Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2474 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
Oggetto
Responsabilità professionale –AVV_NOTAIOitetto
Procedimento civile – estinzione del processo – Sentenza del giudice unico che dichiara l’estinzione dopo la precisazione delle conclusioni -Rimessione al primo giudice – Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8344/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
e contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – nonché sul ricorso iscritto al n. 9855/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti –
e contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-controricorrente –
e nei confronti di
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – entrambi avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 1198/2020 depositata il 12 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, l’ AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo pronunciarsi la risoluzione dei contratti stipulati, con il primo, per la progettazione e direzione, con la seconda, per l’esecuzione in appalto dei lavori relativi alla l’edificazione di un fabbricato suddiviso in distinte unità immobiliari su terreno di loro proprietà: chiesero, infatti, ascriversi a responsabilità sia dell’uno che dell’altra i vizi e difetti riscontrati nelle opere realizzate, avanzando connesse pretese risarcitorie.
Avendo nel frattempo ottenuto, l’AVV_NOTAIOCOGNOME, l’emissione di separati decreti ingiuntivi, rispettivamente nei confronti di NOME e NOME COGNOME, per il pagamento dei compensi pretesi per l’opera professionale prestata in relazione al detto incarico, su iniziativa delle ingiunte vennero successivamente instaurati davanti al medesimo Tribunale separati giudizi di opposizione.
Disposta la riunione di questi ultimi al primo giudizio ─ nel quale si era nel frattempo avuta la costituzione della RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa dal COGNOME per esserne eventualmente manlevato, e della RAGIONE_SOCIALE, nella quale si era trasformata la RAGIONE_SOCIALE con atto di data successiva alla notifica della
citazione ─ venne nel prosieguo dichiarata l’interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME instarono quindi per la riassunzione, espressamente dichiarando di voler riassumere solo nei confronti dell’architetto e della di lui compagnia assicuratrice nonché di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, quali soci illimitatamente responsabili della RAGIONE_SOCIALE, trasformata nella RAGIONE_SOCIALE
Respinta l’istanza di concessione di nuov o termine per la rinnovazione della notifica nei confronti di NOME COGNOME (non andata a buon fine a differenza delle altre) e invitate le parti a precisare le conclusioni, alla scadenza dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica il Tribunale (in composizione monocratica) pronunciò sentenza con la quale dichiarò l’estinzione di tutti i giudizi riuniti (con le connesse statuizioni in ordine alle spese ed alla esecutività dei decreti ingiuntivi opposti) a motivo dell’omessa notifica dell’atto di riassunzione nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE
2. Pronunciando, previa riunione, sugli appelli proposti ─ il primo da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del l’ COGNOME. COGNOME, della compagnia assicuratrice, del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME; il secondo da NOME COGNOME nei confronti del l’ COGNOME. COGNOME, dell ‘assicurazione e del fallimento predetti ─ la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli stessi, ritenuta l’erroneità della declaratoria di estinzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., la rimessione della causa al primo giudice, ponendo le spese del grado a carico del COGNOME, della di lui compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME.
Ha infatti rilevato che: « la causa n. 500636/2009 aveva come parti (oltre agli attori) l’architetto e l’impresa, e come oggetto il
risarcimento di pretesi danni, cui sono tenuti entrambi i soggetti in via tra loro solidale: secondo pacifica giurisprudenza trattasi di causa scindibile, ergo il primo giudice non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione del giudizio anche nei confronti della parte verso cui questo era stato ritualmente riassunto .
« Nessun motivo, poi, aveva il primo giudice di dichiarare l’estinzione anche dei giudizi di opposizione alle ingiunzioni, che non avevano come controparte il fallimento, e che erano, stati riuniti solo per ragioni di economia processuale .
« La norma da applicare, in questo caso è l’art. 354 secondo comma c.p.c.: ‘Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308’ … » .
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione, ciascuno affidato a due motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ad entrambi hanno resistito, con separati controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME, dall’altro .
Gli altri intimati non hanno svolto difese nella presente sede.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie e così anche NOME COGNOME, in relazione al primo ricorso, e NOME COGNOME, in relazione al secondo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente, quello notificato e depositato in data successiva dovendo considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale, posto
che ne risultano comunque rispettati forma e termini (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 01/12/2000, n. 15353; 20/06/2001, n. 8365; 08/03/2006, n. 4980).
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi (sostanzialmente sovrapponibili, al di là della ininfluente diversa formulazione delle rubriche: « Violazione o falsa applicazione degli artt. 307, 308, 353 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. »; « nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 308 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. »), si denuncia l’ error in procedendo in cui è incorsa la Corte di merito per avere disposto, una volta dichiarata l’erroneità della declaratoria di estinzione del giudizio anche nei confronti delle parti cui l’atto riassuntivo era stato ritualmente notificato, la rimessione della causa al primo giudice, anziché decidere essa stata la causa nel merito.
Con il secondo motivo del ricorso principale NOME denuncia, in subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale errato nel porre a carico del ricorrente le spese dell’intero giudizio, non avendo NOME promosso il giudizio nei confronti di NOME, né proposto alcuna domanda dopo la riunione.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale NOME COGNOME denuncia, invece, « nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 102, 303, 305 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. » rilevando che, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario processuale ed avendo gli attori espressamente dichiarato di non avere interesse a riassumere il giudizio nei confronti della curatela fallimentare, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la ( recte : confermare la declaratoria) di estinzione dei giudizi, stante la connessione forte tra gli stessi.
Deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale, per il suo evidente carattere logicamente preliminare e potenzialmente assorbente.
Lo stesso si appalesa destituito di fondamento.
5.1. Correttamente, invero, la Corte di merito ha ritenuto che nella specie si vertesse in ipotesi di cause scindibili.
La parte colpita dall’evento interruttivo ( RAGIONE_SOCIALE) è una delle due convenute originarie nei cui confronti risulta proposta domanda risarcitoria (oltre che di risoluzione) da preteso inadempimento contrattuale, cumulata con altra analoga domanda proposta nei confronti del progettista e direttore dei lavori, AVV_NOTAIO COGNOME.
La causa petendi , quale desumibile dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, non evidenzia alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, ipotizzandosi soltanto un vincolo di solidarietà dal lato passivo rispetto a pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale.
Come questa Corte ha più volte puntualizzato, sulla base di quanto emerge dall’art. 1306 cod. civ., l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere, di regola, un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori.
A tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la
responsabilità dell’altro (Cass. 06/07/2006, n. 15358; 08/02/2012, n. 1771; 21/08/2018, n. 20860; 28/11/2022, n. 34899).
Si configura, in particolare, l’inscindibilità delle cause nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell’altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, e ciò eventualmente anche per la prima volta in sede di impugnazione in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, poiché, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del coobbligato non appellante (v. Cass. Sez. U. 04/12/2015, n. 24707; Cass. 19/04/2018, n. 9766; 27/05/2019, n. 14379).
Una tale ipotesi, però, non si verifica nella specie stante la piena autonomia delle ragioni poste a fondamento delle pretese risarcitorie avanzate nei confronti dell’una e dell’altra delle parti convenute e non risultando avanzata da queste ultime, l’una nei confronti dell’altra , alcuna domanda di regresso o di graduazione delle rispettive responsabilità, a nulla invece rilevando che, alla stregua di mere difese volte a negare tale responsabilità, ciascuna di esse abbia invece attribuito la responsabilità dei vizi all’altra (v. Cass. 27/08/2013, n. 19584; 29/04/2006, n. 10042; 06/04/2006, n. 8105; 11/04/2000, n. 4602).
5.2. In ipotesi siffatta, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, del tutto ingiustificata si appalesa la declaratoria di estinzione del giudizio disposta dal giudice di primo grado a motivo della mancata notifica dell’atto di riassunzione nei confronti della curatela del fallimento del l’impresa esecutrice dei lavori .
Ancor prima, per vero, deve ritenersi erronea anche l’interruzione
del processo relativo alla controversia tra gli attori e l’altro convenuto, coobbligato in solido (AVV_NOTAIO), non colpito dall’evento interruttivo.
Sarà utile al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass. Sez. U. n. n. 15142 del 05/07/2007, «nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento.
«In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103, comma 2, cod.proc. civ., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all’art. 305 cod.proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua , detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall’evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall’evento interruttivo» (v. anche Cass. Sez. U. n. 9686 del 22/04/2013; Cass. n. 9960 del 20/04/2017).
5.3. A fortiori priva di giustificazione alcuna si appalesa, come pure correttamente rilevato in sentenza, la declaratoria di estinzione (e ancor prima l’interruzione) dei due giudizi di opposizione a d.i. riuniti a quello di cui si è appena detto: giudizi ai quali era totalmente estranea la società colpita dall’evento interruttivo.
Venendo quindi all’esame del primo motivo di entrambi i ricorsi se ne deve rilevare la fondatezza.
Questa Corte, invero, abbandonato da tempo l’opposto orientamento evocato nei controricorsi (per il quale v. Cass. n. 26832 del 2006), ha chiarito con ormai ferma giurisprudenza, alla quale si intende qui dare continuità, che l’art. 354, secondo comma, c.p.c., correttamente interpretato, permette la rimessione della causa al giudice di primo grado solo nelle ipotesi espressamente indicate e segnatamente nel caso di declaratoria di estinzione del giudizio, avvenuta a seguito di reclamo proposto al Collegio contro il provvedimento del giudice istruttore così come indicato dall’art. 308 c.p.c.: ipotesi equiparata a quella in cui l’estinzione sia pronunciata dal giudice monocratico in una fase, però, precedente a quella decisoria, essendo espressamente negata la possibilità di rimettere al giudice di primo grado nel caso di decisione resa dal giudice monocratico successivamente alla rimessione della causa in decisione.
Costituisce in tal senso jus receptum il principio secondo cui « in tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354, secondo comma, cod. proc. civ. ravvivandosi l’ipotesi di cui all’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ.. Diversamente deve ritenersi quando l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ.: in tal
caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 354 secondo comma, cod. proc. civ. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito » (Cass. n. 22917 del 2010; v. anche conff. Cass. n. 7633 del 2012; n. n. 7699 del 2014; n. 27311 del 2017; n. 23997 del 2019; n. 12260 del 2020; n. 7050 del 2021; n. 14514 del 2021; n. 22800 del 2021; n. 40831 del 2021; n. 607 del 2023; n. 15227 del 2023; n. 18303 del 2023; n. 23418 del 2023).
In altri termini, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di assicurare la rimessione al primo giudice, e di qui il rispetto del doppio grado, quando il Tribunale in composizione monocratica abbia disposto con ordinanza, avente natura di sentenza, l’estinzione, ponendo anticipatamente fine al processo dinanzi a sé, senza che questo abbia avuto modo di pervenire al suo risultato fisiologico della pronuncia del provvedimento conclusivo, all’esito dello svolgimento della fase decisoria; esclude invece la rimessione al primo giudice, a tutela del principio di ragionevole durata, quando il Tribunale abbia dato pienamente corso al giudizio dinanzi a sé, sia pur chiudendolo infine con una pronuncia di estinzione.
Nella specie, risulta pacifico ed espressamente attestato in sentenza che l’estinzione dei giudizi sia stata dichiarata dal primo giudice con sentenza al termine di fase decisoria ritualmente avviata dopo che le parti, espressamente invitate, ebbero a precisare le conclusioni e dopo scaduto il termine concesso per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla luce dell’esposto principio, la Corte d’appello, rilevata correttamente l’erroneità di tale declaratoria, avrebbe dovuto trattenere la causa e deciderla nel merito.
In accoglimento, dunque, del primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbito il secondo motivo del ricorso principale e rigettato il
secondo motivo di quello incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo , al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dispone la riunione al procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. di quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza