Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 422 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
De NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato NOME COGNOME , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato prof. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
Ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, INDIRIZZO, domicilia.
Controricorrente avverso il decreto n. 458/2022 della Corte di appello di Messina, depositato il 28. 3. 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28. 11. 2023 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 5 ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Messina, NOME chiedeva l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata d i un giudizio civile di risarcimento
danni introdotto dal padre NOME nei confronti di Telecom Italia s.p.a. in data 21. 10. 2008, in cui si era costituita, a seguito della morte del genitore, in data 24. 5. 2016, definito con sentenza pubblicata il 9. 1. 2020.
Il giudice designato respingeva il ricorso di equa riparazione, rilevando che la ricorrente aveva agito in nome proprio e non quale erede del padre e che dal momento della sua costituzione in giudizio il processo non aveva superato il limite di cui all’art. 2 legge n. 89 del 2001.
Proposta opposizione, la Corte d’Appello in composizione collegiale , con decreto n. 458 del 2022, dichiarava inammissibile la domanda, rilevando che sebbene la ricorrente avesse chiesto l’indennizzo anche nella sua qualità di erede, nel caso di specie tuttavia non risultava esperito il rimedio preventivo alla irragionevole durata previsto dall’art. 1 ter, comma 1, legge n. 89 del 2001, rappresentato dalla istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., che avrebb e potuto essere formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni tenuta il 17. 6 . 2010.
Per la cassazione di questo decreto, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 24. 10. 2022, ha proposto ricorso NOMECOGNOME affidandosi ad un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 6, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, censurando il provvedimento impugnato per avere dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, per mancato esperimento dei rimedi preventivi previsti dall’art. 1 ter, comma 1, introdotto dalla legge n. 208 del 20 15, in violazione della norma transitoria di cui all’art. 6, comma 2 bis, che dichiara non applicab ile il comma 1 dell’ art. 2 ai processi la cui durata, alla data del 31 ottobre 2016, eccedeva il termine ragionevole.
Il motivo è manifestamente fondato.
L’art. 6, comma 2 bis, dispone che la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, introdotto dalla legge 28. 12. 2015, n. 208, che stabilisce l’inammissibilità della
domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi interni di cui all’art. 1 ter, non si applica a quei giudizi rispetto ai quali, alla data del 31 ottobre 2016, risultava già consumata la violazione della irragionevole durata.
Nel caso di specie, essendo stato il giudizio presupposto introdotto il 21. 10. 2008, il termine di ragionevole durata del processo risultava già superato alla data del 31. 10. 2016, con l’effetto che l’art. 2, comma 1, non era applicabile.
Di nessun pregio, per contro, è l’eccezione di inammissibilità del motivo avanzata dal Ministero controricorrente, sul presupposto che, essendo l’errore denunciato di fatto e non di diritto, il decreto avrebbe dovuto essere impugnato a mezzo di revocazione. L’argomento non è valido, in quanto, non avendo il giudice a quo posto a fondamento dell’applicazione della norma denunciata alcun accertamento in ordine alla sussistenza o meno della situazione menzionata dalla disposizione transitoria di cui all’art. 6, comma 2 bis, l’errore imputato è di diritto, per erronea applicazione dell’art.2, comma 1, citato.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2023.