Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15810 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14104/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME domiciliati digitalmente ex lege ; rappresentati e difesi dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE per procure speciali allegate al ricorso; -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2787/2022, depositata il 14/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME invocando la risoluzione del contratto preliminare di locazione con gli stessi stipulato (in qualità di promittente locatrice) e il risarcimento del danno. Con sentenza non definitiva del 26/4/2020, il Tribunale di Firenze accolse la domanda di risoluzione, rimettendo la causa sul ruolo per la quantificazione del danno.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero appello . All’udienza del 14/7/2021, la Corte d’appello di Firenze ordinò l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti del litisconsorte necessario NOME COGNOME assegnando, a tal fine, il termine del 30/9/2021 e rinviando all’udienza del 2/2/2022. La notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio (eseguita, ai sensi della l. n. 53/1994, con raccomandata del 28/9/2021) non andò a buon fine, essendo risultato il destinatario irreperibile. Il 21/10/2021 gli appellanti chiesero, quindi, di essere rimessi in termini per la suddetta notificazione; la Corte riservò ogni decisione all’udienza del 2/2/2022. Nelle more, COGNOME e COGNOME riuscirono a perfezionare la notifica, non rispettando, però, il termine a comparire, cosicché, all’udienza suddetta, i giudici fiorentini concessero loro nuovo termine fino al 28/2 /2022 per l’ulteriore rinnovazione dell’incombente, rinviando all’udienza del 5/7/2022. La notifica venne eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., senza tener conto, però, che dal 7/5/2022 l’Aiazzi aveva spostato la propria
residenza anagrafica da Firenze a Cerreto Guidi. All’udienza del 5/7/2002 venne, quindi, concesso -ancora una volta -termine fino al 29/7/2022 per la rinnovazione dell’atto di citazione per integrazione del contraddittorio , con rinvio della causa all’udienza del 14/12/2022. La notifica, eseguita ai sensi della l. n. 53/1994, non si perfezionò neppure questa volta, essendo risultato il destinatario (in data 14/7/2022) nuovamente irreperibile; pertanto, l’ufficiale giudiziario, il 9/8/2022, depositò copia dell’atto presso la casa comunale di Cerreto Guidi, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.
All’udienza del 14/12/2022 gli appellanti chiesero di essere rimessi in termini per rinnovare la notificazione (sul presupposto del mancato rispetto del termine a comparire) ma la Corte d’appello di Firenze, decidendo la causa ai sensi dell’art. 281 -sexies c.p.c., rigettò l’istanza e dichiarò inammissibile l’appello. Ritennero i giudici di secondo grado che la notificazione a mezzo posta del 12/7/2022 fosse nulla (in quanto ‘il rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c.) stato adottato sulla sola scorta dei soli certificati anagrafici, senza alcuna altra indagine’: pag. 9 della sentenza impugnata) , e che ingiustificato dovesse ritenersi il contegno dei notificanti, che avevano atteso sette giorni (dal 5 al 12/7/2002) per attivare il procedimento e non avevano specificato in quale data avevano avuto conoscenza del l’esito negativo della notifica a mezzo posta (successivamente al quale si era proceduto ex art. 143 c.p.c.). Osservò, ancora, la Corte d’appello che , in una situazione in cui vi erano stati plurimi tentativi di notifica andati a vuoto, ‘gli appellanti avrebbero dovuto attenersi a una prudenza rafforzata; avrebbero dovuto chiedere alle Poste e far rilevare le anomalie condotte serbate dagli agenti postali; avrebbero dovuto porre in essere non le solite attività che in precedenza non avevano garantito successo, ma altre, loro accessibili senza eccessivo sforzo, come l’intervento dell’ufficiale giudiziario competente, che si recasse a cercare il destinatario per una consegna a mani proprie’ (pag. 11 della sentenza impugnata).
Hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre RAGIONE_SOCIALE e l’Aiazzi sono rimasti intimati.
Con atto del 5/5/2024, il Consigliere delegato ha proposto il rigetto del ricorso ex art. 380bis c.p.c., sul presupposto che ‘già il primo tentativo di integrazione del contraddittorio in appello risultava nella specie tardivo ‘, atteso che ‘la ripresa del procedimento notificatorio non avvenuta infatti nel termine di 15 giorni dalla prima notifica ‘ . Si legge, ancora, nella proposta , che ‘a seguito dell’esito negativo della notificazione tentata in data 28 settembre 2021 (..), solo in data 18 gennaio 2022 (dopo circa tre mesi da che avevano avuto contezza dell’esito negativo del primo tentativo e dopo aver chiesto e atteso un non necessario provvedimento di rimessione in termine) ritentato la notifica, senza tuttavia rispettare nemmeno il termine concesso e senza riuscire a dare prova dell’esito positivo di detta notifica’.
I ricorrenti hanno, quindi, avanzato istanza di decisione ex art. 380bis , comma 2, c.p.c., per poi depositare memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., della l. n. 53/1994, degli artt. 1, 139, 149 e 153 c.p.c., oltre che 101 Cost. Osservano che la notificazione a mezzo posta ex l. n. 53/1994 non postula l ‘ effettuazione delle ricerche richieste ai fini della legittima esecuzione dalla notifica ai sensi de ll’art. 143 c.p.c. ; ricerche le quali, peraltro, nel caso di specie furono compiute dall’ufficiale giudiziario officiato della notifica nella forma da ultimo richiamata, avendo egli dato atto ‘di aver chiesto informazioni ai vicini di casa, accertando anche dai medesimi che il destinatario COGNOME se ne sarebbe andato con la moglie circa un mese prima’ (pag. 19 del ricorso per cassazione). Pertanto, nessun rimprovero di negligenza potrebbe
muoversi ai notificanti, attivatisi nel rispetto del termine assegnato e secondo le procedure di legge, di modo che non poteva essergli negata la concessione di altro termine per rinnovare ulteriormente la notifica, onde assicurare il rispetto del termine a comparire. Il motivo è fondato.
A pag. 6 del proprio ricorso, i ricorrenti deducono che, all’ udienza del 2/2/2022, la Corte d’appello ave va accolto l’istanza di rimessione in termini, fissando al 28/2/2022 il nuovo termine per la notifica e rinviando conseguentemente la causa all’udienza del 5/7/2022. Anche a pag. 7 della sentenza impugnata si legge che , all’udienza del 2/2/2022, ‘la Corte (…) ha rimesso in termine COGNOME e COGNOME concedendo nuovo termine sino al 29/7/2022 per rinnovare la citazione’. Lo stesso la Corte d’appello fece anche all’udienza del 5/7/2022, allorquando -si legge sempre nella sentenza impugnata -‘ha rimesso in termine COGNOME e COGNOME concedendo nuovo termine sino al 29/7/2022 per rinnovare la citazione, con rinvio (…) all’udienza del 14/12/2022′.
Una volta iscritte le due precedenti rinnovazioni della notificazione nella fattispecie dell’art. 153 c.p.c., si deve ritenere precluso al giudice di legittimità il potere di sindacarne la legittimità, in mancanza di uno specifico motivo d’impugnazione . A fronte del mancato rilievo officioso interno al grado di riferimento (in questo caso, il secondo), la parte interessata avrebbe dovuto, infatti, eccepire a sua volta la nullità, e, nel caso in cui il giudice sulla stessa non si fosse pronunciato, proporre appello incidentale (v. Cass., n. 21381/2018; conforme, Cass., n. 5815/2023). Per questa ragione, non può convenirsi con la proposta di definizione anticipata, la quale si fonda sul rilievo della tardività del primo tentativo di rinnovazione della notifica ( quello antecedente all’udienza del 2/2/2022 ), vizio da ritenersi ormai inattingibile a seguito della già richiamata statuizione di rimessione in termini.
L’attenzione dev’essere concentrata, dunque, sull’ultimo tentativo di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, in vista dell’udienza del 14/12/2022. La notificazione venne effettuata a mezzo posta ai sensi della l. n. 53/1994, con spedizione di lettera raccomandata in data 12/7/2022 (dunque entro il termine fissato del 29/7/2022), all’indirizzo risultante dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Milano in data 11/7/2022 (All. M prodotto dai ricorrenti). Nell’avviso di ricevimento l’agente postale attestò la mancata consegna per irreperibilità del destinatario, in conseguenza della quale i ricorrenti diedero, quindi, corso alla notifica ex art. 143 c.p.c., richiedendola in data 8/8/2022 (All. I dei ricorrenti).
Non è corretta l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la notificazione del 12/7/2022 sarebbe nulla ‘perché il rito degli irreperibili (art. 143 c.p.c.) è stato adottato sulla sola scorta dei soli certificati anagrafici , senza alcuna altra indagine’, dal momento che, come detto, non si trattava di notificazione ex art. 143 c.p.c. ma ex l. n. 53/1994 , sicché l’irreperibilità in discorso è quella di cui all’art. 9 della l. n. 890/1982, la cui attestazione da parte dell’agente postale non postula le ricerche funzionali all’utilizzo del ‘rito degli irreperibili’ di cui alla menzionata disposizione codicistica.
Ma al di là di tale rilievo, assume rilevanza decisiva per la sorte della censura, una circostanza in iure : quanto al tempo in cui la notificazione fu effettuata, a fronte d ell’avvenuto rispetto del termine giudizialmente fissato nel 29/7/2022, del tutto irrilevante è il numero dei giorni lasciati trascorrere dai notificanti dal momento in cui la rinnovazione dell’incombente fu disposta (vale a dire dall’udienza del 5/7/2022), non venendo in questione la fattispecie dell’autonoma riattivazione del procedimento notificatorio, di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 14594/2016 (da applicarsi, se mai, alla ulteriore notifica successivamente intrapresa, per l’appunto, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in data 8/8/2022). A venire in rilievo è piuttosto quanto affermato da Cass., n. 9541/2023, secondo cui, in tema di
notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (come avvenuto nella specie, avendo indirizzato i notificanti il plico nell’ indirizzo di residenza risultante dalla certificazione anagrafica estratta il giorno prima della notificazione). Quanto all’affermata tardività della ripresa della notificazione, con riguardo all’ulteriore tentativo esperito ex art. 143 c.p.c. in data 8/8/2022 (si veda l’ultimo capoverso del par. 3.3.b. a pag. 10), non può condividersi l’assunto della Corte d’appello circa il deficit di prova (incombente sugli odierni ricorrenti) della data in cui i notificanti ebbero conoscenza del fallimento del precedente tentativo, avendo i ricorrenti dedotto (e comprovato) di avere appreso la circostanza in data 29/7/2022 (si veda pag. 8 del ricorso, ove si fa riferimento al doc. all. N), con conseguente rispetto del termine di quindici giorni di cui alla sentenza n. 14594/2016 più volte citata.
2. La sentenza in questa sede impugnata si fonda, peraltro, sulla concorrente ratio decidendi , evincibile dall’inciso contenuto al secondo rigo del par. 4 a pag. 12, laddove si assume la tardività della notifica ‘comunque effettuata’ (il riferimento è alla notifica ex art. 143 c.p. c. eseguita dall’ufficiale giudiziario in data 9/8/2022).
Da tale angolo visuale, l’assunto della corte di merito poggia sul presupposto che il termine di venti giorni necessario per il perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c. fosse cominciato a decorrere il 1°/9/2022, ovvero allo spirare del periodo di sospensione feriale entro il quale la notifica era stata eseguita. Tale presupposto è, però, erroneo, dal momento che il termine di venti giorni suddetto non può considerarsi assoggettato alla menzionata
sospensione, non essendo esso preordinato al compimento di un atto da parte del destinatario della notifica ma rilevando unicamente come co-elemento della fattispecie normativa, la cui integrazione consente (nel caso di specie) di individuare del dies a quo del termine a comparire ex art. 342, secondo comma, c.p.c. Pertanto, una volta perfezionatasi la notifica de qua in data 29 agosto 2022, il termine a comparire di novanta giorni (questo sì decorrente dal 1°/9/2022) rispetto all’udienza del 14/12/2022 doveva ritenersi rispettato , con conseguente elisione in radice di qualsivoglia problema di assegnazione di un nuovo termine o di rimessione in termini.
Per le ragioni suddetta la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio al giudice di merito affinché, sulla scorta delle statuizioni di cui sopra, compia le opportune verifiche circa l’avvenuta integrazione del contraddittorio , adottando i conseguenti provvedimenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione