Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12385 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12385 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 593/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, ARIOLA SIMONE, ROVETINI MORENO
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 4093/2022 depositata il 15/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.- La società RAGIONE_SOCIALE, che gestiva un ristorante, ha acquistato un macchinario per naturalizzare l’acqua, prodotto dalla società RAGIONE_SOCIALE, e finanziato dalla società RAGIONE_SOCIALE.
L’acquisto stipulato dunque tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha visto come garante uno dei soci della acquirente, tale NOME COGNOME
Tuttavia, non avendo poi la società corrisposto l’ammontare del finanziamento alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima si è rivolta al fideiussore, segnalandolo altresì alla Centrale Rischi.
2.- NOME ha agito allora contro RAGIONE_SOCIALE per far accertare la falsità della firma, e dunque per far accertare la circostanza di non essere mai stato fideiussore della acquirente.
Davanti al Tribunale di Roma si è costituita la RAGIONE_SOCIALE, la quale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, ha altresì chiesto la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, la produttrice del macchinario e colei altresì che aveva stipulato il contratto di vendita.
Anche quest’ultima si è costituita ed ha chiamato in causa il proprio agente, NOME COGNOME indicato come colui che aveva materialmente verificato l’identità dell’COGNOME nella sottoscrizione della fideiussione.
3.-Il Tribunale ha accolto la domanda principale, dopo consulenza tecnica, dichiarando falsa la sottoscrizione. Ma ha rigettato le domande di manleva.
4.- Il capo di sentenza relativo alla falsità non è stato impugnato, con la conseguenza che l’accertamento che la sottoscrizione era falsa è passato in giudicato.
Sono state invece riproposte in appello le domande di manleva. La Corte di Appello di Roma, in riforma del primo grado, ha accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, e dunque ha ritenuto che quest’ultima dovesse manlevare quella, ma ha rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE verso il proprio agente COGNOME (così indicato
nella sentenza impugnata ma indicato in ricorso quasi sempre come COGNOME).
5.- Ricorre dunque RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso. Nessuno degli intimati si è costituito.
Ragioni della decisione
Il Collegio osserva che la notifica del ricorso per cassazione a COGNOME (indicato, come già detto, in ricorso quasi sempre come COGNOME e così pure indicato nella relata di notifica e nella documentazione relativa a quest’ultima) non riporta una relata di consegna sufficientemente chiara da far ritenere che sia andata a buon fine: oltre a quanto evidenziato in relazione al cognome del destinatario (COGNOME o COGNOME), c’è incertezza sulla qualità della persona a cui è stata effettuata la consegna, che in un primo momento è indicata come incaricata ed in un secondo momento come persona di famiglia convivente.
E, ad agni modo, manca la prova di effettiva spedizione della CAN, sempre a detto destinatario v. Cass. 23194/2024).
Inoltre l ‘altra notifica fatta sempre al predetto intimato risulta consegnata al procuratore costituito in primo grado, a fronte del fatto che l’intimato in appello era rimasto contumace.
Ciò induce a disporre la rinnovazione della notifica entro il termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a COGNOME o COGNOME nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 6/03/2025.