Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6970 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10061/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE); p.e.c. EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (che succede a RAGIONE_SOCIALE ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO dall’AVV_NOTAIO CODICE_FISCALE); p.e.c.
NOMEEMAIL;
-controricorrente – e nei confronti di
COGNOME NOME, , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL; -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; -intimati- e sul ricorso incidentale proposto da
RAGIONE_SOCIALE (che succede a RAGIONE_SOCIALE ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE); p.e.c.: EMAIL;
-ricorrente incidentale-
contro
NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 412/2023 depositata il 15/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Chiavari, RAGIONE_SOCIALE(adesso RAGIONE_SOCIALE) chiedendo:
che venisse, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto contrattuale in relazione al servizio idrico e fognario pertinente al Comune di Casarza Ligure;
-che la società convenuta venisse dichiarata tenuta alla restituzione e/o al rimborso, pro quota di spettanza, di tutte le indebite somme o di quelle meglio ritenute, percepite indebitamente a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione, negli ultimi dieci anni, ovvero nel periodo di fatturazione, maggiorate degli interessi legali; ovvero che venisse accertato e dichiarato il grave inadempimento e per l’effetto venisse disposta, in riferimento al servizio di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue di cui è causa al risarcimento di tutti i danni, anche derivanti dalla violazione RAGIONE_SOCIALEa Carta dei Servizi;
la RAGIONE_SOCIALE eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima, costituitasi, domandava il rigetto di tutte le domande attoree e di quella formulata dalla società convenuta in merito alla richiesta di manleva e garanzia di tutte le conseguenze pregiudizievoli scaturenti da una sua condanna;
gli attori dichiaravano di estendere la domanda risarcitoria nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e ne chiedevano la condanna nell’ipotesi di rigetto per carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa società convenuta;
il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 113/2021 del 20.03.2021 condannava la società RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori quanto richiesto, rigettando la domanda formulata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di Genova, con la sentenza 412/2023 depositata il 15/02/2023, ha accolto parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE, escludendo che: a) RAGIONE_SOCIALE avesse agito come riscossore di un credito di RAGIONE_SOCIALE, data l’assenza di un rapporto giuridico intercorrente tra l’utente del servizio idrico ed RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito del quale sarebbe sorto il credito di quest’ultima ed essendo pacifico che l’utente aveva stipulato il contratto solo con RAGIONE_SOCIALE, non era entrato in alcun rapporto con RAGIONE_SOCIALE ed anzi ignorava il fatto che fosse questa società (o comunque un soggetto terzo) ad occuparsi RAGIONE_SOCIALEa depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque reflue; b) il comportamento di RAGIONE_SOCIALE fosse riconducibile a quello tipico del mandatario per l’incasso; c) il legislatore, prevedendo per l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa gestione separata che la tariffa di depurazione sia riscossa dal fornitore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, abbia inteso superare il principio RAGIONE_SOCIALEa unitarietà RAGIONE_SOCIALEa tariffa e RAGIONE_SOCIALEa sua natura di corrispettivo;
ha ritenuto non dovuto il corrispettivo per il servizio di depurazione e disposto che i pagamenti in favore degli attori che il Giudice di Pace aveva posto a carico di RAGIONE_SOCIALE fossero imputati alla RAGIONE_SOCIALE, maggiorati degli ulteriori importi pagati al medesimo titolo dagli appellati fino alla data RAGIONE_SOCIALE‘appello;
ha accolto la domanda restitutoria di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
avvero detta sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE che a tal fine formula sei motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
resiste e propone ricorso incidentale basato su sei motivi RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
Considerato in diritto che
I sei motivi del ricorso principale sono così rubricati:
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del D.lgs. 152/2006 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del D.lgs. 152/2006;
omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa Legge Regionale n. 29/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 sexies del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla Legge n. 13/2009 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.Lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 del D.lgs. 152/2006;
violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c.;
il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE si basa sugli stessi motivi, illustrati con argomentazioni di identico contenuto;
in data 29 novembre la società RAGIONE_SOCIALE la ricorrente principale, tramite l’avvocato COGNOME, ha comunicato di voler rinunciare al giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione, in data 14 luglio 2023, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 20361/2023 (seguita da plurimi pronunciamenti conformi: Cass. n. 25258/2023; Cass. n. 25259/2023; Cass. n. 25260/2023; Cass. n. 25261/2023; Cass. n. 25262/2023) che ha ritenuto: i) non dovuta la quota RAGIONE_SOCIALEa tariffa del servizio idrico integrato dipendente dall’assenza o dal mancato funzionamento del sistema di depurazione RAGIONE_SOCIALEe acque; ii)
individuato nel soggetto che ne ha chiesto ed ottenuto il pagamento, subentrato nel contratto ancora pendente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2558 cod.civ., a seguito di cessione di ramo d’azienda, il legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito; iii) applicabile la prescrizione decennale;
va, pertanto, dichiarata l’estinzione per rinuncia RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale;
il ricorso incidentale è nel suo complesso è infondato, atteso che tutte le censure mosse alla sentenza impugnata e tutte le argomentazioni a sostegno sono state vagliate e rigettate in plurimi precedenti di questa Corte, ai quali va data continuità;
si tratta (senza pretesa di completezza) di Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 24312/2014;Cass. n. 9500/2018; Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 11270/2020 fino alle più recenti Cass. n. 2361/2023; Cass. n. 26459/2023; Cass. n. 26230/2023;
mette conto, dunque, ribadire che:
ii) la portata RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 355 del 2008 è tale da escludere la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento RAGIONE_SOCIALEo stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza RAGIONE_SOCIALEa controprestazione, alla quale fattispecie non può non assimilarsi il caso di un impianto di depurazione che, pur esistente, non realizzi il servizio facendo venire meno il sinallagma previsto dalla legge;
iii) il pagamento effettuato in caso di mancata fruizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, è da considerarsi indebito, essendo irragionevole, per mancanza RAGIONE_SOCIALEa controprestazione, l’imposizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALEa quota riferita a detto servizio;
iv) il pagamento non è più un tributo, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24, ma una tariffa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, essendo
suo l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa;
gli obblighi restitutori sono a carico di colui che, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; nel caso di subentro nel contratto ancora pendente, quale realizzantesi in caso di cessione di ramo d’azienda, essi gravano sulla parte subentrante;
vi) la natura indebita del pagamento preteso e ottenuto giustifica l’applicazione del termine prescrizionale (decennale), in luogo di quello – più breve – fissato per i crediti relativi a prestazioni periodiche dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4, (che peraltro si applica solo alle prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo RAGIONE_SOCIALEa controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono), a ciò non ostando che la pretesa trovi titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza;
le spese tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono compensate; la ricorrente principale e quella incidentale sono condannate in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese a favore dei controricorrenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio del giudizio di cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione in favore di NOME COGNOME, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.pr. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile