DECRETO CORTE DI APPELLO DI SALERNO – N. R.G. 00000307 2025 DEPOSITO MINUTA 24 11 2025 PUBBLICAZIONE 25 11 2025
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nelle persone dei magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr. NOME COGNOME Consigliere
Dr. NOME COGNOME Consigliere -rel.
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 03/11/2025 , celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 307/2025 V.G
. Ruolo Generale, OPPOSIZIONE
a decreto cronol. 652/2025 pubblicato il 06/03/2025 , statuente su domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod.
PROPOSTA DA
( ), rappresentato e difeso come in atti da se stesso, ed elettivamente domiciliato in Cava Dei Tirreni (SA), alla INDIRIZZO; RAGIONE_SOCIALE
CONTRO
, ( ) in persona del p.t., rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia in P.
e difeso ope legis Salerno, INDIRIZZO;
PARTE OPPOSTA
PREMESSO CHE
-con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato in data 12/02/2025, l’odierna opponente chiedeva alla Corte di Appello di Salerno l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo civile svoltosi in unico grado, introdotto con atto di citazione notificato in data 01/07/2014 e definito con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 2859/2024, pubblicata il 03/12/2024;
RILEVATO
– la Corte di Appello di Salerno, con decreto n. cronol. 652/2025 pubblicato il 06/03/2025 (R.G. N.307/2025), dichiarava inammissibile il ricorso proposto per la mancata e tempestiva proposizione dei rimedi preventivi nel procedimento presupposto, con nulla per le spese di lite. In particolare, il giudice monocratico riteneva che ‘ che la previsione dei rimedi preventivi di cui all’art 2 comma 1 si applica anche al presente giudizio presupposto, essendolo stesso stato incardinato in data 01/07/2014 ; – che, infatti, ex art. 6, comma 2-bis, della Legge n. 89/2001, la sanzione dell’inammissibilità della richiesta di indennizzo a titolo di equa riparazione non è applicabile ai processi più longevi, la cui durata (nel grado) al 31 ottobre 2016 ecceda il rispettivo termine di ragionevole durata e a quelli assunti in decisione alla stessa datala Legge n. 208/2015; – che sei mesi prima dal compimento del termine di ragionevole durata, ossia nel gennaio 2017, l’odierno ricorrente non proponeva alcuno dei rimedi preventivi previsti dall’art. 1-ter comma 1 L. 89/2001; – che, i ricorrenti avrebbero, dunque, potuto proporre, almeno 6 mesi prima della scadenza del termine di durata, istanza di pronuncia di sentenza a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. ovvero richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma ex art. 183bis (…);
– avverso tale decisione, proponeva opposizione ex art. 5 ter 1.89/2001, iscritta a ruolo in data 24/03/2025 , lamentando l’erroneità del provvedimento di inammissibilità del ricorso atteso che ‘ nella vicenda in esame é stato rispettato il terzo “rimedio”, di quelli sopra indicati, che non é tipizzato con una particolare e rigida formula sacramentale. Infatti, tenuto conto che: 1) il ricorso era stato proposto con citazione del 01.07.2014; 2) la trattazione orale si era conclusa all’udienza del 05/05/2016; 3) i termini per la sua ragionevole durata scadevano il 01/07/2017; 4) già con istanza del 29.11.2016 (ovvero ben sei mesi prima della scadenza ), il ricorrente aveva sollecitato lo scioglimento della riserva, la fissazione del calendario delle udienze ex art. 81 disp. att. cpc per la definizione del giudizio e la pronuncia sui motivi di ricorso ; 5) la suddetta istanza é stata, poi, rammentata e replicata bene altre cinque volte (28.10.2017, 06.08.2018, 01.06.2020, 16.10.2022 e 19.08.2 023)’.
In subordine, parte opponente chiedeva ‘ Ove sorgessero dubbi sulla validità della richiesta di pronuncia sui motivi di ricorso formulata nell’istanza del 29/11/2016 a seguito della trattazione orale, stante la genericità della formulazione del “rimedio preventivo” – richiesto nelle cause civili in cui non si applica il rito semplificativo di cognizione – s’impone, allora, il ricorso al rinvio pregiudiziale per la decisione alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363bis, comma 1, cpc in quanto la questione presenta gravi difficoltà interpretative non ancora risolte dalla Corte di Cassazione e che individui ed indichi la formula del “rimedio preventivo” cui fare ricorso nel caso di specie’.
Il si costituiva in data 16/10/2025 e chiedeva il rigetto dell’opposizione, siccome infondata, con vittoria delle spese processuali.
All’udienza del 03/11/2025, celebrata in camera di consiglio previo deposito di note difensive di trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.lgs. n. 149/2022, la Corte riservava la decisione.
RITENUTO
-che l’opposizione proposta da è stata tempestivamente proposta entro il termine di cui all’art. 5 -ter, comma 1, della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod.;
-che, tuttavia, l’opposizione è infondata, e va pertanto rigettata , condividendosi la valutazione espressa dal primo Giudice.
che infatti, in violazione degli artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, l’odierna opponente non ha esperito , nel giudizio presupposto, i rimedi preventivi così come previsti dalla normativa, incorrendo in tal modo nella ipotesi prevista dalla legge 89/2001 di inammissibilità della domanda di equa riparazione.
-che, invero, l’art. 1 -ter, comma 1, L. n. 89/2001, introdotto dalla L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 01/01/2016), ha previsto con riguardo ai giudizi presupposti civili, penali, amministrativi nonché ai processi contabili e di natura pensionistica innanzi alla Corte dei Conti, un sistema di ‘ rimedi preventivi ‘ volti a contrastare l’allungamento dei tempi processuali. Trattasi di strumenti idealmente funzionali all’accelerazione della definizione del giudizio, che è onere della parte utilizzare, a pena di inammissibilità del successivo esperimento del ricorso per equa riparazione. Se attivati, anche solo formalmente , sollevano infatti la parte dalla corresponsabilità per la violazione del diritto alla ragionevole durata del giudizio in cui la stessa è coinvolta, legittimandola, ai sensi dell’art. 1 -bis, alla richiesta di indennizzo qualora, nonostante il loro impiego, la durata del processo superi la soglia della ragionevolezza ai sensi dell’art. 2, comma 1.
-che l’onere di azionare i rimedi preventivi si configura con riferimento ai giudizi presupposti che, alla data del 31/10/2016 , non hanno ancora avuto una durata irragionevole (come nel caso di specie) , eccedente il termine ordinario di tre anni previsto per il giudizio di primo grado ex art. 2, comma 2-bis. Dunque, per i giudizi, incardinati anteriormente alla novela normativa, per i quali alla data del 31/10/2016 sarebbe già maturato il ritardo rispetto alla ragionevole durata, o per quelli assunti in decisione alla stessa data, i rimedi preventivi non si applicano.
-che, infatti, la S.C. ha chiarito che ‘ l’individuazione di una diversa data di efficacia delle previsioni contenute nella L. n. 208 del 2015 risulta frutto di una precisa scelta del legislatore, finalizzata appunto ad impedire, in relazione al sistema dei rimedi preventivi, una penalizzazione della parte, di fatto impossibilitata a poter ottemperare a quanto previsto dalla legge stessa .’ ( Cass. civ., sez. II, sent., 28/02/2020, n. 5536 );
-che l’art. 1 -ter l. 89/2001 stabilisce che, nei processi civili, costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1 -bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183 -bis del Codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei m esi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di
trattazione orale a norma dell’articolo 281 -sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2 -bis…’.
che il dato normativo, non impone l’esperimento di tali rimedi necessariamente in udienza , potendo, la parte, ottemperare a tale onere sia a verbale che con istanza fuori udienza in qualsiasi stato del giudizio che preceda il semestre antecedente al superamento del termine di ragionevole durata.
-che sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che: ‘ In caso di decisione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell’udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all’udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l’omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22521 del 24/09/2018 ‘;
che la decadenza di cui all ‘ art. 2 L. 89/2001, non è in alcun modo evitabile attraverso il compimento di atti diversi da atti da quelli tassativamente previsti;
che la Corte Costituzionale ha ritenuto che il rimedio non sarebbe privo di concreta effettività , pur essendo comunque rimesso alla discrezionalità del giudice l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti, e che la proposizione della suddetta istanza non si risolverebbe in un adempimento meramente formale;
che la normativa richiamata richiede, dunque, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato, cosa non avvenuta nel caso di specie;
-che da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che: ‘ la stessa Corte Costituzionale -in riferimento al rimedio preventivo nel giudizio amministrativo – ha poi chiarito che non contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria: al contrario, proprio la valutazione discrezionale da parte del Giudice dell’opportunità di adottare il procedimento di decisione concentrata consente di ritenere compatibile la previsione di una necessaria manifestazione del sollecito ad una trattazione rapida con le garanzie di un giusto processo’ (cfr. Cass. Sez. 2, n. 21874 del 21/07/2023).
che, quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, lo stesso non si ritiene necessario dal momento che la stessa RAGIONE_SOCIALE è più volte intervenuta sul punto introducendo, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione, il sistema dei rimedi preventivi anche
dinanzi al Giudice di pace: ‘ Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell’ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l’onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la “regola”, in base al modello dell’art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell’art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa’ (Sez. 2 – , Sentenza n. 21874 del 21/07/2023-massimata);
– che, con recentissima ordinanza n. 11775 del 5/04/2024, la Suprema Corte di Cassazione rigettava integralmente il ricorso proposto dalla parte ricorrente deducendo che ‘ Il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 1 ter, comma 1 e 2 comma 1° della legge 24 marzo 2001 n. 89 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, è stato dichiarato infondato dalla Consulta (con sentenza n. 121 del 20 maggio 2020), giacché ‘ La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata , valendo a richiamare la parte del processo all’osservanza dell’onere di diligenza di cui all’art. 1- ter, ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa censurata richiede , pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l’ammissibilità del successivo esperimento dell’azione indennitaria se l’eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L’eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale – peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato – riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso -3.b) In questo modo, i rimedi preventivi , introdotti nella legge n. 89/01 dalle modifiche apportatevi dall’art. 1, comma 777, lett. a) legge n. 208/15, con decorrenza dal 1°.1.2016 , hanno superato indenni (eccetto nell’ambito penale: v. Corte cost. n. 175/21) il vaglio di legittimità costituzionale, anche con riguardo ai parametri interposti degli artt. 6 e 13 CEDU (Sez. 2, n. 16801 del 16 giugno 2023), senza che con tale decisione si sia confrontato il ricorrente ‘.
-che, come correttamente statuito nell’impugnato decreto, il giudizio di primo grado del processo presupposto (incardinato, con la notifica dell’atto di citazione), alla data del 31.10.2016 , non aveva già superato i termini di ragionevole durata normativamente previsti;
-che, pertanto, incombeva sulla parte l’onere della proposizione di uno dei rimedi preventivi di cui sopra (sei mesi prima della scadenza del termine ragionevole, ossia nel gennaio 2017), proponibile anche con istanza fuori udienza ;
-che, di conseguenza, l’opposizione è infondata e il decreto opposto va confermato;
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da avverso il decreto n. cronol. 652/2025 del 06/03/2025, così provvede:
1.rigetta l’opposizione come sopra proposta;
2.Condanna l’opponente alla rifusione, in favore del , delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 962,00 a titolo di compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % nonché IVA e CNA come per legge;
3.manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, 03/11/2025
Il Consigliere-est. Il Presidente
Dr- NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME