Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4544 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15661-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE GENOVA RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 2084/2020 del TRIBUNALE DI MILANO depositato il 10/3/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 14/1/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il giudice delegato al Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al relativo stato passivo proposta dalla Banca Carige s.p.a..
1.2. La Credito Fondiario s.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, nella qualità di rappresentante Banca Carige s.p.a., ha proposto opposizione allo stato passivo.
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l ‘ opposizione.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che la domanda d ‘ insinuazione proposta dalla banca il 18/1/2018 conteneva l’errata indicazione ‘ del foro ‘ e ‘ del nome del fallimento errata ‘ nonché l’indicazione di una causa petendi e di un petitum ‘ incongruenti ed errati rispetto alla verifica in corso ‘ , ha, in sostanza, ritenuto che: – l a norma prevista dall’a rt. 93 n. 2 e n. 3 l.fall. esclude l’ammissibilità d i tale domanda sul rilievo che ‘ nella fase sommaria della verifica ‘ esiste ‘ un regime particolare ‘ per cui ‘ i casi ordinari di nullità della citazione non possono essere sanati ai sensi dell’art. 164 c.p.c., ma producono inammissibilità, cui fa da contraltare la riproponibilità della domanda corretta ; -‘ la omessa o imprecisa ed equivoca indicazione del petitum e della causa petendi ‘, in quanto ‘ diretta ad un soggetto non esistente dinanzi al foro interessato ‘ e relativa ‘ a rapporti inesistenti con il fallimento ‘, non impedi sce, dunque, la riproposizione della domanda ‘ salvo il limite temporale della richiesta ultratardiva ‘; -la domanda ‘ esatta e corretta ‘ che la banca ha depositato il 27/3/2018, avendo mutato il petitum , la causa petendi ed il soggetto debitore, non può che essere, di conseguenza, ritenuta ‘ integralmente nuova ‘; – tale domanda, peraltro, essendo ‘ ultratardiva ‘, è, a
sua volta, inammissibile in quanto depositata con ‘ ritardo ‘ imputabile alla stessa istante, avvertita del fallimento con avviso inviato già in data 14/4/2017, senza, per contro, che sussistano gli estremi della richiesta rimessione in termini essendo emersa la ‘ negligenza grave ‘ e, dunque, ‘imperdonabile ‘ ‘ di chi ha inviato la domanda sbagliata al fallimento sbagliato, di fronte al Tribunale sbagliato e con riferimento a contratti e importi sbagliati, dopo ben 305 giorni dall’avviso ‘.
1.5. Il tribunale, quindi, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.6. La RAGIONE_SOCIALE nella qualità di cessionaria del credito con atto in data 15/12/2019, con ricorso notificato il 10/6/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
1.7. Il Fallimento ha resistito con controricorso.
1.8. La Banca Carige s.p.a., con controricorso, ha dichiarato di aderire alle conclusioni esposte dal ricorrente e ne ha chiesto l’accoglimento.
1.9. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 101, ultimo comma, l.fall. e 151, comma 2°, c.p.c., in relazione a ll’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’ inammissibilità della domanda d ‘ ammissione proposta dalla banca il 27/3/2018, omettendo, tuttavia, di considerare che la società istante, rispetto alla prima domanda del 18/1/2018, era caduta in un errore materiale scusabile e facilmente rilevabile dal curatore ed aveva, quindi, il diritto alla rimessione in termini.
2.2. Il ricorso, intanto, è ammissibile. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali, disposta dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020, tra il 9/3/2020 e l’11/5/2020, ha, infatti, comportato che, a fronte di un decreto comunicato il 10/3/2020, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, così come previsto dall’art. 99, comma 12°, l.fall., è scaduto sol o (mercoledì) 10/6/2020, per cui il ricorso, notificato, come detto, proprio il 10/6/2020, è senz’altro tempestivo.
2.3. Il motivo articolato è, tuttavia, inammissibile. Questa Corte ha, infatti, ritenuto che – la rimessione in termini è istituto che, in ragione del suo essere attuazione dei ‘ principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo ‘, ben può trovare applicazione non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, come il termine annuale dal decreto di esecutività dello stato passivo per la proposizione di una domanda tardiva d ‘ ammissione allo stato passivo a norma dell’art. 101, comm i 1° e 4°, l.fall.; – la concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima attiene all’effettiva presenza di un ‘ fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volont à della parte ‘ istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), ‘ riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà ‘, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024);
la seconda attiene all” immediatezza della reazione ‘, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del ‘ fatto ostativo ‘, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è cos ì venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023).
2.4. Il decreto impugnato si è, con ogni evidenza, attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda d’ ammissione al passivo proposta dall’istante in quanto ultratardiva ed , in ragione dell ‘inescusabilità dell’errore in quanto imputabile alla ‘ negligenza grave ‘ della stessa, ha escluso che l’opponente avesse il diritto alla rimessione in termini (rispetto, evidentemente, al termine annuale dal decreto di esecutività).
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla, invece, per le spese nel rapporto tra la ricorrente e la Banca Carige s.p.a., che ha dichiaratamente aderito alle conclusioni della prima.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al Fallimento le spese di lite,
che liquida in €. 18.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima