Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 2701 anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui è domiciliato in INDIRIZZO come da procura speciale in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI SCANZANO JONICO ;
intimato avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 599/2021 pubblicata in data 29/09/2021 non notificata
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 21.10.2009 il sig. COGNOME NOME, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Matera, il Comune di Scanzano Jonico allegando che, con contratto di appalto del 10.02.1998, lo stesso Comune gli aveva affidato l’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica per l’importo complessivo di € 247.788,98 (già lire 479.786.123) . Al riguardo lamentava che il materiale prescritto per eseguire i lavori di pavimentazione individuato nella cosiddetta ‘pietra di Gorgoglione’ non risultava reperibile sul mercato , per cui veniva a configurarsi una ipotesi di ineseguibilità del contratto per impossibilità oggettiva, salvo che il riferimento alla ‘pietra di Gorgoglione’ contenuto nell’elenco prezzi del contratto fosse da intendersi in modo non esclusivo, ma esteso al concetto di ‘o equivalente’ in conformità al disposto di cui all’art.11, comma 4, del D. Lgs. n.406/91 , ipotesi non condivisa dalla stazione appaltante che a fronte della eccepita ineseguibilità della prestazione da parte dell’appaltatore aveva disposto la risoluzione del contratto, procedendo, successivamente, ad un’altra gara di appalto per le medesime opere.
Conseguentemente il COGNOME chiedeva che venisse dichiarato l’inadempimento contrattuale in capo al Comune di Scanzano Jonico relativamente all’atto negoziale n. 285 del 10.02.1998, con condanna dello stesso, in suo favore, agli indennizzi e danni di legge, per i pregiudizi patrimoniali ed anche afferenti alla lesione del suo diritto all’immag ine.
Si costituiva in giudizio il Comune di Scanzano Jonico chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 124/2014, resa e pubblicata in data 26.02.2014 nella causa n. 91000420/2009 rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il sig. COGNOME NOME con atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica due giorni prima della scadenza del cd. ‘termine lungo’ per appellare, indirizzando la richiesta di notifica presso lo studio del l’AVV_NOTAIO, procuratore costituito e domiciliatario della controparte, indicato nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado del giudizio come domicilio eletto ubicato in Marconia (MT) alla via INDIRIZZO.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 10.03.2015 la difesa dell’appellante , avendo ricevuto la restituzione del plico raccomandato contenente la copia dell’appello destinato al Comune di Scanzano Jonico, con l’annotazione ‘TRASFERITO’ riportata sullo stesso , rappresentava alla Corte di Appello che il procuratore e domiciliatario dell’appellato risultava aver trasferito il proprio studio professionale sempre in Marconia (MT) ma alla INDIRIZZO, ottenendo dalla Corte medesima ulteriore termine di giorni 30 per la rinotificazione con rinvio all’udienza del 13.10.2015. Per detta udienza si costituiva in giudizio ritualmente il Comune di Scanzano Jonico, il quale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per tardività.
La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 599/2021, applicando il principio del ‘melius re perpensa’ rispetto all’ordinanza del 10.03.2015, con cui aveva disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, accoglieva l’eccezione preliminare in rito proposta dall’appellato dichiarando l’appello inammissibile . In particolare, la sentenza, previa revoca dell’ordinanza di rimessione in termini, riteneva che laddove la notificazione non si perfeziona per intervenuto trasferimento del procuratore domiciliatario,
ma sempre nell’ambito del distretto appartenente al notificante, costui ha l’onere di rinnovare la notifica nel nuovo domicilio del difensore trasferito entro il termine perentorio prescritto per l’impugnazione .
La sentenza, notificata, è stata impugnata da COGNOME NOME, con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Non si è costituito il Comune di Scanzano Ionico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. La Corte di Appello di Potenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., ha omesso di motivare in merito alla nullità od inesistenza della prima notificazione dell’atto di appello. La Corte, infatti, ha omesso di indicare le specifiche e concrete situazioni che avrebbero consentito la applicazione del principio giurisprudenziale di cui alla sentenza della Cassazione richiamata (Cass. 26189/2016)
Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sentenza gravata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.. La Corte di strettuale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello senza tenere in considerazione che il luogo in cui la prima notificazione non era andata a buon fine, già sede dello studio professionale dell’AVV_NOTAIO, procuratore costituito e domiciliatario del Comune di Scanzano Jonico nel primo grado del giudizio, era rimasto ad essere sede dello studio professionale dell’AVV_NOTAIO, rimasto organico allo studio legale dell’AVV_NOTAIO, anche dopo che questi aveva trasferito il suo studio in altra sede.
Con il terzo ed ultimo motivo si eccepisce la violazione degli artt. 156, 160 e 291 c.p.c. ed art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.., avendo la corte territoriale erroneamente revocato l’ordinanza con cui, in precedenza, aveva disposto la rinnovazione della prima notificazione della citazione in appello, negando l’effetto giuridico della rinnovazione di atto processuale nullo ex art. 291 c.p.c., ovverosia il far venir meno di ogni decadenza e, in violazione dell’art. 6 CEDU, per la man cata necessaria e proporzionata valutazione e valorizzazione, in termini di contribuzione causale, delle condotte del l’addetto al servizio postale in relazione alle attività svolte in occasione della prima notifica dell’atto di appello non andata a buon fine.
In ordine al primo motivo di ricorso lo stesso è infondato. Ed invero, la corte territoriale ha motivato in ordine alla applicazione del principio giurisprudenziale richiamato rilevando la sussistenza dei presupposti fattuali e logico giuridici sottesi al principio stesso. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto e motivato nel senso di ritenere che nel caso di tentata notifica a domiciliatario in quanto trasferito, come nel caso di specie, la notifica, nel caso in cui il difensore sia domiciliato nel distretto del notificante, debba avvenire entro il termine decadenziale fissato per l’impugnativa. Tale principio è stato applicato alla fattispecie come emersa nel giudizio di appello con una motivazione contenente i presupposti di fatto per l’applica zione del principio nomofilattico richiamato (Cass. N. 26189/2016).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente.
E’ , in primo luogo, da rilevarsi come la circostanza che nel domicilio indicato per il primo grado di giudizio, in cui è stata
tentata la prima notifica dell’atto di appello , avesse sede uno stretto collaboratore del difensore del Comune di Scanzano Jonico costituisce un profilo decisivo ai fini della valutazione relativa alla validità della notificazione. Al riguardo, tale profilo di fatto è rilevante ai fini della disamina della notificazione che è stata successivamente effettuata al domicilio in cui il difensore dell’appellato si era trasferito in forza del provvedimento di rinnovazione della notifica disposta dalla Corte in prima udienza ai sensi dell’art. 350 comma 2, c.p.c.. Con la sentenza impugnata la corte territoriale ha disposto la revoca dell’ordinanza di rimessione in termini disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c. riesaminando l’attività notificatoria posta in essere dall’appellante che aveva notificato nei termini l’atto di appello nel domicilio del difensore risultato trasferito. Conseguentemente, la Corte distrettuale ha ritenuto di dover fare applicazione del principio secondo cui la notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore, ove quest’ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità dell’appello tardivamente proposto. Invero, la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative
annotazioni nell’albo professionale (cfr. Cass. 26189/2016).
Ad avviso di questa Corte l’anzidetto principio, peraltro consolidato, non è applicabile al fine di poter dichiarare la tardività dell’appello , nel momento in cui la Corte territoriale ha legittimamente concesso all’appellante termine per la rinotifica dell’atto di appello , ravvisando una eventuale ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione.
In particolare, la pronuncia di questa Corte, richiamata dalla Corte distrettuale, fa riferimento alla diversa ipotesi in cui la notifica presso il domicilio non abbia avuto alcun esito con restituzione dell’atto al notificante; viceversa, nel caso di specie, la notifica è stata accettata da un collaboratore dell’AVV_NOTAIO destinatario d ella notifica presso il domicilio antecedente al trasferimento di quest’ultimo .
In buona sostanza, il procedimento notificatorio si è atteggiato in modo diverso dall’ipotesi di mancata ricezione dell’atto nel domicilio da cui il difensore si è trasferito.
Tale specifico profilo non consente ad avviso di questa Corte di far riferimento alla applicazione del principio giurisprudenziale richiamato in sentenza, attesa la diversità dei presupposti di fatto.
Infatti, nel caso di specie, l’atto di appello è stato notificato presso un domicilio in cui è stato ricevuto da un appartenente allo studio professionale del difensore domiciliatario e restituito in considerazione del trasferimento del predetto difensore presso altro domicilio dello stesso Comune.
Tale circostanza, evidenziata nella prima udienza di trattazione in appello, ha determinato il provvedimento di rinnovazione dell’atto di appello ai sensi dell’art. 350 comma 2, c.p.c..
Conseguentemente, la Corte distrettuale ha disposto la
rinnovazione della notifica al nuovo domicilio del difensore in considerazione del ricevimento dell’atto da parte di un suo collaboratore presso il precedente domicilio, ritenendo rispettati i termini perentori per l’impugnazione con riferimento alla prima notifica, in quanto non inesistente.
Sulla scorta delle seguenti considerazioni è da rilevarsi la erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto di dover revocare l’ordinanza di rimessione in termini in mancanza del necessario presupposto giustificante la revoca stessa. Ed invero, il giudice territoriale ha erroneamente disposto la revoca della rimessione in termini a favore dell’appellante , laddove non ricorreva alcuna ipotesi di rimessione. attesa la diversa ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 350 c.p.c. .
In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo ed il terzo con conseguente cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo ed il terzo motivo con rinvio alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione anche con riferimento alle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,