Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30114 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17922/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC indicati dai difensori
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di PERUGIA n. 96/2021 depositata il 04/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
R.G. 17922/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 17/10/2024
C.C. 14/4/2022
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto notificato il 17 settembre 2019 il Tribunale di Perugia ingiunse al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di euro 35.776,18 a titolo di indennità di occupazione di alcuni immobili di proprietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, relativamente agli anni 20172018, oltre interessi e con il carico delle spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qualità di successore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a titolo di residui pagamenti che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrato al Comune di Perugia, ancora doveva per i contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad uso RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria e degli uffici giudiziari.
Il RAGIONE_SOCIALE propose opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale, con ordinanza del 3 febbraio 2020, avente valore di sentenza, dichiarò l’opposizione inammissibile per tardività dell’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa.
Tale pronuncia è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE soccombente, lamentando che l’opposizione fosse stata dichiarata inammissibile senza procedere alla fissazione RAGIONE_SOCIALE prima udienza, in tal modo omettendo di esaminare l’istanza di rimessione in termini presentata dalla parte opponente, e censurando la decisione anche nella parte in cui aveva ritenuto applicabile al caso di specie il rito locatizio.
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 20 aprile 2021, ha rigettato l’appello, compensando le spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale che il Tribunale aveva correttamente affermato che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo doveva essere disciplinata dal rito locatizio, dal momento che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato la sua pretesa sulla base di un contratto di locazione stipulato tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, suo dante causa, e il Comune di Perugia.
Tanto premesso ai fini dell’inquadramento contrattuale RAGIONE_SOCIALE vicenda e RAGIONE_SOCIALE conseguente applicabilità del rito locatizio, la Corte d’appello ha dichiarato di condividere il giudizio del Tribunale là dove esso aveva affermato che l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa di opposizione al decreto ingiuntivo doveva avvenire nei quaranta giorni dalla notifica del decreto.
Nel caso specifico, il RAGIONE_SOCIALE non aveva controllato tempestivamente che il procedimento notificatorio fosse andato a buon fine; ed infatti, notificato il decreto ingiuntivo il 17 settembre 2019 e tentata la prima iscrizione a ruolo il successivo 28 ottobre, soltanto in data 27 gennaio 2020 il RAGIONE_SOCIALE si era attivato alla nuova iscrizione a ruolo e al deposito dell’istanza di rimessione in termini, senza dimostrare che l’esito negativo RAGIONE_SOCIALE prima notifica fosse realmente dipeso da causa ad esso non imputabile e adducendo, come unico argomento, la mancata consegna RAGIONE_SOCIALE PEC al RAGIONE_SOCIALE da parte del gestore RAGIONE_SOCIALE posta elettronica.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia propone ricorso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con atto affidato ad un unico motivo.
Resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., per mancata applicazione dell’istituto RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini.
Osserva il ricorrente -dopo aver premesso che l’applicabilità o meno del rito locatizio non influisce sulla questione RAGIONE_SOCIALE tempestività RAGIONE_SOCIALE notifica dell’opposizione che la norma invocata non imporrebbe alla parte di riattivarsi tempestivamente, ma le imporrebbe esclusivamente l’onere RAGIONE_SOCIALE dimostrazione RAGIONE_SOCIALE non imputabilità RAGIONE_SOCIALE causa che ha dato luogo alla decadenza. Nel ricostruire la vicenda processuale, il ricorrente ricorda che,
notificato il decreto in data 17 settembre 2019, l’opposizione fu notificata all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tempestivamente, cioè in data 28 ottobre 2019. In quell’occasione, però, per causa non imputabile ad esso RAGIONE_SOCIALE, l’iscrizione a ruolo non andò a buon fine, perché la PEC di spedizione RAGIONE_SOCIALE relativa richiesta non fu consegnata al gestore di posta del RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE, quindi, depositò il 27 gennaio 2020 la richiesta di iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa unitamente ad istanza di remissione in termini, che il Tribunale avrebbe dovuto ammettere, perché il mancato perfezionamento RAGIONE_SOCIALE procedura di iscrizione a ruolo non poteva considerarsi imputabile al RAGIONE_SOCIALE medesimo.
1.1. Il ricorso non è fondato.
1.2. Giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato più volte che il procedimento di notificazione si perfeziona, se avvenuto con modalità telematiche, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in conformità alla previsione dell’art. 16 -bis , comma 7, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, inserito in sede di conversione dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (ordinanze 24 settembre 2020, n. 20039, e 2 marzo 2022, n. 6912).
È stato parimenti affermato che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, debba riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sezioni Unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594, ribadita, tra le altre, dall’ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700).
Ne consegue che il soggetto notificante è tenuto a verificare che il procedimento sia andato a buon fine e a riattivarsi, in caso contrario, affinché esso venga ripreso e condotto a termine al più presto.
La tempestività doveva essere calcolata, nel caso specifico, secondo il rito del lavoro, per cui alla data del 28 ottobre 2019 (lunedì) l’opposizione sarebbe stata tempestiva , se correttamente perfezionata; ma l’iscrizione a ruolo non ebbe luogo in quella circostanza e si perfezionò solo tre mesi dopo, quando l’opponente si attivò per chiedere la rimessione in termini, invocando a propria scusante una circostanza del tutto generica (si veda, al riguardo, l’ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29889 del 2022, che ha escluso la possibilità di una rimessione in termini in una situazione anche più grave di quella odierna). Nessun rilievo può assumere, poi, la circostanza che l’Avvocatura dello Stato si sia attivata prima RAGIONE_SOCIALE prima udienza, posto che la parte avrebbe dovuto agire ben prima e con le modalità di cui si è detto in precedenza.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza