Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9151-2020 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE UNITA’ COGNOME, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
NOME IQBAL, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto n. 6639/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/02/2020 R.G.N. 42588/2018;
Oggetto
Immigrazione
R.G.N. 9151/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/02/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
il Tribunale di Roma, con decreto n. 6639/2020, in accoglimento del ricorso presentato da NOMECOGNOME annullava il provvedimento emesso il 16.5.2018 dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione -Unità Dublino, con il quale era stato disposto il trasferimento del ricorrente in Austria;
con atto notificato il 9 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui il richiedente ha resistito con controricorso, al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso, per inesistenza della notifica zione al suo precedente difensore Avv. NOME COGNOME cancellata su propria richiesta dall’Ordine degli Avvocati di Udine dal 15 settembre 2019, anziché all’attuale Avv. NOME COGNOME che l’aveva sostituita nel giudizio davanti al Tribunale di Roma, c on comparsa di costituzione del 6 dicembre 2019;
con ordinanza interlocutoria n. 17161/2024, questa Corte dichiarava nulla la suddetta notificazione e rinviava la causa a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso da parte del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ent ro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della Cancelleria;
4. parte controricorrente ha depositato istanza e successiva memoria, con cui, osservato che l’Amministrazione non ha provveduto a rinotificare il ricorso, ha chiesto dichiararsi, ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c., estinto il processo;
al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo la parte cui spettava rinnovare la notificazione del ricorso in forza della richiamata ordinanza interlocutoria, a ciò provveduto;
stante la costituzione di parte controricorrente, parte ricorrente deve esser condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;
non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, essendo parte soccombente un’amministrazione dello Stato che per valutazione normativo non è tenuta al versamento del contributo unificato (Cass. Sez.Un., 9938/2014; Cass. 1778/2016);
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 5 febbraio