Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34457 Anno 2019
2019
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Civile Sent. Sez. L Num. 34457 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 13466-2015 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la DIREZIONE AFFARI RAGIONE_SOCIALE DI ROMA RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato persona la NOME avvccato
NOME COGNOME:
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME INDIRIZZO NOME COGNOME
– controricorrenti –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G.N. G.N.
proposto da:
LISTA COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti succesivi –
contro
RAGIONE_SOCIALE C.F. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente persona
domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE, presso lo studio dall’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME la NOME avvocato
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 392/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 24/11/2014; R.G.N.333/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME APPELLO pubblica Dott
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbimento dei restanti, assorbimento ricorso dei lavoratori; per dei udito l’Avvocato NOME COGNOME
Fatti di causa
1. NOME ed altri dipendenti di Poste Italiane s.p hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo condanna della stessa al rimborso delle spese sostenute per propria difesa nel procedimento penale – conclusosi con assoluzione avviato a loro carico per il fatto di avere, secondo l’accusa, ten truffare Poste Italiane s.p.a. e la Cassa Depositi e Prestiti e pe commesso falsi ideologici.
2. La domanda, respinta in prime cure, è stata parzialmente accolta dalla Corte di appello di Trieste la quale, in riforma sentenza dì primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a rimborsare agli appellanti, ciascuno pro quota, le somme corrispos al loro legale a titolo di compenso per l’attività professionale nel procedimento penale, entro il limite massimo dell’impor complessivo di C 27.779,64 (già comprensivo di spese forfettari nella misura del 12,5%) maggiorato della rivalutazione monetaria degli interessi legali a partire dalla costituzione in mora successiva, dalla data del pagamento da parte degli appellanti fin saldo; ha compensato nella misura della metà le spese di lite e po il residuo a carico della società.
2.1. Il giudice di appello, premesso che la disciplina in tem rimborso delle spese legali dettata dall’art. 45 c.c.n.l. riprodotto nell’art. 48 c.c.n.l. 2007, non contemplava formalmente ipotesi di assoluzione del dipendente in situazione di conflit interessi con l’azienda, ha ritenuto che la regola del caso comunque, ricavabile dalla lettura sistematica dell’articol questione e che essa comportasse il diritto al rimborso delle s legali per i dipendenti assolti in via definitiva; la situa conflitto di interessi con la datrice di lavoro rilevava, infatti,
senso di escludere che ab origine gli oneri di difesa dei dipendenti fossero assunti da Poste Italiane ma non escludeva il diritt rimborso a posteriori in presenza di condotte risultate non sorrette da dolo o colpa grave; la sussistenza di un conflitto di interess bastava, di per sé sola, a determinare il venir meno della tutela l occorrendo anche un elemento soggettivo di particolare intensità. Corte di merito ha, inoltre, << per completezza» evidenziato ch dagli atti di causa emergeva che Poste Italiane aveva diffuso f dipendenti indicazioni intese a sollecitare la massimizzazione de raccolta lorda del risparmio, anche mediante operazioni investimento/ disinvestimento /reinvestimento a distanza di poc giorni l'una dall'altra, e ciò perché la commissione riconosciuta società dalla Cassa Depositi e Prestiti era calcolata sulla rac lorda, di talché ben era possibile che i lavoratori avessero ten comportamento addebitato in sede penale nella convinzione di agire nell'interesse (anche) del loro datore di lavoro e di compiere, qu un'operazione contrattualmente legittima; tanto conduceva, stan anche l difetto di ulteriori allegazioni sul punto da parte di RAGIONE_SOCIALE, ad escludere che i dipendenti avessero posto in esser comportamento connotato sul piano civilistico da inadempimento per dolo o colpa grave. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. In ordine alla entità del rimborso delle spese legali affro il giudice di appello ha osservato che l'esame degli atti di causa particolare della sentenza di assoluzione induceva ad affermare congruità dell'onorario massimo previsto dalla tariffa pen dell'epoca e giustificato un aumento dello stesso nella misura 50%; la pluralità delle parti difese giustificava, ai sensi del della tariffa vigente, il raddoppio dell'importo.
3. La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso pe cassazione da Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro moti quali gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso.
4. Con autonoma impugnazione NOME e altri lavoratori, come in epigrafe indicati, hanno chiesto la cassazione d decisione sulla base di tre motivi; Poste Italiane s.p.a. ha depo tempestivo controricorso.
5. Entrambi i ricorsi pervengono alla odierna udienza da rinvio nuovo ruolo disposto con provvedimento presidenziale del 6 giugno 2019; in relazione all'adunanza camerale del 13 giugno 2019 nell'ambito della quale erano stati M originariamente fissati i rico oggetto, il PG aveva depositato requisitoria scritta concludendo l'accoglimento del primo motivo di Poste Italiane s.p.a. con effett assorbimento degli ulteriori motivi articolati dalla società e dei del ricorso dei lavoratori .
Ragioni della decisione
Ricorso principale
1. Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 cod. censura la interpretazione dell'art. 45 c.c.n.l. 2003 (riprodotto, detto, nell'art. 48 c.c.n.l. 2007) adottata dalla Corte di Deduce che l'assenza di conflitto di interessi, secondo la inequi volontà delle parti collettive, costituiva condizione per il rim delle spese legali; la sospensione delle garanzie e delle t disposta nella previsione collettiva per l'ipotesi di costituzione d civile, elemento valorizzato dal giudice di appello, si configu quale circostanza in sé neutra non destinata ad incidere sul diri
rimborso. Argomenta, inoltre, che la previsione collettiva che nega diritto al rimborso per l'ipotesi in cui non ricorra la colpa lieve più congruente con l'ipotesi di procedimento civile o amministrati anziché di procedimento penale per truffa e falso ideologico, co quello nel quale erano stati coinvolti i dipendenti; ritiene pr pregio il riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione al 20 d. P.R. n.335 del 1990, secondo la quale l'accertamento c nessun fatto può essere addebitato al lavoratore fa scattare l'ob di pagamento delle spese legali da questi sostenute, alla luce concreto contenuto della sentenza penale nella quale l'assoluzione dipendenti non discendeva dalla pienezza di prova favorevole agl stessi ma era legata all'insufficienza di prova.
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 45, comma 4, c 2003, censura la sentenza impugnata per avere affermato che, i linea teorica, costituiva onere di Poste Italiane allegare e p l'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che escludeva il diritt rimborso; assume, infatti, che l'assenza di dolo o colpa gr integrava un fatto costitutivo della pretesa dei lavoratori sui pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., ricadeva il relativo allegazione e prova; a tal fine tale non era sufficiente il rifer alla sentenza penale, in ragione della formula assolutoria adot riconducibile, in sintesi, all'insufficienza di prove.
3. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 45 c.c.n.I., censura la sentenza impugnata nella parte condiziona il rimborso delle spese legali alla condizione ch responsabilità del ricorrente risulti esclusa da provvedime giudiziale.
4. Con il quarto motivo, deducendo omesso esame delle circostanze, dei fatti e delle ragioni espresse nella sentenza pen 805 /2010 del Tribunale di Pordenone, censura la sentenz impugnata per non avere considerato, in sintesi, che la senten penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. p pen., in quanto fondata sulla contraddittorietà del contesto probat di riferimento non consentiva di escludere la responsabilità dipendenti per le condotte ascritte.
Ricorso incidentale
5. Con il primo motivo di ricorso incidentale i ricorren deducendo violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. cod. proc. civ., degli artt. 436, 433, 346 cod. proc. civ. an relazione all'art. 112 cod. proc. civ., censurano il dato a quantum liqui titolo di assistenza legale, pari a C 27.779,64, a fronte richiesta complessiva di C 95.114,40. Tale richiesta era il frutto moltiplicazione dell'importo di C 9.259,88, riconosciuto congruo co parere del Consiglio dell'ordine degli Avvocati riferito alla posizio una sola lavoratrice, con aumento del triplo ex art. 2 della t vigente all'epoca, in ragione della complessità e gravità della cau sede penale, ulteriormente moltiplicato, ai sensi dell'art. 3 tariffa vigente, che disciplinava il conteggio degli onorari difensore che assiste una pluralità di parti con posiz sostanzialmente analoghe, come nel caso di specie. Assumono che alla luce delle difese spiegate da Poste Italiane s.p.a. nelle merito era da escludere, in sintesi, ogni contestazione relativ congruità delle somme richieste e che, pertanto, aveva errato giudice d'appello nel procedere ad autonoma verifica della correttez del compenso professionale oggetto della domanda di rimborso.
6. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 3 DM 8.4.2004 n. 127-, denunziano la non corretta applicazione del disposto dell'art. 3 il quale prevede l'aumento del 20% per ogni singola difesa fino ad un massimo di dieci e poi del 5% fino ad un massimo di 20 posizioni; la sentenza impugnata,nel riconoscere un aumento complessivo del 20%, si poneva in contrasto con l'insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale il giudice di merito ha il poter discrezionale di 18 disporre l'aumento in ragione del numero di posizioni difese ma una volta avvalsosi di tale facoltà doveva rispettare l'aumento percentuale per ciascuna posizione imposto dalla previsione in oggetto.
7. Con il terzo motivo, deducendo omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ., censurano la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute in relazione al parere di congruità richiesto al Consiglio dell'ordine degli Avvocati.
Esame ricorso principale
8. Il primo motivo di ricorso è fondato.
8.1. Occorre premettere, in linea generale, che il rimborso delle spese legali costituisce una forma di ristoro o di protezione offerta dall'azienda ai propri dipendenti per la responsabilità scaturente da atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio.
Presupposto logico, prima che giuridico, del diritto al rimborso è che gli atti o fatti dei quali il dipendente è chiamato a rispondere in via giudiziale siano collegabili e coerenti con l'espletamento di attività funzionale all'interesse del soggetto datore in quanto solo in questa prospettiva appare giustificata l'assunzione del rischio da
parte di questi per condotte del dipendente rici di GLYPH generat responsabilità.
8.2. Tali indicazioni devono orientare nella verifica della cor interpretazione e applicazione delle norme collettive in tema rimborso delle spese legali sollecitata dal motivo in esame. A tal un rilievo centrale assume il comma 3 dell’art. 45 c.c.n.l. 2003 riprodotto nell’art. 48 del c.c.n.l., il quale recita: <<Il l oggetto di un procedimento giudiziario per fatti o atti direttam connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compi d'ufficio informa tempestivamente la Società la quale, a condizio che non sussista conflitto di interesse, assume a proprio carico onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i del giudizio, indicando al dipendente un legale di propria fiducia.
Il comma 4 dell'art. 45 .n.l. prevede i limiti dell'obbligo GLYPH c.c assunto dalla parte datrice bilendo che «Il lavoratore GLYPH sta eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa gr rimborsa alla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per difesa». Il diritto al rimborso delle spese legali, in base previsione, è condizionato al fatto che il procedimento giudiziario si sia concluso in via definitiva con accertamento della responsabi per dolo o colpa grave del dipendente.
Il comma 5 regola l’ipotesi in cui il lavoratore non abbia accet il legale di fiducia della società e disciplina il rimborso al tenuta la società per l’ipotesi in cui risulti esclusa la responsab dipendente.
Il comma 6 stabilisce che «Le garanzie e le tutele di cui al pu precedente sono sospese, nell’ipotesi in cui sia stata amme costituzione di parte civile della Società nel procedimento pena
carico del dipendente.» L’espressione «di cui al pun precedente» non avrebbe senso ove intesa come comma precedente e, quindi, riferita al solo comma 5 che disciplin rimborso delle spese anticipate dal dipendente che non abbia accettato il legale di fiducia della società.
8.2. Dall’esame della complessiva disciplina ed in particolare d comma 3 dell’art. 45 c.c.n.l. 2003, si evince che la prima condizione per l’assunzione, a proprio carico, da parte di Po Italiane s.p.a., dell’onere di pagamento delle spese legali lavoratore la cui responsabilità sia fatta valere in un procedime giudiziario è l’assenza di conflitto di interessi con il datore di lav richiede, cioè, che in relazione alla specifica vicenda non vi si sintesi, una relazione antagonistica d’incompatibilità degli interes cui siano portatori le parti (es. illecito commesso in danno della p datrice).
Tale situazione di conflitto non è automaticamente elisa nel cas di assoluzione del dipendente coinvolto in un procedimento penale occorrendo che la assenza di conflitto sia verificata sulla bas autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte del giudice merito alla stregua della quale si accerti che il dipendente ha a unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzio dei compiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo dat lavoro; la verifica deve, pertanto, essere rapportata al momento n quale è stata posta in essere la condotta generatrice di responsabi fermo restando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di situazione antagonista tra parte datoriale e dipendente, posson comunque, assumere rilievo elementi acquisiti successivamente e, quindi, anche quelli tratti dal provvedimento che ha definito giudizio nel quale era coinvolto il lavoratore .
Non appare conducente in senso difforme a quanto ora osservato la interpretazione sistematica dell’art. 43 c.c.n.l. cit. come, opinato dal giudice di merito; la previsione del comma 4 – secondo l quale il lavoratore è tenuto a restituire le spese anticipate dall datrice quando il procedimento giudiziario si è concluso in v definitiva con accertamento della sua responsabilità per dolo o col grave – è destinata ad operare nei casi in cui non vi si problema di conflitto di interessi; essa presuppone, infatti, c società abbia anticipato, ai sensi del comma 3, le spese di difesa, implicita valutazione, quindi, di insussistenza i un conflitto ab origine d di interessi. Analogamente, l’assenza di conflitto di intere presupposta dalla ipotesi regolata dal comma 5, concernente i rimborso delle spese anticipate dal dipendente che non abbi accettato il legale di fiducia della società. Quanto alla previsio comma 6 in tema di sospensione delle garanzie e delle tutele per ipotesi di costituzione di parte civile della società nel procedim penale a carico dei lavoratori, la stessa ha valenza neutra rispett riconosciuta necessità di verifica dell’assenza di conflitto di int quale presupposto imprescindibile del diritto al rimborso. previsione regola una specifica ipotesi di conflitto di interessi, pe dire in re ipsa, rappresentata dalla costituzione di parte civile dell società nel procedimento penale a carico del dipendente; in ques caso è sufficiente la costituzione di parte civile per la sospen delle garanzie e delle tutele previste in tema di rimborso delle s legali, conseguendone la implicita esclusione di rilevanza di GLYPH qualsivoglia valutazione a riguardo espressa inizialmente RAGIONE_SOCIALE dalla società in ordine all’assenza o meno di situazioni di conflitto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8.3. La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che, in caso d conflitto di interessi fra datore di lavoro e lavoratore, il dipe sottoposto a procedimento penale ha, comunque, diritto al rimborso
delle spese anticipate nel caso di assoluzione (v. in partico sentenza pag. 7, paragrafo 2.3.), è errata in quanto in contrasto la regolazione voluta dalle parti collettive in tema di dirit dipendente al rimborso delle spese legali, come sopra ricostruita.
8.4. Da tanto consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso di Poste Italiane s.p.a., la cassazione con rinvio della sen impugnata al fine della rivalutazione della fattispecie sulla base operata ricostruzione della volontà delle parti collettive.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di motivi di ricorso arti dalla società e il ricorso incidentale.
9. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese de giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cor di appello di Trieste in diversa composizione alla quale demanda regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso il 22 ottobre 2019