Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24167/2021 R.G. proposto da :
NOME, INDIRIZZO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
BANCA POPOLARE PUGLIESE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 458/2021 depositata il 16/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME PASQUALINA hanno proposto in data 14 dicembre 2006, davanti al Tribunale di Lecce, azione di ripetizione di indebito oggettivo nei confronti di Banca Popolare RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. (BPP) in relazione a un rapporto di conto corrente (n. 166, già n. 557980), asseritamente confluito in altro rapporto di conto corrente (n. 1000620), per avere la banca applicato indebitamente spese (CMS), interessi ultralegali, nonché in violazione del tasso-soglia, con conseguente rideterminazione del saldo e condanna alla restituzione dell’indebito.
Il Tribunale di Lecce, previo espletamento di CTU e previo rigetto dell’eccezione di prescrizione della banca, ha accolto la domanda attrice, condannando la banca al pagamento della somma di € 65.419,12, oltre accessori e rivalutazione.
La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto l’appello principale della banca e ha rigettato l’appello incidentale condizionato dei correntisti. Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto fondata l’ecce zione di prescrizione, essendo sufficiente per la banca invocare l’inerzia del cliente ai fini dell’applicazione della prescrizione. Conseguentemente, ha rideterminato in € 28.910,01 l’importo complessivo dei pagamenti in relazione al primo conto corrente (aperto nel 1991) in base alle annotazioni eseguite dalla banca. La sentenza impugnata ha, così, rigettato l’appello incidentale dei correntisti, che chiedevano il ricalcolo delle rimesse oggetto di eccezione di prescrizione avvenisse tenuto conto dei saldi riclassificati in esito alla nullità delle relative clausole.
Propongono ricorso per cassazione i correntisti, affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso BPP. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
n. 24167/2021 R.G.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 1194, 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, in caso di accoglimento dell’eccezione di prescrizione della ba nca, l’individuazione dei pagamenti (rimesse solutorie) debba prendere le mosse dal saldo banca, anziché dal saldo epurato dagli addebiti illegittimamente operati dalla banca. Osservano i ricorrenti di avere tempestivamente contestato al CTU l’omessa depurazione, ai fini dell’individuazione dei versamenti solutori, dalle competenze illegittimamente addebitate.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso articolate dal controricorrente (come rilevato da parte ricorrente in memoria), non essendo il ricorso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, né essendo volto a una rivalutazione dei fatti ma a dedotte violazioni di legge, nonché essendo il ricorso agganciato agli atti e ai documenti di causa.
24167/2021 R.G. 3. Il ricorso è fondato. Come riepilogato in memoria dai ricorrenti, l’interpretazione data dalla sentenza impugnata « contrasta con la ormai consolidatasi giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025)» (Cass., n. 15684/2025; conf., Cass., n. 31770/2025; Cass., n. 7721/2023). Pertanto, ove « la banca sollevi l’eccezione di prescrizione al fine di verificare se un versamento abbia avuto
natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020)» (Cass., n. 27460/2025).
Detto principio discende dal diritto del correntista di chiedere la nullità del titolo sul quale si basa l’addebito indicato nell’annotazione della banca al fine di ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto (Cass., n. 12993/2023, cit.; Cass., Sez. U., n. 24418/2010). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione delle rimesse solutorie va effettuata in base alle annotazioni eseguite dalla banca e non in base ai saldi epurati dalle somme indebitamente corrisposte, non ha fatto corretta applicazione del principio.
Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME