Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26466 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12736/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, cn domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE PIERA, RAGIONE_SOCIALE MONICA, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI -sezione distaccata di SASSARI – n. 391/2022, depositata il 2 dicembre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano davanti al Tribunale di Sassari i confinanti di una loro proprietà – casa colonica e terreno – NOME COGNOME e i di lei figli NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (anch’essi comproprietari di casa e terreno) perché fossero condannati a eliminare un pozzo nero situato sulla proprietà attorea e da loro utilizzato, con conseguente bonifica e risarcimento dei danni, nonché fossero condannati a rimuovere un misuratore di energia elettrica installata sul terreno attoreo e al risarcimento dei danni, e infine perché fosse accertata l’illiceità di un’apertura e i convenuti fossero condannati a collocarvi una grata o inferriata e al risarcimento dei danni;
si costituivano soltanto NOME COGNOME e NOME COGNOME, che resistevano;
il Tribunale, con sentenza n. 747/2019, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di eliminazione del pozzo e condannava i convenuti a risarcire gli attori nella misura di euro 10.000 per la pregressa esistenza di questo nella loro proprietà nonché a rimuovere il misuratore di energia elettrica;
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello; NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano, mentre gli altri rimanevano contumaci;
l a Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 391/2022, accogliendo in parte il gravame, rigettava ogni domanda risarcitoria;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso, composto di due motivi e illustrato anche con memoria, da cui nessuna controparte si è difesa;
considerato che:
deve rilevarsi che il ricorso è stato avviato alla notifica nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME e NOME COGNOME; emerge, tuttavia, che le notifiche sono state intraprese per via postale e che sulle rispettive cartoline di ricezione viene segnata mancata consegna per irreperibilità dei soggetti destinatari, senza però completare la sequenza procedurale: è ben noto infatti che, in caso di notifica postale ai sensi della l. n. 890/1982, ‘in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito (C.A.D.)’ (da ultimo, tra gli arresti massimati, si vedano Cass. sez. 2, ord. 1 agosto 2023 n. 23400 e Cass. sez. 3, ord. 16 dicembre 2022 n. 36900); peraltro si osserva che, comunque, anche alla luce della documentazione in atti (v. in particolare i certificati di residenza prodotti), la notifica del ricorso nei confronti dei predetti non risulta rituale;
ne consegue che si deve disporre la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti dei suddetti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da dispositivo, con rinvio a nuovo ruolo,
P.Q.M.
Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME