Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 29088/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti-
nonché
Cillepi NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME;
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1808/2021 pubblicata il 15 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attuali controricorrenti e gli altri intimati hanno convenuto in giudizio, assieme ad altri interessati non più coinvolti, davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, per sentire:
accertare e dichiarare il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indebita somma di € 59.473,10 da loro corrisposta;
accertare e dichiarare il loro diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito e condannare controparte a restituire l’importo indicato, oltre interessi e frutti maturati dal pagamento al soddisfo.
Gli originari ricorrenti (con l’eccezione di NOME COGNOME e NOME COGNOME) hanno esposto di avere frequentato l’RAGIONE_SOCIALE negli anni accademici dal 2007/2008 al 2012/2013 e di avere pagato le tasse universitarie, versando, però, importi in eccesso rispetto al dovuto.
Sarebbe stato violato, infatti , l’art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997, il quale prescrive che la contribuzione studentesca non può superare il 20% RAGIONE_SOCIALE‘importo del finanziamento ordinario annuale RAGIONE_SOCIALEo Stato, a valere sul fondo di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), e comma 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993.
Pertanto, essi hanno sostenuto di avere diritto di agire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c.c.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con ordinanza del 12 luglio 2018, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando che le statuizioni degli Atenei relative ai contributi studenteschi hanno natura organizzativa interna e che gli studenti non sono portatori di diritto soggettivi rispetto alla pretesa restituzione dei contributi.
Gli originari ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 1808/2021, ha accolto, rimettendo le parti davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività.
La Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, comma 1, c.p.c., in quanto essa rientra, ne ll’ambito RAGIONE_SOCIALEe materie di competenza RAGIONE_SOCIALEa Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte.
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 386 c.p.c. e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
Sostiene che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del petitum sostanziale RAGIONE_SOCIALEa lite, atteso che i ricorrenti avrebbero contestato l’avvenuto sc ostamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione studentesca RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dal rispetto del limite del 20% contemplato all’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997. Afferma che il rapporto fra le entrate studentesche e il Fondo di
finanziamento ordinario potrebbe essere determinato solo in fase di bilancio consuntivo e che la domanda originaria contesterebbe direttamente la legittimità RAGIONE_SOCIALEe delibere del RAGIONE_SOCIALE recanti l’approvazione dei bilanci, in specie quelli consuntivi, da valutare alla luce di un asserito ‘malgoverno RAGIONE_SOCIALEa funzione di previsione e di quantificazione dei dati’.
Non sarebbe stata neppure possibile una disapplicazione degli atti amministrativi interessati, non essendovi un diritto soggettivo degli studenti.
La censura va respinta.
La regola di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all’oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da determinarsi con riguardo alla causa petendi e al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., SU, n. 2368 del 24 gennaio 2024).
Per l’esattezza, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione RAGIONE_SOCIALEe parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALEa intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., SU, n. 20350 del 31 luglio 2018).
Nella specie, risulta dagli atti che gli originari ricorrenti hanno prospettato di avere indebitamente corrisposto, per un certo periodo di tempo, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe somme non dovute a titolo di contributi studenteschi.
Lamentano, precisamente, che gli importi richiesti dal detto RAGIONE_SOCIALE e da loro versati sarebbero stati calcolati in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997, in base al quale o RAGIONE_SOCIALE‘importo del finanziamento ordinario annuale RAGIONE_SOCIALEo Stato, a valere sul fondo di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537 ‘.
La presente controversia ha ad oggetto, quindi, la pretesa di alcuni studenti a ottenere da un RAGIONE_SOCIALE il rimborso ex art. 2033 c.c. RAGIONE_SOCIALEe somme a titolo di ‘contribuzione studentesca’ da loro asseritamente indebitamente corrisposte in quanto calcolate in violazione del limite massimo inderogabilmente stabilito dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997.
Viene pr ospettata, pertanto, l’esistenza di un diritto soggettivo, concernente somme determinate, azionato in quanto una P.A. avrebbe violato un limite inderogabile fissato dalla legge per determinare una pretesa pecuniaria, in ordine al rispetto del quale non vi sarebbero spazi di discrezionalità in capo alla medesima P.A.
La questione sollevata dalla parte ricorrente relativa al fatto che la violazione di detto limite non potrebbe essere apprezzata in assenza RAGIONE_SOCIALE‘approvazione di un bilancio consuntivo è priva di pregio, investendo il merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
Allo stesso modo, non può sostenersi, come fa l’RAGIONE_SOCIALE, che le controparti avrebbero contestato RAGIONE_SOCIALEe scelte discrezionali attinenti alle modalità con le quali sarebbe stato attuato l’evidenziato limite del 20% nella determinazione dei contributi studenteschi.
Gli interessati, infatti, non impugnano le delibere universitarie, chiedendone l’annullamento, e non si dolgono del come i bilanci e gli altri atti interni sono stati formati, ma solo domandano la restituzione di un importo monetario ex art. 2033 c.c.
Neppure può negarsi che essi espongano di essere titolari di una posizione di diritto soggettivo, in quanto, avvenuto il pagamento, a prescindere dall’esistenza o meno, in concreto, di una violazione di legge, la richiesta di rimborso non può che essere ricondotta a una posizione soggettiva di tal fatta e non di interesse legittimo.
Deve trovare applicazione, nella specie, quindi, il principio, enunciato da Cass., SU, n. 6322 RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 1997, secondo il quale, in caso di diretta contestazione di un atto amministrativo generale, è configurabile una posizione di interesse legittimo, e l ‘ atto può essere impugnato solo davanti al giudice amministrativo; quando, invece sia contestato un singolo atto impositivo di una prestazione pecuniaria e in relazione ad esso venga in considerazione l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa
disposizione impositiva contenuta in un atto amministrativo generale emanato da un ente pubblico nell ‘ atto di esercizio del suo potere autorganizzativo, la posizione del cittadino è quella propria del titolare di un diritto soggettivo asseritamente leso, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE ‘ inesistenza del potere RAGIONE_SOCIALE ‘ ente di pretendere la suddetta prestazione al di fuori dei casi stabiliti dalla legge e in misura e con modalità diverse da quelle di legge.
A non dissimili conclusioni era giunta, in precedenza, pur se in una fattispecie differente, Cass., SU, n. 13030 del 4 dicembre 1991, secondo la quale ‘ Il Comune ha il potere di determinare i contributi dovuti dagli utenti del servizio mensa da esso gestiti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe scuole materne statali, all’uopo provvedendo con atti di carattere generale, a fronte dei quali la posizione degli utenti medesimi (o, per essi, dei genitori, obbligati ai sensi degli artt. 147 e 261 cod. civ.) è di interesse legittimo e, quindi, tutelabile soltanto davanti al giudice amministrativo. Appartengono invece alla giurisdizione del giudice ordinario oltre le controversie aventi ad oggetto il pagamento (o il rimborso) RAGIONE_SOCIALEa somma concreta dovuta all’ente pubblico (o che questi deve restituire), quelle promosse per far valere l’assoluta carenza di potere RAGIONE_SOCIALE‘ente all’e missione del provvedimento determinativo del contributo, come nel caso in cui si lamenti che l’imposizione di quest’ultimo sia avvenuta a carico di quanti si limitino alla fruizione del servizio di scuola materna, che per legge deve essere gratuito, e non anche di quello di mensa, trattandosi, nel primo caso e nel secondo, sempre RAGIONE_SOCIALEa tutela di diritti soggettivi perfetti’.
Nel caso in esame, tenuto conto del principio posto dall ‘art. 386 c.p.c. , per cui la giurisdizione si determina in base alla domanda proposta in giudizio, dal contenuto del ricorso ordinario di primo grado risulta che gli studenti in questione non hanno impugnato degli atti amministrativi generali o dei bilanci adottati nell ‘ esercizio del potere auto-organizzativo RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE , ma hanno fatto valere il loro diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma pretesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, contestando (in parte) il diritto di quest’ultima alla pretesa pecuniaria.
Questo è sufficiente per ritenere che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.
Il ricorso è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti e sono liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, potendo essa beneficiare del meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dei controricorrenti , che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale e in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa