Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14149/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliato agli indicati indirizzi PEC degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
– intimati –
avverso la sentenza n. 1436/2022 del la Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 19.12.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel gennaio del 2007 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e, con essa, tra gli altri, dell’attuale ricorrente , socio accomandante, sul presupposto che si fosse ingerito nella gestione della società (artt. 147, comma 1, legge fall. e art. 230, comma 1, c.c.).
Il ricorrente propose opposizione -secondo le regole processuali applicabili ratione temporis -che venne respinta dal medesimo Tribunale con sentenza n. 147/2020.
NOME COGNOME si rivolse allora alla Corte d’Appello di Catanzaro, che però -dopo avere concesso un termine perentorio per rinnovare le notificazioni non andate a buon fine nei confronti di alcuni contraddittori -dichiarò inammissibile l’impugnazione, a seguito della constatata omessa ulteriore rinnovazione della notificazione dell’ap pello nei confronti di un ‘ erede di uno dei litisconsorti che era deceduto nelle more del processo.
Contro la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Nessuno degli intimati ha depositato controricorso.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denunciano «violazione e falsa applicazione degli articoli 153, 291, 325, 331 e 327 c.p.c., per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME senza il rispetto dei termini perentori previsti da tali disposizioni codicistiche per il perfezionamento del contraddittorio. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà».
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato a dichiarare inammissibile l’appello, invece di concedere un ulteriore termine per la rinnovazione della notificazione a una delle eredi dell’originario litisconsorte , che era risultato deceduto all’esito del tentativo di instaurare nuovamente il contraddittorio nei suoi confronti. Nel ricorso si ravvisa una contraddizione nella motivazione della sentenza, dal momento che la Corte calabrese ha dato atto della spontanea e tempestiva attivazione del ricorrente per rinnovare la notifica nei confronti degli eredi del litisconsorte defunto, ma poi non ha concesso il termine per una ulteriore nuova notificazione.
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata.
2.1. La Corte territoriale ha chiaramente distinto, nelle sue valutazioni, il contegno del ricorrente successivo al l’esito negativo della rinnovazione della notificazione al l’originario litisconsorte, nel frattempo deceduto, e quello tenuto dopo
l’esito negativo della (rinnovata) notificazione nei confronti di una sola delle eredi. Mentre nel primo caso il ricorrente si attivò in modo spontaneo e tempestivo, altrettanto non avvenne nel secondo caso (« Il COGNOME, reso edotto dell’omessa notifica con avviso del 18.1.2022, non ha inteso riprendere il procedimento notificatorio nei successivi quindici giorni omettendo di considerare che gli effetti della notificazione, ove andata a buon fine, sarebbero decorsi dal primo tentativo di notifica (10.12.2021) e quindi da data anteriore alla scadenza del termine perentorio di 60 gg concesso ex art 291 c.p.c. all’udienza del 13.10.2021 »).
Non giova alla censura, pertanto, evidenziare che « l’appellante … ha agito con assoluta diligenza ponendo in essere le attività per riattivare nei tempi ragionevoli la procedura notificatoria, ed ha rispettato il termine perentorio per notificare ad NOME NOME COGNOME per come stabilito dalla Corte con ordinanza resa all’udienza del 13.10.2021, e una volta preso atto del decesso di quest’ ultimo -effettiva parte processuale -si è attivata spontaneamente per la notifica a tutti i suoi eredi compresa NOME (pag. 11 del ricorso). L’inerzia riscont rata dalla Corte d’Appello non riguarda, infatti, la notificazione agli eredi dopo appresa la notizia della morte del litisconsorte, bensì la mancata riattivazione del procedimento di notificazione dopo appreso l’esito negativo della rinnovata notificazione a una delle eredi.
2.2. Non è in discussione il principio di diritto applicato dal giudice d’appello e mutuato dalla giurisprudenza di legittimità , che anche il ricorrente cita e condivide: « La parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine
per ragioni non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo compimento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo casi eccezionali di cui sia data prova rigorosa » (Cass. S.U. n. 14594/2016).
2.3. Il ricorrente, a parte insistere sul fatto (irrilevante) di essere stato tempestivo nella riattivazione del procedimento notificatorio dopo l’esito negativo della notificazione al litisconsorte deceduto, quanto alla (decisiva) notificazione nei confronti dell’erede espone una sequenza cronologica diversa da quella accertata in sentenza, ove si legge che « il COGNOME reso edotto dell’omessa notifica con avviso del 18.1.2022 »; ma lo fa senza prospettare un errore di percezione delle risultanze processuali da parte del giudice, dunque non operando alcuna censura e nella sede propria quale in ipotesi errore revocatorio.
Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese alcuno dei soggetti intimati.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del