Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7897/2024 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME (già CONSORZIO A.T.O.
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI ENNA -5 ENNA)
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Caltanissetta n. 358 del 26/9/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025
dal Consigliere Dott. NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE, al fine di essere garantita e manlevata in forza del contratto di assicurazione stipulato inter partes , chiamava la Fondiaria RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Enna, promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali pretendevano di essere risarciti dei danni cagionati all ‘ immobile di loro proprietà da un ‘ infiltrazione proveniente da un tubo della condotta idrica comunale; la suddetta richiesta di risarcimento veniva rivolta anche nei confronti del Consorzio RAGIONE_SOCIALE Enna (oggi, Assemblea Territoriale Idrica di Enna -ATI), di cui gli attori chiedevano la condanna in solido con Acquaenna;
-la compagnia assicuratrice chiedeva di dichiarare inammissibile o, comunque, infondata la domanda di garanzia proposta da COGNOME nei suoi confronti;
-il Tribunale di Enna, con la sentenza n. 477 del 26/9/2016, accoglieva sia la domanda risarcitoria degli attori, sia la richiesta di manleva di Acquaenna s.c.p.a. e, quindi, condannava Fondiaria S.A.IRAGIONE_SOCIALEoggi Unipolsai Assicurazioni S.p.A.RAGIONE_SOCIALE a rifondere all ‘ assicurata l ‘ importo che quest ‘ ultima era tenuta a pagare alla parte attrice;
-investita dell ‘ impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d ‘ appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 358 del 26/9/2023, rigettava il gravame e confermava la decisione di primo grado compensando le spese tra le odierne contendenti;
-avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi;
-resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALEc.p.aRAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva, preliminarmente, l ‘ inammissibilità dell ‘ atto introduttivo per la «violazione da parte del ricorrente delle indicazioni contenute nel D.M.110/23; il ricorso si compone di 44 pagine prive di sintesi e non giustificate dalla materia delle questioni trattate», in considerazione dei precedenti giurisprudenziali di legittimità e della conferma della decisione di primo grado da parte del giudice d ‘ appello;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati NOME COGNOME NOME COGNOME e Assemblea Territoriale Idrica di Enna -ATI (già Consorzio A.T.O. 5 Enna);
-la ricorrente depositava tempestiva memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 7/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti contumaci nel grado d ‘ appello e la Unipolsai Assicurazioni ha eseguito la notifica nei loro confronti presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio;
-secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l ‘ atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori delle previsioni dell ‘ art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c. (Cass. Sez.
U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributario, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02);
-ai sensi dell ‘ art. 291 c.p.c. deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell ‘ ottemperanza a questo ordine;
-ad avviso del Collegio, poi, assume rilevanza nomofilattica la questione posta dall ‘ eccezione preliminare sollevata dalla controricorrente (e sopra riportata), attesa la novità della normativa richiamata (decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 7 agosto 2023) e la mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità relativi alla sua applicazione;
-si ravvisa pertanto l ‘ opportunità che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo per essere deciso previa discussione in udienza pubblica;
p. q. m.
la Corte
ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza;
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,