Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
sul ricorso 1609/2020 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesi d all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrenti –
-contro-
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappres. e difende, per procura speciale in atti;
COMUNE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 428/2019 della Corte d’appe llo di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 5.06.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con citazione notificata il 10.6.06 -secondo il cd. rito societario ex dlgs. n. 5/03 –NOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che: fosse dichiarata illegittima l’assemblea dei soci dell’RAGIONE_SOCIALE per aver deliberato la decadenza dell’attore dalla carica di consigliere di amministrazione di tale società; di conseguenza, fosse condannata la società convenuta e il RAGIONE_SOCIALE convenuto- quale socio dell’RAGIONE_SOCIALE – al risarcimento dei danni derivati per effetto di tale decadenza e, in particolare, i danni cagionati dalla mancata percezione dell’ indennità di consigliere di amministrazione e il danno all’immagine.
Al riguardo, l’attore esponeva che : con delibera del 6.10.03, era stato nominato dal sindaco di RAGIONE_SOCIALE componente del consiglio d’amministrazione dell’RAGIONE_SOCIALE convenuta -all’epoca ente strumentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-; in data 7.10.04 quest’ultimo ente si era trasformato in sRAGIONE_SOCIALE, con il RAGIONE_SOCIALE unico socio, approvandone lo statuto; il primo consiglio d’amministrazione corrispondeva a quello in essere alla data della trasformazione (di nomina sindacale), e decorsi tre anni da quest’ultima , i nuovi componenti sarebbero stati designati dall’assemblea sulla base delle nuove norme statutarie; il commissario straordinario del RAGIONE_SOCIALE aveva confermato quali amministratori della società, per il triennio 2005/2007, il precedente consiglio composto di sette componenti, poi ridottisi a cinque a seguito delle dimissioni di due
consiglieri; il sindaco successivamente eletto, quale unico azionista, non aveva nominato i due consiglieri mancanti e, all’assemblea del 13.3.06, preso atto anche delle dimissioni del Presidente e di due altri consiglieri- venuta meno più della metà dei consiglieri- dichiarava la decadenza dell’intero consiglio d’amministrazione.
Premesso ciò, l’attore lamentava che l’assemblea a veva erroneamente applicato la decadenza automatica del consiglio d’amministrazione, in quanto il primo consiglio non avrebbe potuto essere dichiarato decaduto, in quanto i componenti erano stati nominati dal sindaco e non dall’assemblea dei soci, e che solo dopo tre anni dalla trasformazione dell’RAGIONE_SOCIALE si sarebbe potuto applicare al vecchio consiglio le nuove norme statutarie.
Si costit uivano l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Depositata l’istanza di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 5/03, il giudice designato, rilevando che la notifica a mezzo fax di tale istanza fosse inidonea a garantire la certezza della trasmissione della stessa- esorbitando dallo schema legale di cui agli artt. 137 ss, c.p.c.con ordinanza del 19.2.13 dichiarava l’inesistenza della notifica stessa ed estingueva il giudizio.
Avverso tale ordinanza veniva proposto reclamo al Tribunale in composizione collegiale che, con sentenza del 31.7.13, lo rigettava.
Avverso tale sentenza proponevano appello l’attore e gli eredi di NOME COGNOME (consigliere decaduto).
Con sentenza del 5.6.19, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava sanata la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, osservando che: non ricorrevano i presupposti dell’art. 354 c.p.c., ai fini della rimessione degli atti al giudice di primo grado, poiché la nullità in questione non aveva riguardato la citazione introduttiva, ma un atto emesso nel corso del giudizio, sul quale le parti
avevano preso posizione e controdedotto alla domanda; nel merito l’appello era infondato, in quanto nell’ipotesi in cui il consiglio d’amministrazione venga meno per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, erano da ritenere applicabili le nuove norme statutarie, considerando che, nel succedersi tra le vecchie modalità di nomina e le nuove norme statutarie, doveva attribuirsi valore prioritario a quelle deliberate con la trasformazione della società, una volta che il consiglio d’amministrazione fosse venuto meno per motivi diversi dalla naturale scadenza del vecchio consiglio; la clausola statutaria, secondo la quale il fatto che i vecchi consiglieri dovessero durare un triennio, era da interpretare nel senso che la stessa sarebbe applicabile sempre che in tale periodo di prorogatio non si fossero verificate circostanze tali da comportare la decadenza dell’intero consiglio per mancanza della sua maggioranza; la decadenza del consiglio d’amministrazione e la nomina dei nuovi consiglieri era dunque legittima, non essendo peraltro prevista nello statuto l’inamovibilità dei consiglieri precedentemente designati e di nomina sindacale.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono in cassazione avverso la sentenza del 2019, con tre motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con distinti controricorsi, illustrati da memorie.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 354, c.2, 308, c.2, 383, c. 2 e 3, 132 c.p.c., per non aver la Corte d’appello disposto la rimessione degli atti al Tribunale, anche sulla scorta dell’incomprensibilità della motivazione, avendo erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 308 c.p.c.
Il secondo motivo, in subordine, denunzia violazione degli artt. 2385 e 2386, c.c ., e 132 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiarato illegittimamente la decadenza dell’COGNOME dalla carica di consigliere dell’RAGIONE_SOCIALE , avendo l’assemblea applicato erroneamente l’art. 16, c.7, dello st atuto (sulla decadenza del consiglio d’amministrazione nel caso venga meno la metà o più dei consi glieri nominati dall’assemblea) in quanto, trattandosi del primo consiglio della società trasformata, avrebbe dovuto essere applica to il c.4 dell’art. 16 (il consiglio d’amministrazione durava in carica tre anni dalla costituzione della RAGIONE_SOCIALE), anche considerando che l’attore era sta to nominato componente del consiglio dal S indaco e non dall’assemblea.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., in ordine alla condanna al pagamento delle spese.
Il primo motivo è fondato. Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di rito societario (abrogato dalla l. n. 69 del 2009), quando il giudice relatore abbia dichiarato l’estinzione del processo in forza dell’art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003 e il collegio abbia respinto il reclamo con sentenza, ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c., ma quest’ultima sia stata riformata dal giudice di appello, trova applicazione l’art. 354, comma 2, c.p.c. che impone la rimessione della causa al primo giudice (Cass., n. 19076/20).
Dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all’art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che
ha dichiarato l’estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal Tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art. 307, ult. comma, cod. proc. civ. (Cass., n. 11722/11).
Nella specie, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la fattispecie concreta fosse da inquadrare nell’ambito del primo comma dell’art. 354, c.p.c (applicabile ratione temporis), escludendo l’ipotesi di rimessione dalla causa al giudice di primo grado poiché non emergeva la nullità della citazione. Era invece da applicare il secondo comma dell’art. 354, che impone al giudice d’appello di rimettere la causa al giudice di primo grado, data la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il reclamo avverso l’ordinanza d’estinzione del processo, poi riformata parzialmente in sede di decisione dell’impugnazione.
Gli altri due motivi, afferendo al merito della causa di primo grado, sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis) e rimette la causa al giudice di primo grado, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. Dichiara assorbiti gli altri motivi.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.