevato che anche a volerne ammettere la natura pubblica, se è vero che la volont dell’amministrazione di obbligarsi non può essere desunta per implicito da fatti o ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto s ” ad substantiam”, di tal che nei confronti dell’amministrazione non è configurabi rinnovo tacito del contratto né rileva, per la formazione del contratto stesso, un comportamento concludente, anche se protrattosi per anni, tuttavia quando la rinnovazione dell’originario contratto stipulato in forma scritta sia prevista da a clausola nello specifico subordinata al rinnovarsi della convenzione tra la Regi Abruzzo e l’OICS – nella specie pacificamente intervenuta come accertato dal giudic di appello – si deve ritenere verificata la condizione cui la clausola contr assoggettava la proroga del contratto già concluso con la COGNOME. Non si tra infatti di una rinnovazione tacita, per facta concludentia, idonea ad eludere il divieto previsto per i contratti conclusi con un soggetto pubblico (cfr. Cass. 30/03/201 5192 ed ivi le richiamate 01/04/2010 n. 8000 12/02/2002 n. 1970) ma piuttosto dell’integrazione della condizione già specificatamente prevista ed individu nell’originario contratto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del 57 comma 7 d.lgs. n. 162 del 2006 e degli artt. 1340 e 1362 cod. civ. con riguar ancora una volta al rinnovo automatico del contratto. Sostiene l’OICS che la sentenz nell’interpretare il contratto sarebbe incorsa nella denunciata violazione di
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avendo trascurato di considerare che la disposizione ricordata (l’art. 57 comma 7 d d.lgs. n. 162 del 2006) costituisce attuazione di un vincolo comunitario discenden dal Trattato e valevole per tutti gli atti negoziali della P.A.. Osserva al rigua con l’art. 23 omma l idella legge n. 62 del 2005 era stato eliminato l’art. 6,comma 2 ) c della legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44,comma 1,Iegge n. 724 del 1994, che prevedeva la rinnovazione del contratto per mezzo di una mera comunicazione e sostiene che, pertanto, la clausola contrattuale avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.
9. Con il quarto motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1655 cod.civ. ed, ancora, dell’art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 162 del 200 dell’art. 67 del d.lgs. n. 276 del 2003.Deduce la ricorrente che la Corte avre trascurato di compiere una indagine complessiva del testo contrattuale nel ricercare volontà delle parti. Sostiene che, se vi avesse proceduto, avrebbe accertato che base all’art. 2,comma 1,della convenzione tra la Regione Abruzzo e l’OICS i poteri d determinazione del fabbisogno del servizio appartenevano al committente al quale era demandata l’individuazione del fabbisogno di personale in sede di rinnovo dell convenzione. Ribadisce inoltre l’esistenza di un divieto di tacito rinnovo del cont di lavoro.
10. Le censure possono essere esaminate congiuntamente e sono infondate.
10.1. Nel richiamare le considerazioni già svolte con riguardo al secondo motivo ricorso, va in primo luogo osservato che l’art. 57,comma 7,del d.lgs. n. 163 del 200 ss.mm . ( codice dei contratti pubblici abrogato con d.lgs. n. 50 del 2016) di assume la violazione facendosene derivare la nullità della clausola contrattua disciplinava “i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e ope 1 comma 1) e trovava applicazione “ai contratti pubblici aggiudicati nei settori difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il dec attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all’articolo 6 dello decreto legislativo di attuazione” (art. 1 comma 1 n il decreto legislativo citato bis). Co era disciplinato “l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, se forniture” (art. 2) che deve avvenire “nel rispetto dei principi di economicità, ef tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi d concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionali nonché quello di pubblicità”. I “contratti” o i “contratti pubblici” a norma d
“sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di ser o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle st appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori”. L’art. 57, co evocato a fondamento della nullità della proroga vieta “il rinnovo tacito dei con aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori” è norma di chiusura di una disposizione regolamenta la “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” inserito Parte II intitolata ai “Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e settori ordinari”, titolo I che riguarda i “contratti di rilevanza comunitaria”, che disciplina “oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezi delle offerte” sezione I che regola nel dettaglio “oggetto del contratto e procedur scelta del contraente”. Si tratta di disposizioni che sono del tutto estranee disciplina del rapporto di lavoro con la conseguenza che le richiamate disposizioni n possono costituire un parametro per la valutazione della nullità delle clausole appos al contratto la cui validità va verificata in base alle regole proprie del par contratto di lavoro intercorso tra le parti.
10.2. Per gli altri profili le censure, sebbene rubricate come violazioni di le risolvono nella richiesta di una diversa interpretazione delle clausole contrat secondo una ricostruzione più favorevole senza che tuttavia emerga l’errore d interpretazione che si assume essere stato compiuto dalla Corte di merito la quale si limitata, correttamente, a verificare che la convenzione conteneva una clausola apert e ad accertare, in fatto, che lo stanziamento era rimasto nel tempo invari desumendone la persistenza delle condizioni per la rinnovazione del contratto con l Palermini.
11. Il quinto motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e applicazione degli artt. 61 e 67 d.lgs. n. 276 del 2003 ed il travisamento risultanze istruttorievprimo grado è inammissibile. Premesso che la Corte di merito chiarito le ragioni per le quali non ha tenuto conto di alcune dichiarazioni mentr valorizzato l’elemento oggettivo della persistenza di uno stanziamento economico per il personale rimasto invariato nel tempo, va qui ribadito che appartene al giudic merito la scelta delle risultanze istruttorie da porre a fondamento della sua decisio che per tale aspetto la sentenza è censurabile solo sotto il profilo del vi motivazione nel testo risultante dalla novella dell’art. 360 primo comma n. 5 c prroc. civ. nella specie neppure denunciato.
r.g. n. 6930/2017
· · GLYPH l sesto motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione dell 12. Quanto a · 67,comma 2 1 d.lgs. n. 276 del 2003 come sostituito dalla legge n. 92 del 2012, p avere la Corte di merito travisato la durata del contratto intercorso tra la Paler l’OICS e riconosciuto un risarcimento del danno commisurato all’intero anno 2012 invece che ad un solo trimestre stante la durata trimestrale dell’originario contr -m. va rilevato che la Corte territoriale nell’interpretare il contratto e’ritenere am la proroga ancorata alla durata della convenzione ha coerentemente ritenuto che proprio tale durata, che accertava in fatto essersi protratta per un anno, costit parametro da utilizzare per la liquidazione del danno. Si tratta di ricostruzione ch viola le disposizioni di legge denunciate ed anzi procede ad una interpretazione de atti coerente con il tenore delle norme contrattuali da applicare, di tal che la deve essere rigettata.
13. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spe giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulte importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudizio che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi de 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ult importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2019
Il Consigliere estensore