Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33161 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20045/2018 R.G. proposto da:
Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Fermo, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO , che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 585/2018 depositata il 12/5/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Ancona, con l’impugnata sentenza, rigettava il gravame proposto da Monte dei Paschi di Siena spa avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che, in accoglimento della domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato inefficaci, ex art. 67, comma 2°, l.fall., le rimesse solutorie affluite, nel periodo sospetto di cui all’art 67, comma 2°, l.fall, sul conto corrente ordinario n. 3586/H, intrattenuto con Banca Nazionale dell’Agricoltura (successivamente divenuta Banca RAGIONE_SOCIALE e, a sua volta, incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) ed aveva, conseguentemente, condannato l’istituto bancario alla restituzione in favore dell’attore della somma di € 347.450,45 , oltre interessi legali.
1.1 La Corte distrettuale affermava che il rapporto di conto corrente in essere tra la società fallita e la banca non era assistito da apertura di credito e l’istituto di credito non aveva fornito la prova in ordine all’irrevocabilità delle rimesse , in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, essendo la documentazione prodotta priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
1.2 Soggiungeva la Corte che erano stati offerti plurimi elementi a conferma che l’istituto di credito fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava RAGIONE_SOCIALE.
1.3 La Corte, infine, riteneva corretta la quantificazione delle rimesse revocabili effettuata dal giudice di primo grado sulla scorta dei conteggi del CTU, che aveva escluso dal computo le rimesse individuate come operazioni bilanciate e quelle non oggetto di domanda.
1.4 I giudici di seconde cure , infine, escludevano la possibilità che il credito del RAGIONE_SOCIALE derivante dall’esito vittorioso della causa di
revocatoria ex art 67 l.fall. potesse essere oggetto di compensazione con il controcredito vantato dalla Banca derivante scoperto di conto corrente.
Banca Monte dei Paschi di Siena spa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo: violazione o errata interpretazione degli artt. 1852, 1856, 1719 c.c. e artt. 1 e 3 r.d. 1736/1933, per non avere la Corte, nel negare l’esistenza delle operazioni bilanciate indicate nel prospetto illustrato nel corpo del motivo, analizzato le movimentazioni secondo i corretti canoni che sono alla base di un conto corrente non affidato, e, dunque, avente finalità di servizio cassa, e la convenzione di assegno, che fa obbligo alla banca di onorare i titoli di credito portati all’incasso da terzi con la provvista preventivamente messa a disposizione dal correntista; a giudizio della ricorrente il breve lasso di tempo intercorso tra la creazione dei fondi e le operazioni di pagamento eseguite con tale provvista escludevano la revocabilità delle rimesse bilanciate;
secondo motivo: violazione dell’art . 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso l’esame di un motivo di appello che faceva riferimento al fatto che l’accordo sulla destinazione delle somme può essere dimostrato anche per facta concludentia e, in particolare, può essere desunto dall’inesistenza di un’ apertura di credito e dall’espletamento del servizio di cassa con collaterale convenzione di assegno;
terzo motivo: violazione dell’art . 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso l’esame di un motivo di appello concernente
la compensazione impropria nell’ambito dello stesso rapporto di conto corrente, generata dalla « creazione della provvista per far fronte al pagamento dell’assegno mediante incasso di titol i appositamente negoziati »;
quarto motivo: violazione dell’art. 360, comma 1° , n. 4, c.p.c., per avere la Corte omesso l’esame di un motivo di appello contenente rilievi critici alla CTU sulla scorta delle osservazioni del CTP, che avevano rilevato alcune rimesse relative ad operazioni bilanciate ed altre non riferibili al periodo sospetto;
quinto motivo: violazione dell’art 360, comma 1° , n. 3 e 4, c.p.c. ed in particolare del principio per cui la prova della natura bilanciata dell’operazione può essere fornita per facta concludentia .
Il primo motivo è inammissibile, in quanto si riversa nel merito.
2.1 La Corte ha diffusamente trattato la questione delle rimesse non revocabili derivanti da operazioni bilanciate, ma ha accertato che per quelle indicate dalla banca non ne sussistevano i presupposti, anche sulla scorta delle risultanze della CTU.
2.2 La censura, lungi dal prospettare un error in iudicando , si risolve, nella sostanza, in una critica che investe l’accertamento e l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti.
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha dato atto che la prova dell’accordo tra correntista e banca , finalizzato a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato, può anche essere desunta per ” facta concludentia “, purché la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale, ma ha poi ritenuto, sia pur con una motivazione sintetica, non raggiunta, sulla scorta elementi addotti dalla banca, la prova di tale intesa.
Il terzo e il quinto motivo, suscettibili di esame congiunto stante la loro intima connessione, sono inammissibili, in quanto non si
confrontano con la ratio decidendi che ha implicitamente escluso l’operatività della compensazione impropria con l’accertata non riconducibilità delle rimesse a operazioni bilanciate.
Neanche il quarto motivo supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la doglianza è carente di specificità, stante il generico richiamo alla consulenza tecnica di parte prodotta dalla banca nel primo grado di giudizio, e si infrange contro l’accertamento compiuto dalla Corte della revocabilità delle rimesse relative ad operazioni non bilanciate ed affluite sul conto corrente nel periodo sospetto.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2025.
Il Presidente