Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 8586  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 427/2024 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in NAPOLIINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE  IN  PERSONA  DEL  MINISTRO  PT, elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – avverso  DECRETO  di  CORTE  D’APPELLO  NAPOLI  n.  1940/2022 depositata il 23/05/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 Con  decreto  del  15.07.2022,  il  Consigliere  designato  dalla Corte  d’Appello di  Napoli  dichiarava  inammissibile l’istanza di NOME  COGNOME  volta  ad  ottenere  un’equa  riparazione  per l’eccessiva durata di  un giudizio civile -avente  ad oggetto l’opposizione a delibera assembleare – instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato il 28.06.2014 e definito con sentenza del 27.07.2021, passata in giudicato.
1.1. Il Consigliere designato ha osservato in proposito che il processo presupposto alla data del 31.10.2016 non aveva ancora superato il termine di durata ragionevole di tre anni ex art. 2, comma 2bis , legge 892001, né era stato già assunto in decisione. Di conseguenza -secondo il giudice RAGIONE_SOCIALE fase monitoria -non trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 6, comma 2bis , legge 24 marzo 2001, n. 89, a mente del quale: «Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2bis , e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2». Da ciò deriva che la domanda di equa riparazione nel caso di specie non è ammissibile, a norma dell’art. 2, comma 1, in quanto dai verbali di causa non emerge che l’istante abbia formulato un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2bis . Ha aggiunto il giudice monocratico che costituisce rimedio preventivo la formulazione di «richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’art. 183bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2, comma 2bis ».
 Con  decreto  n.  1940/2022  la  Corte  d’Appello  di  Napoli  in composizione collegiale rigettava l’opposizione, osservando che: la legge Pinto prescrive quale rimedio preventivo la proposizione RAGIONE_SOCIALE «istanza  di  decisione  a  seguito  di  trattazione  orale  a  norma
dell’articolo 281sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2bis », a prescindere e indipendentemente dallo stato processuale in cui versa la causa; detta istanza consiste essenzialmente nella pronuncia RAGIONE_SOCIALE sentenza semplificata all’esito RAGIONE_SOCIALE stessa udienza di discussione orale delle parti mediante lettura contestuale del dispositivo e RAGIONE_SOCIALE concisa esposizione dei motivi; essa non rappresenta mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì concreto suggerimento di modelli sub procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuali, teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo) con effettiva valenza sollecitatoria, estrinsecazione del comportamento collaborativo RAGIONE_SOCIALE parte con il giudicante, al quale si manifesta la propria disponibilità al passaggio al modello decisorio concentrato in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso (cfr. Corte cost. n. 121/2020).
3. Il suddetto decreto è stato qui impugnato per la cassazione con ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolare alla luce delle pronunce di incostituzionalità dei rimedi preventivi di cui all’art. 1 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 (Sentenza 13 luglio 2023, n. 142, sentenza n. 175 del 2021, n. 121 del 2020, n. 169 e n. 34 del 2019). Il ricorrente osserva che le decisioni richiamate, ricordando l’orientamento espresso dalla Corte EDU, hanno ritenuto costituzionalmente illegittimi alcuni dei rimedi preventivi previsti dalla legge n. 89 del 2001, in sé guito alle modifiche a quest’ultima apportate dalla legge n. 208 del 2015, escludendo che essi fossero «effettivi» ed efficacemente sollecitatori e, dunque, in grado di
velocizzare davvero la decisione da parte del giudice competente. Tali questioni presentano forti caratteristiche di analogia con il caso che ci occupa: pertanto, conclude il ricorrente, anche l’istanza di introduzione di un modello procedimentale alternativo da depositare nel giudizio davanti al Tribunale di Napoli, qual è l’istanza di decisione ex art. 281sexies c.p.c., avrebbe costituito un tipo di rimedio preventivo privo di alcuna reale efficacia acceleratoria, non comportando alcuna garanzia di contrazione dei tempi del processo, soprattutto se si considera che il giudice del giudizio presupposto, con decreto emesso in data 06.11.2020, faceva assurgere a principio regolatore RAGIONE_SOCIALE trattazione dei procedimenti non l’eventuale modello decisorio, ma il numero progressivo di ruolo generale e il carico di ruolo, spiegando di non poter trattenere in decisione la causa in cui era parte l’odierno ricorrente in quanto erano già state fissate cause di iscrizione anteriore.
1.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, si osserva che il richiamo a Corte cost. n. 142/2023 è inconferente, atteso che in detta pronuncia si discute dell’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione: come per l’istanza di accelerazione nel procedimento penale (v. anche Corte cost. n. 175/2021), essa non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce, perciò, uno strumento a disposizione RAGIONE_SOCIALE parte interessata per prevenire l’ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio. Lo stesso giudice delle leggi sottolinea la differenza con i casi scrutinati dalle sentenze n. 107 del 2023 e n. 121 del 2020, con riferimento ai rimedi preventivi introdotti dai commi 1 e 3 dell’art. 1ter legge n. 208 del 2015: nelle ipotesi di accelerazione nel giudizio di cassazione, il deposito dell’istanza in esame non si risolve nella «proposizione di possibili, e concreti, “modelli procedimentali alternativi”, volti ad accelerare il corso del
processo, prima che il termine di durata massima sia maturato» (sentenza n. 121 del 2020). Prosegue la Consulta: la disciplina processuale del giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, non ricollega al deposito dell’istanza di accelerazione in esame alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza RAGIONE_SOCIALE presentazione di essa, l’attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso – e, in tesi, più celere – modulo procedimentale per addivenire alla decisione RAGIONE_SOCIALE causa. La possibilità di offrire alle parti un diverso, e più sollecito, modello procedimentale non è certo agevolata dalle peculiarità del giudizio di legittimità, caratterizzato dalla mancanza di una fase istruttoria e dalla circostanza che la causa viene discussa – per essere decisa nella stessa seduta – in un’unica udienza o adunanza, a seconda che trovi applicazione il procedimento in pubblica udienza oppure quello in camera di consiglio.
1.2.  Deve, allora,  considerarsi  nel  caso  di  specie  che  secondo l’art. 1 -ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, costituisce rimedio preventivo a norma dell’art. 1bis , comma 1, anche la proposizione di un’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli artt. 275, commi secondo, terzo e quarto, 281sexies del codice di procedura civile,  almeno  sei  mesi  prima  che  siano  trascorsi  i  termini  di  cui all’art. 2, comma 2bis, legge n. 89 del 2001.
Correttamente,  dunque, il  giudice  dell’opposizione  ha  ritenuto utilizzabile l’art. 281 -sexies cod. proc. civ. quale forma di decisione accelerata.
1.2.1. A tal proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 121/2020, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1bis , comma 2, 1ter , comma 1, e 2, comma 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/01, ha osservato che ciò che la normativa  censurata  richiede  alla  parte  del  processo  in  corso  è soltanto «un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale
manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare  il  superamento  del  termine  di  ragionevole  durata  del processo stesso», restando, per l’effetto, ammissibile il  successivo esperimento  dell’azione  indennitaria  per  l’eccessiva  durata  del processo,  che,  nonostante  la  richiesta  di  attivazione  del  rimedio acceleratorio, si fosse poi comunque verificata.
Nella specie, in particolare, come del resto rilevato nel controricorso, la presentazione dell’istanza acceleratoria ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avrebbe reso noto al giudice che la parte era disponibile al passaggio ad un modello decisorio concentrato, consistente nella decisione RAGIONE_SOCIALE causa all’esito RAGIONE_SOCIALE discussione orale, con lettura a verbale RAGIONE_SOCIALE pronuncia, senza concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza nei 30 giorni successivi e motivazione semplificata.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, l’effettività del mutamento dello schema decisorio non dipende direttamente dalla istanza RAGIONE_SOCIALE parte, ma piuttosto dalla valutazione, nel caso concreto, da  parte  del giudice  di merito,  nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE  sua  pie na discrezionalità, RAGIONE_SOCIALE opportunità o meno di accoglierla; ciò che la normativa  censurata  richiede  alla  parte  del  processo  in  corso  è soltanto, perciò, un comportamento collaborativo con il giudicante.
Nella successiva sentenza n. 107/2023, la stessa Corte Costituzionale ha, poi, puntualizzato che non contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice nel senso che è comunque il giudice chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, «se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria» (così, testualmente, in sentenza); al contrario, proprio la valutazione discrezionale da parte del giudice dell’opportunità di adottare il procedimento di decisione concentrata
consente  di  ritenere  compatibile  con  le  garanzie  di  un  giusto processo la previsione di una necessaria manifestazione del sollecito ad una trattazione rapida.
1.3. Pertanto, nel caso che ci occupa, non era rilevante che nella fattispecie il giudice del procedimento di opposizione a delibera condominiale avesse dichiarato di non poter trattenere la causa in decisione, dovendo rispettare le iscrizioni anteriori secondo il complessivo carico di ruolo: la parte interessata ad una ragionevole durata avrebbe dovuto comunque manifestare il suo comportamento collaborativo, pur restando di competenza del giudice verificare l’utilizzabilità del diverso modello decisorio e pervenire, eventualmente, all’esaurimento RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria ben prima dell’udienza del 8.11.19 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16039 del 10/06/2024, Rv. 671700 – 01).
1.4. Infine, non hanno rilievo di giudicato esterno, e non possono dunque modificare le ragioni RAGIONE_SOCIALE presente decisione, le pronunce emesse dalla Corte di Appello di Napoli richiamate in ricorso e riferite al  medesimo  giudizio  presupposto,  con  le  quali  i  giu dici  dell’equa riparazione  non  menzionavano  l’inammissibilità  RAGIONE_SOCIALE  procedura  e riconoscevano un’eccessiva durata del giudizio presupposto in anni 7. Si tratta, infatti, di procedimenti che avevano parti diverse.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo (esame del decreto emesso in data 06.11.2020 dal giudice del Tribunale di Napoli nel procedimento presupposto), ex art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.
2.1. Il motivo è inammissibile, ricorrendo l’ipotesi di «doppia conforme» prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), per cui il ricorrente per
cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni  di  fatto  poste  a  base,  rispettivamente,  RAGIONE_SOCIALE  decisione  di primo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto d ell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte di recente: Cass. Sez. 6-2, n. 8320 del 2022, Rv. 664432 -01).
3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Non ricorrono ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n.  115  del  2002  –  i  presupposti  processuali  per  il  raddoppio  del contributo,  trattandosi  di  ricorso  per  equa  riparazione,  come  tale esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna  la  parte  ricorrente  al  pagamento  delle  spese  del giudizio di legittimità, in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controricorrente,  che  liquida  in  €.750,00  per  compensi,  oltre  alle spese prenotate a debito.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Seconda