Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32635 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15763/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
INTESA SAN PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1303/2020 depositata il 01/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorre per 10 mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 1 dicembre
2020 con cui la corte d’appello di Salerno, provvedendo in parziale riforma della decisione resa tra le parti del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha condannato la banca al pagamento, in favore della società originaria attrice, la quale aveva introdotto il giudizio per la rideterminazione del saldo di alcuni conti correnti, con eliminazione degli addebiti non dovuti, della somma di € 466.630,28, oltre accessori e spese.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
– Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1283 c.c. ed illegittima applicazione dell’anatocismo, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che spettasse alla banca la « capitalizzazione semplice », sugli importi maturati a suo credito in forza dei rapporti di conto corrente, successivamente all’adozione da parte del RAGIONE_SOCIALE della deliberazione del 9 febbraio 2000, pur in mancanza dei requisiti ivi previsti.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1372, 1283 e 2935 c.c., nonché 111 della Costituzione, 132 e 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare, e comunque per aver pronunciato immotivatamente, sul secondo motivo di appello incidentale ivi spiegato da RAGIONE_SOCIALE concernente l’addebito di interessi e altri costi.
Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1372 e 1346 c.c., nonché dell’articolo 117 del testo unico bancario, censurando la sentenza impugnata ancora una volta per aver disatteso il secondo motivo di appello incidentale con riguardo all’esclusione della
valuto d’uso già ritenuta illegittima dal tribunale, erroneamente reputando che la questione fosse stata risolta in sede di consulenza tecnica d’ufficio. Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418, 1419, 1325 e 1421 c.c., nonché delle Istruzioni della Banca d’Italia del febbraio 2006 e degli articoli 117 e 127 del testo unico bancario, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello incidentale spiegato con riguardo all’applicazione della commissione di indeterminatezza massimo scoperto per mancanza di causa e per dell’oggetto, essendo essa prevista in misura meramente percentuale.
Il quinto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere la corte d’appello escluso la genericità del motivo di appello spiegato dalla banca avverso la statuizione del primo giudice che aveva disatteso la sua eccezione di prescrizione del credito avente ad oggetto le rimesse solutorie.
Il sesto mezzo denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere probatorio dell’eccezione di prescrizione estintiva del diritto di credito della ricorrente alle ripetizioni degli indebiti di cui alle rimesse solutorio anteriori al decennio dalla notificazione dell’atto di citazione, censurando la sentenza impugnata per avere la corte d’appello escluso che nel computo delle rimesse solutorio il consulente tecnico potesse tener conto degli incrementi degli affidamenti risultanti ex actis da documentazione peraltro prodotta dalla stessa banca.
Il settimo mezzo denuncia violazione del principio di acquisizione in riferimento all’articolo 2697 c.c., censurando nuovamente la sentenza impugnata per aver omesso di tener conto, nell’individuazione delle rimesse solutorie, del progressivo incremento nel tempo dei limiti dell’affidamento, trattandosi, secondo il giudice d’appello, di « vicenda fattuale non prospettata in primo grado ».
L’ottavo mezzo denuncia illegittima ricostruzione dello scoperto sulla base del saldo banca e non di quello legittimo, violazione e/o falsa applicazione
degli articoli 2033 e 2946 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver effettuato il ricalcolo del saldo dei conti correnti sulla base del criterio del saldo-banca anziché di quello del saldo-rettificato.
Il nono mezzo denuncia illegittima determinazione dei rapporti di dareavere alla chiusura dei conti e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver rigettato il primo motivo di appello principale, avente ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità, da parte del tribunale, della domanda riferita al conto corrente n. 27/3006, perché ancora aperto al momento dell’introduzione della lite, e così omesso di pronunciare su detta domanda, sebbene il conto fosse stato chiuso prima della decisione, in data 16 novembre 2019, essendosi così concretizzata la relativa condizione dell’azione.
Il decimo mezzo denuncia illegittima disapplicazione degli interessi attivi in favore del cliente, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1372 c.c., 111 della Costituzione, 112 e 132 c.p.c., 117 del testo unico bancario censurando la sentenza impugnata perché non sarebbero stati computati gli interessi attivi in favore del cliente mancando sul punto qualunque motivazione di rigetto della domanda della ricorrente.
5. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
5.1. – È fondato il primo mezzo.
Questa Corte ha avuto occasione di ripetere più volte che, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali
contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420; e numerose altre fino, da ultimo, a Cass. 29 ottobre 2025, n. 28599).
Nel caso di specie il giudice di merito ha riconosciuto la capitalizzazione semplice fino al 30 giugno 2000 « e poi la medesima applicata dalla banca anche sulla base della CTU del 2014 », omettendo integralmente di verificare la sussistenza del menzionato presupposto dell’espressa pattuizione.
5.2. – Il secondo mezzo è inammissibile
Ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario riportarli in ricorso (Cass. n. 17049/2015; Cass. n. 21083/2014; Cass. n. 14561/2012). Non costituisce dunque rituale adempimento dell’onere imposto al ricorrente dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., violando, per converso, il principio di specificità ivi contemplato e comportando l’inammissibilità del ricorso stesso, il generico rinvio da parte del ricorrente per cassazione al proprio atto d’appello (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936).
Nel caso di specie il motivo di ricorso per cassazione sviluppato alle pagine 10-11 del relativo atto non consente di individuare con esattezza il contenuto del motivo d’appello su cui la corte d’appello non si sarebbe pronunciata, il che, naturalmente, rende parimenti inammissibile la censura spiegata in questa sede anche nella parte in cui lamenta il vizio motivazionale dal quale la decisione impugnata risulterebbe affetta.
5.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.
La corte d’appello ha osservato che « il tribunale in primo grado in relazione all’elaborato peritale svolto in quella fase, aveva determinato il
dovuto al correntista non sulla base della valuta, ma effettivamente sulla base della data di operazione. Indi aveva, poi, correttamente motivato in ordine alla scelta della ricostruzione sulla base dei quesiti formulati… risultando poi tardiva ogni ulteriore contestazione alle risultanze della CTU espletata in adempimento degli stessi, le cui questioni sono state sostanzialmente riprodotte in questa sede in modo evidentemente inammissibile ».
È dunque del tutto palese che il motivo d’appello in discorso è stato in effetti giudicato inammissibile per la sua genericità, di guisa che il motivo così come formulato non coglie e non attacca la ratio decidendi .
5.4. – Il quarto mezzo è infondato in applicazione del principio secondo cui non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti (Cass. 15 gennaio 2024, n. 1373).
E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la corte d’appello osservato che la commissione di massimo scoperto, « essendo indicata nel contratto sottoscritto, con una specifica percentuale, risponde certamente quanto meno al requisito della determinabilità richiesto dall’art. 1346 c.c., essendo ovvio, in assenza di altre indicazioni, che la concordata percentuale non poteva che inerire all’ammontare della somma via via messa a disposizione ».
5.5. – Il quinto mezzo è inammissibile.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione trova applicazione, come già accennato, anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495). La deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, presupponendo pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, ne impone dunque (anche alla luce delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa COGNOME ed altri contro Italia), una modulazione secondo criteri di sinteticità e chiarezza, « realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza » (Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612).
Nel caso di specie il motivo non contiene i requisiti richiesti dall’articolo 366, n. 6, c.p.c.
5.6. – Il sesto e settimo mezzo, da esaminarsi simultaneamente per il loro evidente collegamento, sono fondati.
Secondo la corte d’appello « la richiesta dell’appellata società di integrazione sulla base del progressivo incremento nel tempo dei limiti dell’affidamento, non può trovare accoglimento, perché investe una vicenda fattuale non prospettata né in primo grado … né in sede di formulazione del gravami incidentale, dove, rispetto al gravami principale con cui era stata sollevata l’operatività della prescrizione, l’appellato si era limitato ad affermarne l’infondatezza, null’altro aggiungendo al riguardo, neppure in via subordinata ».
Questa affermazione è però errata in diritto.
Come ha avuto modo di ricordare Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895, per l’appunto in tema di formulazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito riferita a rimesse solutorie: « L’onere di allegazione del convenuto va distinto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’Ufficio. Tale distinzione è stata posta in evidenza da queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 1099 del 1998 …, che, nell’ambito della contestazione del convenuto, ha, appunto, differenziato il potere di allegazione da quello di rilevazione, nel senso che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile …, mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte, dovendosi, in ogni altro caso ritenere la
rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo e provati alla stregua della specifica disciplina processuale in concreto applicabile ».
In particolare, laddove si versi in ipotesi di eccezioni in senso lato, esse non sono subordinate alla specifica e tempestiva allegazione della parte, essendo viceversa sufficiente che i fatti risultino documentati sulla base di atti ritualmente acquisiti al giudizio (da ult. Cass. 31 ottobre 2018, n. 27998, sulla scia di Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531).
Nel caso di specie, dunque, la corte d’appello non avrebbe dovuto ritenere che l’eccezione in senso lato concernente la misura dell’affidamento non potesse avere ingresso in appello, ma avrebbe dovuto verificare se le soglie di affidamento via via succedutesi, come sostiene la ricorrente nel ricorso, risultassero dalla documentazione già tempestivamente prodotta dalla stessa banca nel giudizio di primo grado.
6.7. – Anche l’ottavo mezzo è fondato in applicazione del principio che segue, che la corte d’appello ha violato: « Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il “dies a quo” della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo » (Cass. 16 marzo 2023, n. 7721).
6.8. – Il nono mezzo è inammissibile.
Vale anzitutto osservare che, secondo la ricorrente, la corte d’appello avrebbe « respinto il primo motivo dell’appello principale relativo
all’inammissibilità della domanda di ripetizione di pagamenti insussistenti perché aperto durante la causa il conto corrente principale, n. 27/3006, ma chiuso prima della decisione ». Dopodiché la ricorrente ha aggiunto di aver depositato la documentazione comprovante la chiusura del menzionato, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto provvedere in proposito.
È però sufficiente replicare che il motivo è per un verso sviluppato in violazione dell’articolo 366 c.p.c., non avendo la ricorrente indicato quale fosse l’esatto contenuto della domanda al riguardo formulata, e, per altro verso, è affetto da totale genericità giacché non chiarisce quale sarebbe il dato, risultante dalla sentenza impugnata, dal quale desumere che il calcolo non sia stato effettuato fino alla chiusura del conto di cui si è detto.
6.9. – È infine inammissibile l’ultimo mezzo, anche in questo caso per difetto di autosufficienza, giacché il motivo non spiega in alcun modo quali fossero i termini della domanda concernente non meglio identificati « interessi attivi in favore del cliente ».
– Vanno in fin dei conti accolti il primo, sesto, settimo e ottavo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla corte d’appello di Salerno in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il primo, sesto, settimo e ottavo motivo, disattesi gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME