Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32853 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11452 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
, NOME COGNOME, domiciliati presso parte ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOMENOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
parte controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; parte controricorrente avverso la sentenza n. 178/2021 depositata il 15 febbraio 2021 della Corte di appello di Genova.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha domandato e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME e NOME COGNOME. La pretesa azionata aveva ad oggetto il saldo di alcuni conti correnti bancari.
Gli intimati hanno proposto opposizione. La banca si è costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione e, comunque, la condanna al pagamento degli ingiunti.
A seguito dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Genova ha dichiarato la nullità di tre contratti di conto corrente per carenza di prova scritta e ha accertato che il saldo a credito della banca era pari ad euro 283.817,46; ha inoltre compensato per metà le spese di giudizio, riversate per il residuo su RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2 . ─ La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME. Ha spiegato appello incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I primi hanno lamentato che il Tribunale avesse qualificato solutorie tutte le rimesse eseguite nel corso dei rapporti; hanno inoltre censurato la statuizione sulle spese con riguardo alla pronuncia di compensazione e all’applicazione dello scaglione di valore in concreto applicato. La banca ha dedotto che la controparte avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle somme di cui era stata riconosciuta debitrice.
E’ intervenuta RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito controverso.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 15 febbraio 2021, ha accolto l’appello principale limitatamente all’individuazione dello scaglione, liquidando, poi, le spese nello stesso importo determinato dal
Tribunale; in accoglimento del gravame incidentale ha inoltre condannato COGNOME, COGNOME e COGNOME al pagamento dell’importo di euro 283.817,46, oltre interessi.
Gli originari ingiunti hanno proposto un ricorso per cassazione basato su cinque motivi, cui resistono RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.a., e RAGIONE_SOCIALE, quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE SPV. Sono state depositate memorie da parte dei ricorrenti e di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’ «omessa pronunzia circa la contraddittorietà della motivazione del Tribunale di Genova». Il mezzo evoca la censura di appello recante la denuncia del «vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà», avendo il Giudice di primo grado fatto proprie le risultanze della consulenza tecnica con cui l’ausiliario aveva dato atto che non era possibile attribuire a uno specifico conto corrente i fidi accordati e ritenuto, in conseguenza, che l’affidamento riguard asse «l’intera posizione di RAGIONE_SOCIALE», così che tutte le rimesse presentavano natura solutoria.
Il motivo non ha fondamento.
La pronuncia impugnata si muove nell’alveo della distinzione, nel quadro della disciplina della prescrizione della ripetizione dell’indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: distinzione che è stata delineata, quindici anni or sono, dalle Sezioni Unite di questa Corte. Ha spiegato Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 che l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano
avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens , con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’ accipiens . Secondo le sezioni Unite non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. Di qui l’importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d’indebitamento del
correntista: sicché, con riferimento ai medesimi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.
Tanto premesso, a proposito del motivo in esame si osserva quanto segue.
Anzitutto, l’omessa pronuncia è deducibile quale error in procedendo (art. 360. n. 4, c.p.c.) e non come mancato esame di fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.). In ogni caso, la Corte di merito ha, da un lato, spiegato che dall’integrazione della consulenza tecnica emergeva l’esistenza di tre affidamenti , conclusi rispettivamente il 9 aprile 2003, il 1 luglio 2005 e il 12 settembre 2005, e , dall’altro, rilevato che il Tribunale aveva «adottato le conclusioni del consulente tecnico» rassegnate nel supplemento di indagine. Poiché gli affidamenti in questione si collocano tutti nel decennio anteriore alla proposizione della domanda di ingiunzione, che risale al 27 luglio 2012 (cfr. sentenza impugnata, pag. 4), è evidente che essi non abbiano potuto immutare la natura solutoria delle rimesse suscettibili di prescrizione: quelle, eseguite nel periodo anteriore al 27 luglio 2002, che assumevano concretamente rilievo ai fini della questione di cui si dibatteva in appello. La decisione impugnata, dando att o dell’esistenza di contratti di affidamento conclusi nel decennio che ha preceduto l’introduzione del giudizio, ha implicitamente escluso la contraddittorietà denunciata con l’atto di appello: e tanto porta a ritenere insussistente il vizio di omessa pronuncia; come è noto, infatti, non ricorre tale vizio ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto (Cass. 26 settembre 2024, n. 25710; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718).
2. -Il secondo mezzo oppone il vizio della sentenza ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 2909 c.c.. Secondo gli istanti, la Corte di appello non avrebbe considerato gli effetti del giudicato formatosi sulla seguente statuizione del Tribunale: « fidi
accordati a RAGIONE_SOCIALE riguardavano l’intera posizione dei conti intrattenuti dalla società con RAGIONE_SOCIALE».
Il motivo non ha fondamento.
I ricorrenti lamentano, in sintesi, che le rimesse poste in atto più di dieci anni prima della proposizione della domanda giudiziale non siano state prese in considerazione ai fini della prescrizione nonostante fosse stato irretrattabilmente accertata l’esistenza degli affidamenti concessi a RAGIONE_SOCIALE: affidamenti che, secondo gli stessi istanti, riguardavano tutti i conti correnti accesi da detta società. L’enfatizzazione del dato rappresentato dalla conclusione dei contratti di affidamento è però ingiustificata; come si è visto, la Corte di appello ha rilevato che in base alla consulenza integrativa, fatta propria dal Tribunale, tali contratti risalivano al decennio anteriore alla notifica del ricorso per ingiunzione: per il che essi non erano in grado di incidere sul tema della prescrizione. La dedotta res iudicata non precludeva, dunque, il rigetto dell’eccezione proposta.
3. -Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata ex artt. 115 e 116 c.p.c., «per non avere la Corte di appello considerato le allegazioni sui fidi forniti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.». I ricorrenti lamentano non siano state prese in esame le produzioni documentali della detta banca e le dichiarazioni di natura confessoria presenti negli atti difensivi della stessa: documenti e dichiarazioni da cui avrebbe dovuto desumersi la conclusione di contratti di affidamento nel periodo in cui si è ritenuto operasse la prescrizione.
Il motivo è inammissibile.
Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile
la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la doglianza circa la violazione di quest’ultima norma è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016).
Per completezza, merita aggiungere che la deduzione circa la valenza confessoria di affermazioni contenute negli atti difensivi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è carente della necessaria specificità: ciò avendo particolare riguardo al principio per cui le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem , costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, mentre esse possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c. solo qualora l’atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute (Cass. 28 settembre 2018, n. 23634; Cass. 18 marzo 2014, n. 6192). Né si vede come possa attribuirsi valore confessorio alle deduzioni svolte dall’istituto di credito quanto alla data
di decorrenza della prescrizione, visto che la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi, la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito, e non già opinioni o giudizi (Cass. 27 febbraio 2019, n. 5725; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21509).
4. -Il quarto motivo prospetta l’assenza di motivazione della pronuncia in punto di spese. I ricorrenti lamentano che la Corte di merito, pur riconoscend o l’errore in cui era incorso il Tribunale nell’individuazion e dello scaglione di valore della causa, abbia poi quantificato le spese legali nel valore minimo della fascia corretta, senza fornire spiegazioni al riguardo; deducono, altresì, che «ale nuova liquidazione non era oggetto di una domanda di riforma».
Quest’ultima doglianza è priva della necessaria consistenza: l’accoglimento del motivo di gravame vertente sulla liquidazione delle spese processuali investe, come è evidente, la Corte di appello del potere-dovere di procedere a una nuova quantificazione delle stesse. Quanto alla prima censura, essa va disattesa in ragione della regola per cui in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. 5 maggio 2022, n. 14198: cfr. pure: Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. 9 novembre 2017, n. 26608; Cass. 11 dicembre 2017, n. 29606).
5. -Col quinto motivo la sentenza impugnata è censurata ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione al disposto dell’art. 112 c.p.c.. I ricorrenti si dolgono di ciò: la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare una loro condanna solidale al pagamento del medesimo importo, posto che ciascuno di essi doveva rispondere «in base titoli diversi e per
somme differenti»; aggiungono che nei confronti di RAGIONE_SOCIALE la pretesa azionata in INDIRIZZO risultava avere ad oggetto un importo inferiore rispetto a quello di euro 283.817,46, di cui al dispositivo di sentenza.
Il motivo è inammissibile.
Si legge nel ricorso per cassazione che il Tribunale ebbe a quantificare il saldo a credito di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella richiamata misura di euro 283.817,46: emerge, così, che il Giudice di primo grado considerò unitariamente la posizione debitoria degli odierni ricorrenti. La Corte di appello, nell’accogliere il gravame incidentale della detta banca, si è limitata ad osservare che era necessario rendere una pronuncia di condanna al pagamento per detto importo, avendo il Giudice di prima istanza omesso di statuire sulla relativa domanda. La censura quanto alla mancata differenziazione delle somme a debito non può allora avere ingresso in questa sede, in quanto avrebbe dovuto proporsi avanti alla Corte di appello. Poiché questa è stata investita della sola questione afferente la necessità di associare alla declaratoria di accertamento del saldo una pronuncia di condanna al pagamento, sul punto relativo alla ripartizione del debito tra i vari ricorrenti è caduto il giudicato interno.
-In conclusione, il ricorso è respinto.
-Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge e, quanto a RAGIONE_SOCIALE, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,
della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 6 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME