Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15241 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 15559/23 proposto da:
-) INDIRIZZO , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ) , RAGIONE_SOCIALE, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
– intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Roma 16 gennaio 2023 n. 698; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’ 8 aprile 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, creditrice ipotecaria di NOME, nel 1996 iniziò l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, pignorando l’immobile sito a Roma, INDIRIZZO.
La procedura, cui fu assegnato il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO, fu riunita ad altra procedura espropriativa iniziata da altro creditore, cui era stato assegnato il numero di ruolo NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO.
Oggetto: esecuzione forzata – sospensione del giudizio conseguente sospensione automatica del termine ventennale di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria -esclusione – conseguenze.
Nel 2002 alle due procedure suddette ne fu riunita una terza.
Nel 2000, pendente la procedura esecutiva, NOME COGNOME venne a mancare e l’ e secuzione fu coltivata da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘erede RAGIONE_SOCIALEa debitrice, NOME COGNOME.
Il 21.6.2006 l’immobile fu venduto all’asta e aggiudicato in via provvisoria.
Con ricorso del 17.7.2007 il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE (cui in seguito succederà ope legis, in virtù del d.l. n. 4 del 2010, l’RAGIONE_SOCIALE) proposero opposizione di terzo all’esecuzione , ex art. 619 c.p.c., avverso ambedue le procedure esecutive iniziate nel 1996 in danno di NOME COGNOME.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione dedusse ro che l’immobile pignorato era stato confiscato in attuazione d’una misura di prevenzione c.d. antimafia con provvedimento del Tribunale di Roma del 14.6.2000, divenuto definitivo.
Le Amministrazioni opponenti instarono affinché il processo d’esecuzione fosse sospeso. Tale istanza fu accolta dal Tribunale in sede di reclamo con provvedimento del 12.12.2007.
Con due distinte sentenze (una per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due esecuzioni sopra indicate) il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (sentenze 21.7.2008 n. 15768 e 2.3.2009 n. 4654).
Ambedue le sentenze furono cassate con rinvio da questa Corte, con le sentenze 7.5.2013 n. 10532 e 10533.
Riassunta la causa, il Tribunale di Roma per la seconda volta rigettò l’opposizione con sentenza n. 19994 del 2016, sul presupposto che l’immobile pignorato era stato aggiudicato provvisoriamente prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, e ciò rendeva prevalente la tutela RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicatario sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
Avverso la sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di terzo la difesa erariale, a causa dei dubbi suscitati dRAGIONE_SOCIALE legge di riforma RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni in materia di opposizioni esecutive, propose due distinte impugnazioni: un appello ed un ricorso per cassazione.
Il ricorso immediato per cassazione fu rigettato da questa Corte con sentenza 8.2.2019 n. 3709 (corretta con ordinanza del 18.11.2019).
L’appello fu dichiarato inammissibile dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma (sentenza 6285 del 2018), ed il ricorso avverso tale decisione fu rigettato da questa Corte con ordinanza 28.2.2020 n. 5462.
Pendenti le suddette impugnazioni, il processo di esecuzione fu riassunto da NOME COGNOME (2018).
Riassunta la procedura, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione con due ordinanze in pari data (29.11.2019) adottò le seguenti decisioni:
dichiarò estinte le procedure riunite nn. 91063/96 e 94029/96, per mancata rinnovazione infraventennale RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del pignoramento;
nella terza procedura riunita (n. 990/02) ordinò RAGIONE_SOCIALE parte più diligente di accertare se NOME COGNOME fosse l’ erede di NOME COGNOME (la debitrice esecutata), e provvedere a ripristinare la continuità RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni.
NOME COGNOME ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso ambedue le ordinanze suddette.
Con sentenza 16.1.2023 n. 698 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione.
Il Tribunale ha ritenuto che:
-) correttamente il G.E . dichiarò l’estinzione RAGIONE_SOCIALEe procedure 91063/96 e 94209/96, in quanto: a) la trascrizione del pignoramento non era stata rinnovata nel ventennio; b) la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ordinata dal Tribunale nel 2007 non esonerava il creditore dal rispettare l’onere di rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione;
-) l’ordine rivolto dal G.E. alle parti, affinché accertassero se NOME COGNOME fosse erede RAGIONE_SOCIALEa debitrice, e ripristinassero la continuità RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni fu legittimo, perché è dovere del G.E. accertare ex officio che il bene pignorato sia di proprietà del debitore esecutato, e che lo sia in base ad una serie continua di trascrizioni.
La sentenza suddetta è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi.
Nessuna RAGIONE_SOCIALEe altre parti si è difesa in questa sede.
Il Collegio ha disposto il deposito RAGIONE_SOCIALEa motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2668 -ter c.c.; degli artt. 584 e 632 c.p.c.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 187 -bis disp. att. c.p.c..
La tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è che, quando nel corso RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva vi sia stata un ‘ aggiudicazione provvisoria (nella specie, avvenuta il 21.6.2007), questa esonera il creditore dal rinnovo RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del pignoramento, e rende privo di effetti il decorso del termine ventennale di cui all’art. 2668 -ter c.c..
Ricorrendo tale ipotesi – prosegue la ricorrente il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione è tenuto ad aggiudicare l’immobile, e solo all’esito potrebbe, ‘ con atto svuotato di contenuto processuale ‘ dichiarare l’improseguibilità RAGIONE_SOCIALEa procedura.
1.1. Il motivo è inammissibile, e comunque infondato.
1.2. In primo luogo il motivo è inammissibile perché prospetta una questione nuova. Infatti nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione agli atti esecutivi – sul cui contenuto il ricorso glissa – fu censurata l’ordinanza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘estinzione per due ragioni: da un lato invocando gli effetti salvifici RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta riunione di tre diverse procedure esecutive, una RAGIONE_SOCIALEe quali non estinta; dall’altro invocando il principio per cui la sospensione del
processo esecutivo comporterebbe anche la sospensione del termine ex art. 2668ter c.c..
La censura prospettata in questa sede è dunque nuova rispetto al thema decidendum per come delimitato dall’atto introduttivo del giudizio di opposizione.
1.3. Il motivo è comunque infondato.
La mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione del pignoramento comporta l’improseguibilità del processo di esecuzione sempre e comunque , né esistono atti che possano sopravvivere RAGIONE_SOCIALE mancata rinnovazione.
Il perché lo ha spiegato questa Corte nell’ampia motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata da Cass. Sez. 3, 11/03/2016, n. 4751, la cui motivazione – RAGIONE_SOCIALE cui integralità si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. – fissò i seguenti princìpi:
l’esecuzione per espropriazione immobiliare soggiace alle regole di pubblicità RAGIONE_SOCIALEa circolazione dei RAGIONE_SOCIALE immobili, perché altrimenti non potrebbe conseguire il suo scopo (Cass. 4751/16, § 4.1);
la centralità RAGIONE_SOCIALEa trascrizione in questa forma di esecuzione comporta che il venir meno di essa impedisce sempre l’ulteriore corso del processo esecutivo;
la mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione è pertanto ‘ fattispecie determinativa del venir meno del processo esecutivo nella sua interezza ‘ ( ibidem , §§ 5-6).
1.4. La medesima sentenza appena ricordata ha preso in esame anche l’ipotesi prospettata dRAGIONE_SOCIALE ricorrente, e stabilito che la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione può essere chiesta non solo dal creditore procedente, ma anche dall’aggiudicatario , il quale altrimenti potrebbe restare esposto a scelte fraudolente del creditore procedente ( ibidem , § 9).
Statuizione, quest’ultima, che non avrebbe avuto senso se fosse esatto quanto sostenuto dRAGIONE_SOCIALE ricorrente, ovvero che la mancata rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa trascrizione non pregiudicherebbe il provvedimento di aggiudicazione.
1.5. RAGIONE_SOCIALEnteso, tale conclusione è riferita alle ipotesi, regolate dal regime anteriore RAGIONE_SOCIALE novella del 2006 ed applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie per cui è causa, in cui l’aggiudicazione sia stata soltanto provvisoria (come appare essere pacificamente accaduto nel caso in esame), poiché, in caso di aggiudicazione definitiva (quale, nel previgente regime incentrato sulla preponderanza RAGIONE_SOCIALEa vendita agli incanti, quella in esito all’eventuale fase RAGIONE_SOCIALE‘aumento; ovvero quale quella in esito RAGIONE_SOCIALE vendita senza incanto, ormai corrispondente RAGIONE_SOCIALE normalità RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione del processo), l’aggiudicazione sarebbe stata definitiva e avrebbe comportato, ove il ventennio di validità RAGIONE_SOCIALE‘originaria trascrizione fosse elasso dopo una tale aggiudicazione, un altrettanto definitivo consolidamento del diritto del medesimo aggiudicatario a conseguire il decreto di trasferimento.
1.6. Inammissibile, infine, è la denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 632, secondo comma, c.p.c.. Il creditore, infatti, non ha interesse ex art. 100 c.p.c. a dolersi RAGIONE_SOCIALEa violazione d’una norma dRAGIONE_SOCIALE quale non può trarre alcun frutto: infatti l’estinzione successiva all’aggiudicazione avrebbe per effetto l’attribuzione del ricavato, di qualunque entità esso fosse, al debitore, non al creditore procedente.
2. Il secondo motivo.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2650 c.c.; degli artt. 567, 584 e 632 c.p.c.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 187 -bis disp. att. c.p.c..
Il motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento col quale il G.E . ordinò RAGIONE_SOCIALE ‘ parte più diligente’ di ripristinare la continuità RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni sino all’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile jure hereditatis da parte di NOME COGNOME.
La ricorrente sostiene che , una volta avvenuta l’aggiudicazione provvisoria, non era più possibile tornare a sindacare se il creditore avesse compiutamente assolto l’onere di documentare la proprietà del bene pignorato: sia per il superamento RAGIONE_SOCIALEa relativa ‘fase’ RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva; sia perché il sistema RAGIONE_SOCIALEa legge non esclude, sul piano
strettamente processuale, che possano aggiudicarsi RAGIONE_SOCIALE non di proprietà del debitore esecutato.
2.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte ai precedenti §§ 1.4 e 1.5.
Non è luogo a provvedere sulle spese, essendo rimaste intimate tutte le controparti.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile