Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26269 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
Oggetto: Rinnovo contratto a termine
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18432/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata per legge presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Catanzaro n. 1794/2018 pubblicata il 4 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, deducendo di essere stata dipendente a tempo determinato dell’RAGIONE_SOCIALE presso il laboratorio di analisi sino al 31 dicembre 2013, con incarico di dirigente medico nella disciplina di patologia clinica, ha impugnato la decisione RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE di prorogare il suo incarico fino al 27 ottobre 2014 e non al 31 dicembre 2016, come invece avvenuto con altri suoi colleghi, chiedendo la reintegra nel posto occupato, il pagamento delle retribuzioni non percepite e il risarcimento del danno.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 721 del 2016, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello.
La Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1794 del 2018, ha rigettato il gravame.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la richiesta avanzata dalla ricorrente nella sua memoria conclusiva di fissazione di pubblica udienza, non presentando la presente controversia la particolare rilevanza richiesta dall’art. 375 c.p.c.
Infatti, nel giudizio di cassazione, il collegio giudicante può escludere, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE propria discrezionalità, la rimessione di una causa alla pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato del principio di diritto da applicare e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica; ne consegue che la sede dell’adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite (Cass., Sez. 6-5, n. 31679 del 26 ottobre 2022; con riferimento al testo dell’art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, cfr. Cass., SU, n. 4331 del 19 febbraio 2024, che esclude la necessità RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza RAGIONE_SOCIALE mera estensione di principi già affermati, seppure in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate).
2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1173, 1175 e 1375 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non sussistente, nella specie, un’obbligazione avente ad oggetto la proroga del su o contratto di lavoro, così escludendo la violazione delle regole di correttezza e buona fede. Ciò perché detta proroga sarebbe servita a garantire il rispetto del mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza. La fonte del suo diritto si sarebbe dovuta rinvenire in una nota del RAGIONE_SOCIALE del 10 dicembre 2013, che aveva autorizzato le Regioni a prorogare gli incarichi a tempo determinato conferiti ai dirigenti sanitari in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
La necessità di siffatta proroga sarebbe stata confermata dalla stessa Regione Calabria.
La condotta dell’RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata illegittima anche perché lo stesso Direttore dell’UO Laboratorio analisi avrebbe richiesto il rinnovo del contratto e in sua sostituzione sarebbe stato chiamato altro medico.
La doglianza è infondata.
Infatti, in tema di dirigenza medica, va distinto il termine apposto all’incarico conferito al dirigente medico legato all’azienda sanitaria da contratto a tempo indeterminato, con il termine finale del contratto del dirigente assunto a tempo determinato, perché, nel primo caso, lo spirare del termine comporta la cessazione dell’incarico, ma non del rapporto, mentre, nel secondo, è lo stesso rapporto che si risolve automaticamente alla scadenza ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla rinnovazione, che, seppure consentita nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL, rientra, comunque, nella facoltà dell’amministrazione, tenuta a valutare la persistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla tipologia contrattuale (Cass., Sez. L, n. 30228 del 20 novembre 2019).
In particolare, Cass., Sez. L, n. 11376 del 7 aprile 2022 ha precisato che, sempre in tema di impiego pubblico contrattualizzato, va esclusa la validità RAGIONE_SOCIALE clausola di rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell’organizzazione pubblica, deve manifestarsi ex novo all’atto del possibile rinnovo, con l’osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri.
La stessa ricorrente non ha indicato quali disposizioni di legge o del CCNL imponessero, nella specie, il rinnovo del suo contratto e non può trovare applicazione il precedente rappresentato da Cass., Sez. L, n. 5476 del 26 febbraio 2021, vertendo esso in tema di condotte datoriali discriminatorie fondate sul sesso, la cui ricorrenza non è stata denunciata .
Il riferimento alla nota del RAGIONE_SOCIALE è irrilevante, atteso che, con essa, non potevano certo essere costituiti diritti e obblighi che non trovassero la loro fonte nella legge o nella contrattazione collettiva.
Peraltro, tale nota è servita semplicemente a autorizzare la stipula di contratti a termine e non a vincolare la PRAGIONE_SOCIALEA.
Non è stato poi spiegato dalla ricorrente come il rinnovo in esame potesse di per sé incidere sulla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza.
La segnalazione del Direttore dell’UO in questione non è, infine, idonea a costituire diritti di terzi.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’illegittimità dell’incarico conferito al medico assunto al suo posto.
La doglianza è inammissibile, essendovi stata una doppia conforme.
Con il terzo e il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 97 Cost., atteso che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dimostrato il veni re meno delle circostanze che avevano condotto a conferirle nel 2012 l’incarico in esame e le ragioni che avevano indotto a nominare un nuovo medico.
Inoltre, essa si duole del fatto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse motivato da subito la sua scelta.
Le doglianze vanno respinte per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo.
Con il quinto e il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art . 2043 c.c.
Le doglianze vanno respinte per le ragioni che hanno condotto al rigetto del primo, del terzo e del quarto motivo, dovendosi precisare che la ricorrente non avrebbe potuto, nella specie, neppure vantare un danno per perdita di chance , il quale richiede, per essere configurato, almeno la lesione di un’aspettativa giuridicamente tutelata, nella specie assente.
Con il settimo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La doglianza è inammissibile, in quanto, in tema di condanna alle spese processuali, il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, pertanto, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., Sez. 1, n. 19613 del 4 agosto 2017).
6) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ), se dovuto.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile,