Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17352 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17352 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec del difensore.
Controricorrente
avverso il decreto n. 3142/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli, depositato il 23. 12. 2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5. 4. 2024.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con decreto del 25. 9. 2022 la Corte d’Appello di Napoli, in persona del consigliere delegato, decidendo sul ricorso proposto da COGNOME NOME per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del
2001 in relazione ad un giudizio di risarcimento di danni da lei iniziato dinanzi al tribunale di Santa NOME Capua Vetere nel 2014 e definito con sentenza del 25. 9. 2022, liquidò in favore RAGIONE_SOCIALE esponente la somma di euro 1.333, 34.
Proposta opposizione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello in composizione collegiale, con decreto n. 3142 del 23. 12. 2022 la rigettò, rilevando, per quanto qui ancora interessa, che la domanda di equo indennizzo non era inammissibile, come dedotto dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, per omesso esperimento dei rimedi interni, con particolare riferimento alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norm a dell’art. 281 sexies c.p.c., tenuto conto che il giudizio presupposto era stato legittimamente introdotto con il rito ordinario e quindi deciso in udienza, su iniziativa del giudice, a seguito di discussione orale, sicché il menzionato rimedio preventivo risultava nella specie applicato.
Per la cassazione di questo decreto, con atto notificato il 20. 2. 2023, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo.
COGNOME NOME ha notificato controricorso.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, assumendo l’erroneità del capo RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata per avere ritenuto osservata tale disposizione sulla base RAGIONE_SOCIALE mera circostanza che il giudice aveva deciso la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., nonostante la parte non avesse mai avanzato istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma RAGIONE_SOCIALE disposizione citata.
Il mezzo è fondato.
Va premesso che nel caso di specie, come precisato dalla Corte di appello, trova applicazione l’art. 2, comma 1, legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777 lett. b), legge n. 208 del 2015, che dichiara la domanda di equo indennizzo inammissibile se il soggetto che la propone non ha esperito i rimedi preventivi alla irragionevole durata del processo di cui al precedente art. 1 ter. Dalla disposizione transitoria posta dallo stesso comma, lett. m), che ha
aggiunto il comma 2 bis all ‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, discende infatti che la citata disposizione si applica ai processi la cui durata, alla data del 31. 10. 2016, non eccedeva i termini di ragionevole durata previsti dalla legge, situazione riscontrabile nel caso di specie, essendo stato il giudizio presupposto introdotto nel 2014.
Ora, ai sensi del richiamato art. 1 ter, comma 1, legge Pinto, costituisce rimedio preventivo la proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c., da presentarsi almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di ragionevole durata di cui al successivo art. 2, comma 2 bis.
Parte controricorrente denuncia tale previsione normativa di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 RAGIONE_SOCIALE CEDU, assumendo che essa pregiudica il diritto di difesa e conseguentemente il diritto a conseguire un equo indennizzo dallo RAGIONE_SOCIALE per irragionevole durata del processo.
L ‘eccezione svol ta dal ricorrente, che ha carattere logicamente preliminare all’esame del merito del ricorso, è manifestamente infondata.
La questione è stata già affrontata e decisa dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 121 del 23. 6. 2020, che si è pronunciata sulla conformità ai principi RAGIONE_SOCIALE CEDU RAGIONE_SOCIALE disposizione che prevede l’ istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 -sexies c.p.c., quale rimedio preventivo alla irragionevole durata del processo. In particolare, la Corte costituzionale, con la citata decisione, ha evidenziato che tale istanza, che si risolve in una richiesta al giudice di applicare un moRAGIONE_SOCIALE accelerato per addivenire alla decisione RAGIONE_SOCIALE causa, integra un rimedio specifico ed effettivo e non formale, per evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga. La norma appare in linea con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza europea , che ritiene i rimedi preventivi non solo ammissibili ma ‘ addirittura preferibili … eventualmente in combinazione con quelli indennitari ‘. E’ stato così affermato che, per quanto il mutamento RAGIONE_SOCIALE schema decisorio non dipenda direttamente dalla richiesta RAGIONE_SOCIALE parte, ma dalla valutazione discrezionale del giudice di darvi o meno seguito, la sanzione di inammissibilità prevista dall’art.
1, comma 2, legge Pinto per la mancata presentazione di tale istanza non è né irragionevole né sproporzionata, in osservanza dell’onere di diligenza presupposto dal comma 1 del precedente art. 1-ter.
Acclarata l’assenza di dubbi di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE disposizione de qua (nello stesso senso: Cass. n. 16801 del 2023), il ricorso è fondato, risultando pacifico dalla esposizione die fatti contenuta nella decisione impugnata che la parte che ha agito per l’equa riparazione per irragionevole durata del processo non aveva avanzato, nel giudizio presupposto, l’istanza di deci sione a seguito di trattazione orale ai sensi dell’art. 281 se xies c.p.c..
La Corte di appello ha ritenuto tale omissione superabile per la ragione che il giudice RAGIONE_SOCIALE causa aveva comunque disposto, di sua iniziativa, la trattazione orale e quindi deciso la causa all’udienza allo scopo fissata, senza quindi fissare i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Questa conclusione non merita di essere condivisa.
Intanto perché il giudizio di equivalenza tra le due situazioni e quindi di irrilevanza RAGIONE_SOCIALE omissione è inficiato dalla stessa vicenda processuale esposta dal decreto impugnato, da cui risulta che la fissazione dell’udienza per la trattazione orale è stata disposta dal giudice non al termine RAGIONE_SOCIALE istruttoria, ma all’udienza già fissata per la precisazione delle conc lusioni, così cagionando, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello, un ulteriore ritardo nella definizione del giudizio.
Si osserva inoltre che la norma di legge richiamata prevede che l’istanza di trattazione orale debba essere avanzata ‘ almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2 bis ‘ . Ne discende che, al momento RAGIONE_SOCIALE fissazione dell’udienza di discussione da parte del giudice , la mancata osservanza dell’adempimento ad opera RAGIONE_SOCIALE parte si era già consumata.
Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico che la ricorrente non aveva esperito, nel giudizio presupposto, il rimedio preventivo di cui si è discusso, la causa è decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001.
Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta da COGNOME NOME; condanna la predetta parte al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.915,00 per il giudizio di merito ed in euro 2.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2024.