Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2504 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2504 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26581 -2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato all’indirizzo pec dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente e controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto cronol. 359/2021 reso dalla CORTE D’APPELLO di MESSINA il 10/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /7/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 24/6/2020, NOME COGNOME, premesso che era stato convenuto dinanzi al Tribunale di Messina, con ricorso ex art. 447 bis cod. proc. civ., per il rilascio di un bene asseritamente concessogli in comodato e che il giudizio, svoltosi in unico grado, aveva avuto una durata irragionevole fino alla pronuncia della sentenza di rigetto, chiese indennizzo ex l. 89/2001.
Il Consigliere delegato rigettò la sua istanza, sostenendo, per quel che qui ancora rileva, che «trattandosi di giudizio che alla data del 31.10.2016 non aveva superato la durata ragionevole», ricorreva l’inammissibilità prevista al co. 1 dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, come modificato dalla legge n. 134 del 2012, per non essere stato da lui esperito alcun rimedio preventivo tra quelli previsti dall’art. 1 -ter; aggiunse che, poiché la sentenza che aveva concluso il giudizio presupposto era passata in giudicato per decorso del termine lungo, doveva ritenersi che il processo, seppure articolatosi in unico grado, fosse stato comunque «definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni»; ritenne perciò applicabile alla fattispecie l’art. 5 quater della legge, condannandolo al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.
Con decreto n. cronol. 359/2021 del 10/3/2021, la Corte d’appello di Messina rigettò l’ opposizione di COGNOME, ribadendo l’inammissibilità per difetto del preventivo esperimento de l rimedio acceleratorio , assorbendo il motivo d’appello concernente l’erronea applicazione, ad un procedimento durato un solo grado, del tempo di sei anni quale durata ragionevole; confermò altresì la legittimità della sanzione in considerazione della manifesta infondatezza dell’istanza, perché in contrasto con il «chiaro dettato normativo».
Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato ad un unico motivo; il Ministero si è difeso con controricorso, proponendo ricorso incidentale per un unico motivo, a cui COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Secondo l’ordine di trattazione imposto dal codice, deve preliminarmente essere esaminato l’unico motivo di ricorso incidentale, con cui il Ministero ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l.89/2001, in relazione al n. 4 del comma I del l’art. 360 cod. proc. civ. per non avere la Corte rilevato la tardività del ricorso introduttivo depositato il 24/6/2020, asseritamente oltre il termine di sei mesi calcolato dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia che ha definito il giudizio presupposto, tenuto conto della sospensione dei termini dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
1.1. Il motivo non è precluso dalla novità della questione in sede di legittimità, giacché tale preclusione non opera allorché si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo: nella specie, infatti, mentre il diritto all’equa riparazione spettante al privato ricorrente in base alla citata legge è disponibile, non lo è, invece, la posizione del soggetto passivo rispetto a tale diritto, cioè dell’amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, non potendo detta amministrazione, soggetta alle norme sulla contabilità pubblica ed agli specifici vincoli di bilancio richiamati dall’art. 7 della stessa legge, rinunciare alla decadenza, avuto riguardo agli interessi pubblici che presiedono alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci (Sez. 1, Sentenza n. 13287 del 07/06/2006 Sez. 6 – 2, Sentenza n. 21777 del 27/10/2016).
La censura è tuttavia infondata, perché la sentenza che ha definito il giudizio presupposto, adottata in data 21/3/2019, è divenuta cosa giudicata ex art. 327 cpc in data 22/10/2019, perché soltanto le
contro
versie espressamente elencate dall’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, richiamato dall’art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, fra le quali non rientrano quelle in tema di locazione e comodato (Cass. Sez. VI, n. 24838 del 21.11.2014) non sono soggette a sospensione dei termini feriali.
Ciò posto, il ricorso per equo indennizzo depositato in data 24/6/2020 è tempestivo , perché il termine di decadenza dall’azione scadeva in data 25/6/2020, tenuto conto della sospensione dei termini dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Il ricorso incidentale è, perciò, infondato.
Con l’unico motivo, articolato in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente principale ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 ter, co. 1 della legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012 perché, trattandosi di causa riguardante comodato, il giudizio doveva essere tassativamente introdotto con il ricorso previsto dall’art. 447 bis cod. proc. civ. e non sussistevano perciò la necessità di un’istanza acceleratoria, né le condizioni volute dalla legge per l’applicazione dell a sanzione processuale, prevista dall’art. 5 – quater L. 24.3.2001, n. 89.
2.1. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 1 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 deve interpretarsi -anche in ossequio al canone che impone di attribuire alla legge, nei limiti in cui ciò sia permesso dal suo testo, un significato conforme alla CEDU -nel senso che non rientrano nel perimetro di applicazione della norma i processi che si svolgono con il rito del lavoro in quanto, a seguito della modifica dell’art. 429, comma 1, cod. proc. civ. è già previsto che il giudice, all’udienza di discussione, decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, in analogia con lo schema dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 -, n. 16741 del 24/05/2022).
Il decreto impugnato deve perciò essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, perché provv eda al riesame dell’opposizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda