Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5847 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 5847 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25464/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, che la rappresentano e difendono
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 636/2020 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 30.6.2020;
udita la relazione svolta, all’udienza del 12.2.2026, dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udite l’ AVV_NOTAIO -per delega degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME -e l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose, nei confronti dell’allora RAGIONE_SOCIALE, azione revocatoria fallimentare volta al recupero di rimesse bancarie effettuate nell’ultimo anno (€ 2.814.292,84) o, in subordine, nell’ultimo semestre (€ 859.297,49) prima dell’apertura della procedura concorsuale (azione revocatoria esperita in forza del richiamo alle relative disposizioni della legge fallimentare contenuto nell’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999) .
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Ancona rigettò le domande, escludendo innanzitutto che si fosse trattato di pagamenti anomali e -per quanto concerne la domanda subordinata , che è l’unica qui ancora oggetto di controversia -rilevando che l’attrice non aveva allegato , né provato, la natura solutoria delle rimesse e non aveva indicato di quali rimesse, e in quali termini, si prospettava che avessero ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria della società verso la banca.
RAGIONE_SOCIALE impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Ancona, la quale respinse il gravame, sottolineando che grava sull’attrice l’onere di provare la riduzione in modo consistente e durevole dell ‘esposizione debitoria per effetto delle rimesse da revocare; onere per il cui assolvimento è preliminarmente
necessaria «la precisa, concreta e tempestiva allegazione del fatto da provare».
C ontro la sentenza della corte d’appello RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il primo dei quali è volto a censurare la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. , per avere la corte d’appello posto a carico della procedura attrice l’onere di provare, non solo la «natura delle rimesse» («pagamenti, e perciò stesso atti estintivi di obbligazioni e non ripristinatori della provvista»), ma pure il carattere «consistente e durevole» della conseguente riduzione della esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (art. 67, comma 3, lett. b, legge fall.).
RAGIONE_SOCIALE (subentrata in corso di causa a RAGIONE_SOCIALE) si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data originariamente fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 28010/2025, è stata fissata l’odierna udienza pubblica di discussione, essendosi ritenute di particolare rilevanza nomofilattica le questioni di diritto concernenti, da un lato, il possibile superamento della tradizionale distinzione tra «rimesse solutorie» e «rimesse ripristinatorie» e , dall’altro lato, la distribuzione degli oneri probatori nella revocatoria delle rimesse su conto corrente bancario.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso e le parti costituite hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.
La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 67, comma 3, lett. b), legge fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» e pone in modo diretto la questione della ripartizione degli oneri probatori nelle azioni revocatorie fallimentari delle rimesse effettuate su un conto corrente bancario, onere che la Corte d’Appello di Ancona ha posto a carico dell’attore, con riguardo non solo alla natura solutoria della rimessa (che nella sentenza impugnata è comunque considerata parte integrante della fondatezza dell’azione), ma anche al carattere durevole e consistente della riduzione dell’esposizione, perché scrive la corte territoriale -«per le rimesse bancarie, la regola è l’esclusione dalla revocatoria», salvo che sussistano quei requisiti di durevolezza e consistenza.
Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
La ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia disposto la richiesta consulenza tecnica d’ufficio e ravvisa un vizio di motivazione, per non avere dimostrato di saper correttamente risolvere «i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione».
Il secondo motivo di ricorso, pregiudiziale al primo, è infondato, non essendo la motivazione della sentenza impugnata al di sotto del «minimo costituzionale» (Cass. S.u. n. 8053/2014). Il giudice d ‘ appello ha ritenuto non assolto
l’onere di allegazione e prova in relazione ai fatti costitutivi della domanda e, coerentemente con tale premessa, ha rigettato l’istanza di disporre consulenza tecnica d’ufficio , la quale non potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova («eventuali referenti probatori da individuare nelle richieste consulenze contabili o esibizioni non supererebbero comunque il difetto delle necessarie preventive allegazioni»).
La motivazione della sentenza impugnata è pertanto comprensibile e compiuta.
4. Il primo motivo del ricorso è fondato.
4.1 Occorre prendere le mosse (come argomentato dal Pubblico Ministero) dalla tradizionale giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alla disciplina della revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, legge fall. affluiti su conto corrente bancario, nella formulazione precedente il d.l. n. 35 del 2005. Secondo questa giurisprudenza, il conto corrente bancario esplica un servizio di cassa, le cui operazioni di pagamento o di riscossione di somme, da effettuarsi per conto del cliente, comportano evoluzioni del saldo in virtù dei corrispondenti addebiti e accreditamenti in conto. Pur essendo inapplicabile la norma dell’art. 1823 c.c. (che prevede l’annotamento delle reciproche « rimesse» ), non richiamata dall ‘ art. 1857 c.c. per il conto corrente bancario, soggetto all ‘opposta regola della disponibilità dei saldi di cui all’art. 1852 c.c., le operazioni in conto sono operazioni di conguaglio, manifestazione contabile dell ‘ esercizio del diritto del correntista di variare la disponibilità del conto. In tale contesto, i versamenti eseguiti nel momento in cui il conto è scoperto hanno natura di atti solutori in considerazione dell ‘ esigibilità del credito della banca e sono soggetti (a differenza dei versamenti
sul conto attivo, diretti soltanto a formare la provvista per operazioni future) alla revocatoria fallimentare (Cass. nn. 3236/1975; 5836/1978; e successive: ex multis Cass. nn. 28955/2024; 5071/2017; 1584/2017).
A questa giurisprudenza, che ha costantemente considerato le rimesse del cliente su conto corrente scoperto come pagamenti (rimesse solutorie), se n ‘ è affiancata altra, inaugurata da Cass. n. 5413/1982 (menzionata da Cass. S.u. n. 24410/2018 e apprezzata dalla dottrina come soluzione di ragionevole compromesso), secondo cui le rimesse che affluiscano su un conto corrente assistito da apertura di credito acquistano natura solutoria, ai fini della revocatoria fallimentare, ove sia accertato uno sconfinamento dell’affidamento concesso dalla banca, ossia ove la rimessa intervenga quando il cliente abbia già ecceduto nelle disponibilità del conto corrente rispetto all’affidamento accordato. In questo caso, la quota eccedentaria della rimessa rispetto all’importo affidato è immediatamente esigibile dalla banca e costituisce pagamento revocabile; diversamente, la rimessa che intervenga su un conto passivo, ma nei limiti dell’affidato , costituisce mero accreditamento di somme per la reintegrazione della provvista posta dalla banca a disposizione del cliente, non revocabile in quanto non costituente pagamento (conf. Cass. nn. 5448/1991; 9064/1992; 2744/1994; 23006/2004; 10122/2005; 24588/2005; 16608/2010; 16610/2013; 25739/2013; 15605/2014).
Sempre sotto il vigore della disciplina abrogata, sono state poste eccezioni alla generale revocabilità delle rimesse solutorie. Da un lato, sono state ritenute revocabili le rimesse « intrafido», ove fosse provato che la banca avesse di fatto revocato la disponibilità del conto (congelamento del conto:
Cass. n. 26042/2012); all’opposto, sono state ritenute irrevocabili rimesse « extrafido » (formalmente solutorie), ove si tratti di rimesse bilanciate in cui, pur in assenza di un contratto stabile di disponibilità (Cass. n. 10869/1994), benché in presenza di un accordo tra cliente e banca (Cass. n. 24084/2004), la banca avesse accordato un servizio di cassa senza funzione creditizia (Cass. n. 9698/2004), consentendo pagamenti cronologicamente e ontologicamente legati all’accreditamento della relativa provvis ta da parte della banca.
In ogni caso, salve le indicate eccezioni, la giurisprudenza ha considerato singolarmente revocabili tutte le rimesse affluite su conto corrente scoperto (rimesse solutorie), non essendo applicabile alcun limite di esigibilità alla pronuncia di condanna nei confronti della banca, quale il differenziale del massimo scoperto in cui fosse incorso il cliente (Cass. n. 10869/1994, cit.; Cass. nn. 6558/1997; 19043/2010; n. 20834/2010). Viceversa, non sono state considerate revocabili le rimesse « intrafido» , in quanto mero ripristino della provvista accordata dalla banca, da questa inesigibile e, pertanto, rimesse prive di spostamento patrimoniale (o di ricchezza) a favore della banca (Cass. S.u. n. 24418/2010), finalizzate soltanto a ripristinare la facoltà di indebitamento del correntista concessa dalla banca (rimesse ripristinatorie).
4.2. Il sistema della revocatoria fallimentare ha subito un mutamento per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005 (17.3.2005) e del successivo d.lgs. n. 5 del 2006, per via sostanzialmente di tre modifiche normative.
In primo luogo, è stato introdotto un nuovo regime di irrevocabilità delle « rimesse effettuate in conto corrente» (art. 67, comma 3, lett. b , legge fall.); deroga che si aggiunge topograficamente ad altre ipotesi di esenzione da revocatoria
previste nelle altre lettere del medesimo comma 3 dell’art. 67 legge fall. Dispone, poi, il legislatore che le rimesse bancarie su conto corrente siano revocabili ove le stesse abbiano ridotto « l’esposizione debitoria» del cliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche della durevolezza e consistenza (« ridotto in maniera consistente e durevole »). Infine, il legislatore istituisce un limite quantitativo di esigibilità (tetto) del credito restitutorio del fallimento per tali pagamenti revocabili (oltre che per altri rapporti continuativi e reiterati), indipenden temente dall’accertamento dell’esistenza di una o più rimesse revocabili (« il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso »: art 70, comma 3, legge fall.).
La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in conto corrente ha indotto questa Corte, in un primo momento (benché come obiter ) a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta il soggetto onerato della prova della non consistenza e durevolezza dell’esposizione debitoria al fine di sottrarsi all ‘ obbligo di restituzione (Cass. n. 20834/2010). Tale giurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n. 277/2019 (preceduta da Cass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn. 23095/2023; 24018/2023; 24019/2023; 29998/2023), secondo cui l’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse in conto prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa e, quindi, dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, e impone al giudice del merito di verificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendo riguardo unicamente alla sua consistenza ed alla sua durevolezza.
Tali arresti valorizzano -in primo luogo -la formulazione utilizzata dal legislatore, che àncora la revocabilità delle rimesse alla mera riduzione della « esposizione debitoria» del cliente e, quindi, senza distinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili. Viene, poi, rimarcata la similitudine di ratio di revocabilità di pagamenti sia pur non liquidi ed esigibili anche per altre ipotesi contenute nel comma 3 dell’art. 67 cit., quale quella di cui alla successiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili relativi a servizi strumentali all ‘ accesso alle procedure concorsuali).
L’effetto di questa interpretazione è, come evidenziato nella ordinanza interlocutoria (e oltre al superamento della menzionata quarantennale giurisprudenza), la qualificazione delle rimesse su conto corrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto le rimesse revocabili « sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati nei primi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzo comma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste» (Cass. n. 28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili ai sensi del comma 2. La disciplina della revocabilità delle rimesse bancarie su conto corrente troverebbe dunque la propria fonte esclusivamente nel comma 3 dell’art. 67 legge fall. , dal che deriverebbe l’ onere del curatore del fallimento che intenda agire in revocatoria di indicare distintamente le singole rimesse da revocare e di provare la consistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi della domanda.
4.3. Questa interpretazione non può essere condivisa.
In senso contrario risulta rilevante, in primo luogo, l’utilizzo del la locuzione « rimesse effettuate su un conto corrente bancario». La locuzione richiama il concetto di cui all’art. 1823 c.c., proprio del conto corrente ordinario , che, per
il conto corrente bancario, è fonte di un credito esigibile (Cass. nn. 1846/1998; 15135/2014; 4604/2017; 28955/2024), in virtù delle annotazioni contabili che consentono al titolare del conto di disporre del saldo attivo (Cass. nn. 5071/2017; 1584/2017; 25943/2011; 19305/2007; 886/2004). Annotazioni che possono essere accreditamenti su conto attivo (e, quindi, non costituenti pagamento), passivo (come ripristino della provvista) o scoperto (pagamenti). In questo senso la rimessa può ritenersi (come evidenziato da certa dottrina) un concetto neutro, che si connota di natura di pagamento di debiti liquidi ed esigibili in funzione dello stato del conto.
L’utilizzo del termine « rimessa» consente di richiamare la tradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la rimessa (da atto neutro) viene a costituire pagamento se ed in quanto costituisce rimessa solutoria, ovverosia annotata su conto scoperto (Cass. n. 5836/1978, cit.). Ove, invece, la rimessa venga annotata su un conto passivo (assistito da apertura di credito), essa costituisce pagamento per la sola parte in cui vi è stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n. 5413/1982).
Non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite, secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie comporta che possa venire alla luce un pagamento solo se vi è una pretesa restitutoria del solvens , che non vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare una disponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass. S.u. n. 24418/2010, cit.). Benché questo principio sia stato affermato nei rapporti tra privati con riguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, non si vede come esso non debba operare anche tra la massa dei creditori e la banca in
caso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo il presupposto -in entrambi i casi -l’esecuzione di un pagamento in favore della banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).
Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass. n. 277/2019, secondo cui altre esenzioni dalla revocatoria avrebbero ad oggetto un pagamento liquido ed esigibile non è condivisa dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non appare risolutivo « rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificare» le singole ipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa» (Cass. n. 26244/2021), essendo ogni deroga alla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomi fatti impeditivi o eccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n. 3056/2026).
Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionale bipartizione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità dei pagamenti a termini del combinato disposto dell’art. 67, commi 2 e 3, legge fall., in forza della quale sono revocabili le sole rimesse che costituiscano pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
4.4. Poiché, dunque, le rimesse (solutorie) su conto corrente bancario sono revocabili in quanto pagamenti su debito liquido ed esigibile, ovverosia ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., la disciplina del successivo comma 3 non può essere letta isolatamente, ma unitamente al comma precedente, rispetto al quale pone (tra le altre) una particolare esenzione dalla revocabilità dei pagamenti affluiti in conto corrente. Trattandosi di fatto impeditivo della ordinaria revocabilità dei pagamenti, l’allega zione e la prova delle circostanze che impediscono la declaratoria di revocabilità della rimessa come pagamento resta a carico della banca convenuta
(analogamente, con riferimento all’ esenzione di cui alla lettera c) d el medesimo comma 3 dell’art. 67 legge fall., v. Cass. n. 3056/2026).
Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione che addossa al curatore l’onere di provare , quali fatti costitutivi della revocatoria, la durevolezza e la consistenza dell’esposizione , e la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore che chieda la revocatoria dei pagamenti costituiti da rimesse in conto corrente bancario non deve indicare i singoli versamenti solutori, dovendo indicare le rimesse operate su un conto corrente in un determinato periodo di tempo e l’importo globale delle stesse, indicazioni sufficienti perché la banca possa individuare le domande contro di lei proposte (Cass. nn. 9610/2018; 28819/2017; cfr. Cass. S.u. n. 15895/2019: « il correntista (…) potrà limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la RAGIONE_SOCIALE, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare» ) .
Sarebbe contraddittorio, da un lato, esentare il fallimento dall’indicazione delle singole rimesse revocabili e, dall’altro, addossargli l’onere di individuare la connotazione delle stesse come consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.
4.5. Non convince l ‘argomen to secondo cui la collocazione topografica della norma indurrebbe a qualificare come fattispecie autonoma di revocabilità quella delle rimesse su conto corrente consistenti e durevoli. Infatti, è assai più convincente la contraria interpretazione secondo cui le fattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quelle contenute nei primi due commi dell’art. 67 legge fall. , mentre il comma 3 disciplina soltanto le eccezionali fattispecie di esonero
dalla revocatoria di atti che sarebbero, altrimenti, revocabili. Basti pensare che nel comma 3 -e, in particolare, per quanto qui interessa, nella lett. b) -manca non solo la disciplina del presupposto soggettivo (conoscenza dello stato di insolvenza e relativo onere della prova), ma anche quella del periodo sospetto (sei mesi o un anno). Da questo deve ulteriormente dedursi che la norma del comma 3 non costituisce autonoma ipotesi di revocatoria delle rimesse bancarie in quanto tali, bensì definisce un fatto impeditivo alla revocabilità dei pagamenti risultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto di allegazione e di prova da parte della banca che si opponga alla domanda della curatela.
Nella stessa direzione va l’argomento (speso dal Pubblico Ministero durante la discussione orale, ma già presente in Cass. n. 277/2019), secondo cui l’indicazione di irrevocabilità delle rimesse (solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili « durevoli» costituisce nient’altro che una evoluzione, da parte del legislatore, del criterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimesse bilanciate. Il concetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale la giurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate (« il criterio basato sulla durevolezza dell ‘ abbattimento dell ‘ esposizione debitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento ad alcuni problemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi in passato: così é, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, non potendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da un addebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione della provvista per l’esecuzione di un successivo» : Cass., n. 277/2019). La non durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva della revocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo
delle rimesse bilanciate), mantenuta dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, conferma, pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità delle rimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti, come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimesse bilanciate.
Pertanto, in linea di continuità con il preferibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 20834/2010, cit.), deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
« In tema di azione revocatoria fallimentare, l ‘ art. 67, comma 3, lett. b), legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria ».
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, perché, ravvisando nel comma 3 dell’art. 67 legge fall. la fattispecie costitutiva dell’azione revocatoria ha erro neamente attribuito al curatore del fallimento l’onore di allegare e di provare le circostanze che danno invece fondamento a un’eccezione di esonero dalla revocabilità delle rimesse solutorie pur se ricevute nel periodo sospetto e nella comprovata consapevolezza dell’in solvenza del l’imprenditore successivamente fallito .
In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere
cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza nella parte impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 12.2.2026.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME