Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16030 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16030 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3032/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale EMAIL – ricorrente – contro
REMO PASSARELLI
– intimato – avverso la sentenza n. 243 del 15/7/2021 della Corte d’appello di Campobasso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione all’espropriazione presso terzi ( ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.) promossa nei suoi confronti e del terzo pignorato (RAGIONE_SOCIALE) dall’agente della riscossione, preposto al
recupero di crediti erariali di Euro 194.257,45, oltre a interessi; in esito a detta procedura, iniziata con atto di pignoramento del 4/3/2011, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato all’agente la somma di Euro 39.241,58 ;
-i l Tribunale di Isernia, investito del giudizio di merito dell’opposizione (introdotto con citazione del 26/5/2011), con la sentenza n. 98 del 7/2/2017 confermava il provvedimento di assegnazione, ma, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE contestazioni dell’opponente, rideterminava il credito azionato dall’agente della riscossione in Euro 72.865,01 (rispetto all’importo di Euro 194.257,45 per cui era stato eseguito il pignoramento) in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale di crediti erariali individuati in cartelle di pagamento risalenti agli anni 2003-2004-2005;
-l a Corte d’appello di Campobasso, adita dall’agente della riscossione, con la sentenza n. 243 del 15/7/2021 confermava la pronuncia di primo grado, ponendo a fondamento della decisione le statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 64163301, secondo cui l’effetto, ex art. 2953 cod. civ., di ‘conversione’ del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale non riguarda la mancata opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva; reputando maturata la prescrizione quinquennale, perciò, dovevano ritenersi estinti i crediti erariali individuati dal primo giudice;
-avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;
-a ll’esito dell’adunanza del 18/10/202 3, questa Corte ordinava la rinnovazione della notificazione del ricorso (nulla, in quanto eseguita all’intimato, rimasto contumace in appello, presso il suo difensore in primo grado) a NOME COGNOME entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza n. 34810 del 12/12/2023 ;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 15/5/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-in data 24/1/2024 (e, cioè, entro il termine ex art. 371bis cod. proc. civ.), l’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, difensore ex lege della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, ha depositato l’avviso di ricevimento di un atto spedito con raccomandata a NOME COGNOME;
-anche a prescindere dal fatto che non è stata depositata la relata di notificazione, il predetto avviso indica univocamente l’irreperibilità del destinatario, attestata dall’agente postale il 28/12/2023 ;
-non risulta dagli atti che il procedimento di notificazione, previe le dovute ricerche, sia stato tempestivamente ripreso e completato con le attività prescritte dall’art. 143 cod. proc. civ. ;
-se è vero che non può farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l’esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili, si deve considerare che il termine per la rinnovazione della notifica invalida è concesso anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e «allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all’atto della notificazione del ri corso» (così, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020, Rv. 656893-01); conseguentemente, la parte onerata della rinnovazione è onerata di procedere tempestivamente e, nell’ipotesi di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili, appre so l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà del termine concesso, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (arg. da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441-01);
-come già esposto, non consta che la ricorrente, avuta contezza dell’esito negativo della notifica, abbia svolto altre attività, salvo il deposito
-che attesta la mancata notificazione dell’atto introduttivo eseguito il 24/1/2024;
-conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 14742 del 29/05/2019, Rv. 654054-01);
-non occorre provvedere sulle spese, stante la indefensio dell’intimato ;
-va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,