Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27760/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO PALERMO R.G. n. 61/2022, depositato il 07/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME COGNOME ed altri, specificati in epigrafe, hanno proposto ricorso articolato avverso il decreto R.G. n. 61/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo, depositato il 7 luglio 2022.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 30 dicembre 2021, con cui era dichiarata inammissibile la domanda di equo indennizzo proposta
il 30 novembre 2021 per la durata non ragionevole di un processo amministrativo instaurato il 23 dicembre 2016 e ancora pendente, a causa del mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1 -ter , comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015.
Il ricorso denuncia la violazione e la falsa o erronea applicazione degli artt. 6 e 13 CEDU, ritenendo contrastante con tali norme l’istanza di prelievo.
Viene anche rilevata l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -ter, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001.
Il ricorso è infondato.
A seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con l’art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 vengono riconosciuti alle parti del processo un ‘diritto’ primario (che in realtà opera come un ‘onere’, in quanto condiziona l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di equa riparazione: art. 2) ad esperire i rimedi preventivi alla violazione del termine ragionevole di cui all’articolo 6, § 1, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione, e poi un diritto ‘residuale’ e ‘condizionato’ all’equa riparazione in favore di chi, dopo e nonostante che abbia esperito i rimedi preventivi (di cui all’art. 1 -ter ), abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole durata del processo.
Secondo la costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli risarcitori, ma addirittura preferibili e più efficaci, in quanto volti a evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo e perciò non operanti soltanto a posteriori , potendosi, tuttavia, rivelare inadeguati ove già si siano verificate violazioni per superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza.
D’altro canto, il ricorso ai rimedi preventivi «è ‘effettivo’ nella misura in cui esso velocizza la decisione da parte del giudice competente» (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, COGNOME c. Italia; Corte EDU, sentenza 30 luglio 2020, COGNOME contro Irlanda).
Gli strumenti contenuti nel catalogo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -ter RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001 sono così stati verificati, in base ai principi enunciati dalla Corte EDU (ad esempio nella sentenza 25 febbraio 2016, COGNOME e altri contro Italia), in numerose pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (sentenze n. 88 del 2018; n. 34 del 2019, sia pure in relazione all’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008; n. 169 del 2019; sentenza n. 121 del 2020; n. 175 del 2021; sentenze n. 107 e n. 142 del 2023).
7. In particolare, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1ter , comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015, ‘ ei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2 -bis’.
L’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, cod. proc. amm. è una domanda indirizzata al presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione del TAR o del Consiglio di Stato adito dalla parte ricorrente, presentata successivamente all’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione di cui all’art. 71, comma 1, cod. proc. amm., con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, alla luce RAGIONE_SOCIALEe ragioni d’urgenza segnalate nell’istanza stessa. La finalità RAGIONE_SOCIALE‘istanza è quella di ottenere dal presidente una deroga al criterio cronologico che regola, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 1,
RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 2 al cod. proc. amm., l’ordine di fissazione RAGIONE_SOCIALEa trattazione dei ricorsi.
La legge n. 208 del 2015 ha altresì inserito nel codice del processo amministrativo l’art. 71 -bis , rubricato «Effetti RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo», che ha introdotto un nuovo, possibile effetto nascente dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza. Secondo tale disposizione, nel caso di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 71, comma 2, cod. proc. amm., «il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».
L’infondatezza del ricorso, e RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale in esso sollevata, discende dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 107 del 2023 (la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 marzo 2001, n. 89 sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo), potendosi intendere l’art. 1te r, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, in adesione a tale pronuncia, conforme ai parametri costituzionali evocati e scrutinati dalla Corte costituzionale.
Secondo la sentenza n. 107 del 2023, ‘ diversamente dalla fattispecie regolata dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, ove la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo aveva una finalità meramente sollecitatoria, il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 non ha una funzione «puramente dichiarativa», in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un «moRAGIONE_SOCIALEo
procedimentale alternativo», dato, ex art. 71bis cod. proc. amm., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata. Dunque, tale rimedio, introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo di una più rapida definizione del giudizio. Né contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria; il che giustifica la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata. Si attua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, e l’esigenza di salvaguardare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie previste nel processo amministrativo. L’attribuzione al collegio adito RAGIONE_SOCIALEa scelta sul moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall’istanza, con il pieno dispiegarsi RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva, alla luce RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda controversa’.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato. In ragione RAGIONE_SOCIALE‘assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione, che ha portato dopo la proposizione del ricorso in esame ad una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale sulla questione di legittimità RAGIONE_SOCIALEa norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, possono compensarsi tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di
cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda