Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME , quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, pec: EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza n. 241/2019 pubblicata il 19.2.2019 e della sentenza n.26/2020 pubblicata il 15.1.2020, della Corte di Appello di Ancona, nel giudizio r.g. n. 605/2014, non notificate.
Oggetto: azione di accertamento del saldo prescrizione
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘8 .1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 134/2014 emessa in data 25/02/2014 dal Tribunale di Fermo sulla domanda di ripetizione di indebito avanzata da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il giudice di prime cure riteneva la nullità per indeterminatezza del tasso debitore e della commissione di massimo scoperto indicati nella scheda contrattuale del 6.6.1988, riteneva la validità delle condizioni economiche riportate nel successivo contratto 30.12.2003 solo relativamente ai tassi debitori ed alla periodicità trimestrale, rilevando per le commissioni di massimo scoperto l’omessa indicazione di criteri di determinazione della base di calcolo; il rapporto di conto corrente veniva riesaminato dalla data di accensione del 6.6.1988 al 31.3.2008 data dell’ultimo estratto conto disponibile;
2. -venivano applicati il tasso di interesse legale dal 1988 al 8.07.1992, il tasso ex art. 117 TUB sino al sino al 29.12.2003, i tassi convenzionali dal 30.12.3003 al 31.03.2008; veniva applicata la capitalizzazione annuale dall’inizio del rapporto al30.06.2000 (data indicata dalla delibera CICR 9.2.2000) e, verificato il successivo adeguamento, la capitalizzazione trimestrale dalla data del 1.7.2000 alla data del 31.03 .2008; determinava, quindi, un saldo attivo in favore del correntista pari ad €. 164.803,15;
3. -quanto alla verifica del superamento del tasso soglia, l’indagine veniva effettuata anche per il periodo precedente il 30.12.2003, ed il giudice di prime cure accertava un illegittimo addebito di €. 13.784,05.
4. -Con sentenza non definitiva n. 241/2019 La Corte di Appello di Ancona accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a. avverso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rimettendo conseguentemente in istruttoria per la verifica dell’intervenuta o meno prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito con riferimento alle rimesse solutorie (in considerazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito nel giudizio di prime cure) e per la verifica del superamento del tasso soglia nell’originaria pattuizione del 30.12.2003 in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. ovvero nell’ipotesi in cui l’originaria pattuizione non sia usuraria, per il calcolo degli interessi dovuti mediante applicazione del tasso soglia in caso di superamento nel trimestre di riferimento.
-Espletata CTU, la Corte ha accolto parzialmente il gravame e nuovamente determinato il saldo attivo in € 56.668,55.
Per quanto qui di interesse, la Corte ha statuito che:
nell’effettuare l’operazione di controllo delle rimesse solutorie occorre tener conto del c.d. saldo banca. Infatti, agendo sul conto corrente rielaborato, ossia depurato delle somme illegittimamente addebitate, si elude il disposto dell’art. 1422 c.c. che prevede che l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione;
6. NOME ha presentato ricorso per cassazione con un motivo ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., con riguardo alle norme di cui agli artt. 2946 e 1422 c.c. per avere la Corte di Appello fatto illegittima
applicazione delle norme sulla prescrizione alla domanda di accertamento mero del saldo del rapporto di conto corrente in essere tra le parti, ritenendo di espungere dalla determinazione di esso le rimesse del correntista qualificabili come solutorie, la cui ripetizione doversi ritenere prescritta per decorso del termine decennale ordinario alla data di proposizione della domanda introduttiva del giudizio; nonchè per avere la Corte demandato all’ausiliario di rideterminare il saldo del conto corrente in dichiarata applicazione del c.d. ‘saldo banca’, invece che del saldo correttamente rettificato previa espunzione degli addebiti e degli oneri ed interessi indebitamente appostati. La Corte avrebbe errato nel non emendare dal saldo relativo al periodo precedente al decennio gli addebiti illegittimi ritenendo che si verrebbe a vanificare l’effetto della prescrizione che comporta l’intangibilità delle somme versate, ancorchè illegittimamente, in tale periodo. Tale principio sarebbe valido per le sole domande relative alla domanda di condanna della banca alla ripetizione di indebito e non per il mero accertamento del saldo di conto corrente ancora in essere. L’errore incide anche sulla natura delle rimesse successive che assumono la loro reale funzione soltanto se il saldo banca viene depurato dalle appostazioni illegittime.
7.1 -La censura è fondata. La doglianza, sostanzialmente, impone di stabilire quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie. Questa Corte (n. 9141/2020), ha ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U. (n.24418/2010), corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l’intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata
possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente. La Corte ha espresso, la netta separazione tra l’azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l’individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell’art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmente anche Cass., n. 7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse; sulle stesse conclusioni Cass., n.9141/2020; Cass., n. 3858/2021 e Cass., n. 37099/2022).
-Per quanto esposto, il ricorso va accolto; le sentenze impugnate vanno pertanto cassate, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile l’8 gennaio 2024.
NOME COGNOME