Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9151-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso il decreto n. 6639/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/02/2020 R.G.N. 42588/2018;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 9151/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Roma, con decreto n. 6639/2020, in accoglimento del ricorso presentato da NOME, annullava il provvedimento emesso il 16.5.2018 dal RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato disposto il trasferimento del ricorrente in Austria;
con atto notificato il 9 marzo 2020, il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il richiedente ha resistito con controricorso, al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso, per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica zione al suo precedente difensore AVV_NOTAIO, cancellata su propria richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE dal 15 settembre 2019, anziché all’attuale AVV_NOTAIO, che l’aveva sostituita nel giudizio davanti al Tribunale di Roma, c on comparsa di costituzione del 6 dicembre 2019;
con ordinanza interlocutoria n. 17161/2024, questa Corte dichiarava nulla la suddetta notificazione e rinviava la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c., ent ro sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria;
4. parte controricorrente ha depositato istanza e successiva memoria, con cui, osservato che l’Amministrazione non ha provveduto a rinotificare il ricorso, ha chiesto dichiararsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 291 e 307 c.p.c., estinto il processo;
al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza;
CONSIDERATO CHE
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo la parte cui spettava rinnovare la notificazione del ricorso in forza RAGIONE_SOCIALEa richiamata ordinanza interlocutoria, a ciò provveduto;
stante la costituzione di parte controricorrente, parte ricorrente deve esser condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, essendo parte soccombente un’amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato che per valutazione normativo non è tenuta al versamento del contributo unificato (Cass. Sez.Un., 9938/2014; Cass. 1778/2016);
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 febbraio