Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11775 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28882/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 583/2022 depositato il 17/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME domandò alla Corte d’appello di Napoli la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 689/1981, allegando l’avvenuto deposito, nel procedimento civile presupposto, di apposita istanza di decisione, a seguito di trattazione orale. Con decreto n. 401/2022 il giudice adito dichiarò l’inammissibilità del ricorso sostanzialmente per l’omesso deposito dell’istanza di pronunzia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. in tempo utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso.
La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dal NOME fu respinta dalla Corte d’appello di Napoli, sulla considerazione che le parti ben avrebbero potuto attivare il rimedio previsto dalla prima parte del secondo comma dell’art. 1 ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, ossia l’istanza di mutamento del rito da ordinario a sommario.
Ricorre in cassazione il NOME con due motivi, illustrati da successiva memoria.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, adducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, § 1, e 13 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 Cost., nonché degli artt. 1 ter comma 1° e 2 comma 1° RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che l’odierno ricorrente aveva proposto ‘appena possibile e puntualmente’ apposita istanza di decisione a seguito di trattazione orale, quale rimedio preventivo previsto dall’art. 1 ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/2001. In ogni caso, l’istanza di mutamento del rito non avrebbe avuto alcuna prevalenza, rispetto agli altri rimedi previsti dall’art. 1 ter , posto che il legislatore li avrebbe collocati tutti sullo stesso piano e definiti quali modelli procedimentali alternativi. D’altra parte, alla data di decorrenza dei due anni e sei mesi il procedimento si sarebbe trovato in piena fase istruttoria ed al termine per l’attivazione dei rimedi preventivi non avrebbe potuto riconoscersi natura perentoria.
1.a) Col secondo motivo viene posta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 ter, comma 1° e 2 comma 1° RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001 n. 89 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6, 13 e 41 RAGIONE_SOCIALE CEDU, così come interpretati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Le norme RAGIONE_SOCIALE legge n. 89/01 non garantirebbero, infatti, in modo efficace ed effettivo l’accelerazione RAGIONE_SOCIALE decisione, non corrispondendo alla presentazione delle stesse alcuna effettiva diversa considerazione RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale, sicché si tradurrebbero in un inutile adempimento formale privo di conseguenze favorevoli, ma in grado di ostacolare l’accesso al procedimento di equo indennizzo.
Il primo motivo è immeritevole di accoglimento.
L’art. 1 ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 81/2001 recita al primo comma: Ai fini RAGIONE_SOCIALE presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito semplificato di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma degli articoli 275, commi secondo, terzo e quarto, 281-sexies e 350-bis del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. ‘ .
2.a) È dunque corretto sostenere, come afferma il ricorrente, che il legislatore non abbia introdotto alcun criterio di priorità all’interno dei rimedi preventivi, esperibili
entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2bis ‘ si
riferisce evidentemente ad un limite che non può essere se non tassativo. In altre parole, una volta che la legge -pur senza indicare espressamente la natura perentoria del termine (art. 152 comma 2° c.p.c.) -ne abbia ricollegato la consumazione ad un effetto di inammissibilità, ne consegue che il termine stesso non possa che essere regolato attraverso la stessa disciplina processuale di un termine stabilito a pena di decadenza.
Del resto, una volta pacifica la natura perentoria del termine di due anni e sei mesi oltre il quale il rimedio preventivo non può essere più esperito, è la disposizione letta nel suo insieme inscindibile a porre un termine decadenziale (Sez. 2, n. 16801 del 13 giugno 2023).
2.c) Ed allora, si applica il principio per cui i termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo, indipendentemente dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, atteso che, mentre il fondamento RAGIONE_SOCIALE prescrizione consiste nella presunzione di abbandono di un diritto per inerzia del titolare, il fondamento RAGIONE_SOCIALE decadenza si coglie nell’esigenza obiettiva del compimento di particolari atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati. Ne deriva che detti termini non devono essere intesi in modo elastico e che la loro violazione rileva comunque, anche se è di modesta entità (Sez. 3, n. 3078 dell’11 febbraio 2010).
Il secondo motivo è inammissibile.
3.a) Il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 1 ter, comma 1 e 2 comma 1° RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001 n. 89 per contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 Cost. con riferimento agli artt. 6, 13 e 41
RAGIONE_SOCIALE CEDU, è stato dichiarato infondato dalla Consulta (con sentenza n. 121 del 20 maggio 2020), giacché ‘ La sanzione censurata non è irragionevole o non proporzionata, valendo a richiamare la parte del processo all’osservanza dell’onere di diligenza di cui all’art. 1- ter , ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza europea. La normativa censurata richiede, pertanto, alla parte del processo in corso un comportamento collaborativo con il giudicante, ferma l’ammissibilità del successivo esperimento dell’azione indennitaria se l’eccessiva durata si fosse poi comunque verificata. L’eventuale limitato margine di compressione RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato – riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso ‘.
3.b) In questo modo, i rimedi preventivi, introdotti nella legge n. 89/01 dalle modifiche apportatevi dall’art. 1, comma 777, lett. a) legge n. 208/15, con decorrenza dal 1°.1.2016, hanno superato indenni (eccetto nell’ambito penale: v. Corte cost. n. 175/21) il vaglio di legittimità costituzionale, anche con riguardo ai parametri interposti degli artt. 6 e 13 CEDU (Sez. 2, n. 16801 del 16 giugno 2023), senza che con tale decisione si sia confrontato il ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite del controricorrente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, liquidate in € 800 (ottocento), oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE