Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5556 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5556 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2716/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4798/2023 depositata il 03/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (quale mandataria dell’ATI costituita con RAGIONE_SOCIALE e con la RAGIONE_SOCIALE) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 833/2023 che aveva deciso sul gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma con cui erano state respinte le domande da essa proposte in primo grado in relazione alla prestata esecuzione di servizi di ristorazione in favore dell l’RAGIONE_SOCIALE .
L’odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ente in parola per far accertare l’errata applicazione delle tariffe sulla base dell’articolo 15 , comma 13, lett. a), del d.l. 95 del 2012; perché fossero, per l’effetto , rideterminate le tariffe relative al servizio sulla base di una corretta ed equa interpretazione della norma; per far accertare, diversamente, l’incostituzionalità della suddetta norma per violazione dei parametri di cui all’art. 32 e 41 Cost. , e per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni.
L’adito Tribunale di Roma respingeva tutte le domande con condanna alle spese di giudizio.
NOME spiegava appello ribadendo la prospettazione che l’RAGIONE_SOCIALE aveva unilateralmente ridotto tariffe e prestazioni applicando in modo illegittimo l’art. 15, co. 13, lett. a), d.l. 95/2012 (spending review); la richiesta di adeguamento ISTAT sulle nuove tariffe; la domanda di risarcimento del danno per il mancato attivazione del sistema ‘Telecontrollo’; e la domanda di danno non patrimoniale, oltre alla liquidazione in proprio favore delle spese di lite.
La Corte d’appello di Roma rigettava integralmente il gravame argomentando, sulla scorta dei riscontri documentali, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva imposto unilateralmente alcuna modifica, ma, al contrario, vi era stata una rinegoziazione bilaterale del contratto, tramite scambi di proposte e accettazione da entrambe le parti con attivazione del nuovo servizio dal 15.1.2013 (come desunto dalla nota prot. 27/13 del
21.1.2013 inviata da RAGIONE_SOCIALE alla stazione appaltante e non dal documento tardivamente prodotto dall’RAGIONE_SOCIALE) senza alcun assoggettamento del privato a poteri unilaterali della P.A.
Sul diritto all’adeguamento ISTAT delle nuove tariffe la Corte territoriale affermava che le nuove tariffe erano conseguenza di un nuovo contratto, non continuazione del precedente, sicché l’adeguamento ISTAT poteva operare solo dall’anno successivo all’approvazione delle nuove tariffe, perché la delibera 1029/2013 chiariva che le nuove tariffe ‘ricomprendono le variazioni ISTAT’ già per il primo anno. Per gli anni precedenti alla rinegoziazione l’RAGIONE_SOCIALE aveva già applicato le rivalutazioni ISTAT .
Inoltre, ad avviso del giudice d’appello , il pagamento degli adeguamenti successivi (dal 2014) è fatto impeditivo che la RAGIONE_SOCIALE può provare in qualsiasi stato e grado del giudizio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3996/2020; 16016/2022).
Sul presunto inadempimento relativo al sistema ‘Telecontrollo’ la Corte distrettuale affermava che l’inadempimento non era stato provato , sicché la domanda risarcitoria era infondata. Parimenti infondata era la domanda di danno non patrimoniale, non avendo l’appellante né dedotto né provato un concreto pregiudizio risarcibile.
Infine la Corte territoriale confermava la condanna alle spese.
La cassazione di detta sentenza d’appello è ora chiesta da RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 2/2/2024 ed affidato a sette motivi, a cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 13, lett. a) , del d.l. n. 95 del 06.07.2012 convertito con modifiche dalla legge n. 135 del 07.08.2012, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello erroneamente interpretato l’art. 15, comma 13, lett. a) del decreto sulla ‘spending
review’ in ragione della mancata prova della sussistenza di un accordo di rinegoziazione del servizio e dei relativi corrispettivi tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
11.1. La censura è inammissibile perché, a dispetto della formulazione quale violazione di legge, attinge la ricostruzione fattuale della vicenda, svolta dalla corte d’appello sulla scorta della documentazione prodotta, peraltro facendo ricorso solo a quella tempestivamente prodotta e non oggetto quindi di contestazione di inammissibilità ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, co. 6, n. 2 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 4), cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto l’avvenuta conclusione di un accordo di rinegoziazione del servizio e delle relative tariffe sulla scorta di un documento prodotto tardivamente dall’RAGIONE_SOCIALE (prot.11/2013 del 14.1.2013), di cui si sarebbe dovuto sancire l’inammissibilità.
12.1. La censura è infondata perché, come già sopra evidenziato, la corte d’appello ha espressamente escluso l’utilizzazione del documento oggetto di eccezione di inammissibilità, ricavando la prova dell’intervenuta accettazione del nuovo accordo, all’esito della trattativa svolta a seguito dell’entrata in vigore della c.d. spending review, dalla nota prot. 27/2013 del 21.1.2013 inviata alla stazione appaltante dalla RAGIONE_SOCIALE, con cui quest’ultima confermava l’applicazione delle nuove condizioni a decorrere dal 15/1/2013.
Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 , co. 13, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per non avere la corte territoriale considerato che per i contratti della Pubblica Amministrazione -la forma scritta è prescritta ‘ ad substantiam ‘.
13.1. La censura è infondata perché la corte d’appello, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha svolto la precisa ricognizione di tutti i documenti rappresentativi della proposta migliorativa e della accettazione intervenuta fra le parti nell’ambito della rinegoziazione. Pertanto la lettura in termini di mancanza di forma scritta proposta con il ricorso non si confronta con il considerevole carteggio scritto intervenuto fra le parti e puntualmente indicato alle pagine 5, 6, 7 della sentenza impugnata.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 , cod. proc. civ. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto l’applicabilità , al presunto nuovo contratto risultante dalla rinegoziazione tra le parti, della clausola prevista nell’originario contratto di appalto che prevedeva l’esclusione dell’adeguamento ISTAT per il primo anno.
14.1. Il motivo è infondato, atteso che non sussiste la violazione della norma invocata, dato che la ricorrente si limita solo a lamentare l’asseritamente errata qualificazione del motivo d’appello, il che esula, nei termini formulati, dal sindacato di legittimità.
Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183, co. 6, n. 2, cod. proc. civ. ovvero, in subordine, dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 4), cod. proc. civ. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto la prova dell’avvenuto pagamento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, della rivalutazione ISTAT per il periodo anteriore alla presunta rinegoziazione e per il periodo successivo sulla scorta di documenti tardivamente prodotti.
15.1. La censura è inammissibile perché investe la conclusione di merito cui è pervenuta la corte territoriale in ordine ai pagamenti, questione di carattere fattuale che postula l’apprezzamento concreto degli atti e delle produzioni di causa, come pure confermato dagli schemi inseriti nel ricorso.
Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per l’omesso riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale sulla scorta del principio di non contestazione.
16.1. Anche questa censura è meritale atteso che la corte territoriale ha motivato il rigetto del terzo motivo di gravame argomentando con la mancanza di allegazione, prima ancora che di produzione, in ordine al danno patrimoniale richiesto in euro 213.345,83 per la mancata attivazione del servizio di ‘Telecontrollo’. Invero, è estraneo alla Corte l’apprezzamento del concreto atteggiarsi della ‘non contestazione’ nell’ambito delle domande ed eccezioni delle parti del giudizio di merito , poiché ciò presupporrebbe un rinnovato esame delle circostanze fattuali che fanno da sfondo alla censura, incompatibile con il sindacato di legittimità esperibile in questa sede.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., in relazione all’art. 360 , co. 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la corte d’appello proceduto alla liquidazione equitativa del danno.
17.1 La censura è inammissibile perché non correlata con la motivazione dalla corte d’appello che ha disatteso la doglianza spiegando che, l’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. richiede oltre al concreto accertamento del pregiudizio risarcibile anche il preventivo accertamento dell’impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta del danno non potendo, senza tale preventiva allegazione, invocarsi la liquidazione equitativa, come invece fatto dall’appellante ora ricorrente.
18. Il ricorso va quindi respinto.
In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
20. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente, liquidate in euro 7000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il 27/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME