Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 13639 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 15107/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Gallura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione;
-controricorrente – avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Cagliari n. 145/2021 pubblicata il 31 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del 20 marzo e dell’8 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari NOME COGNOME chiedendone la condanna a pagare la somma di € 182.194,32 quale compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte quale avvocato in suo favore davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Sardegna della Corte dei conti.
Per l’esattezza, NOME COGNOME era stato condannato in primo grado per danno erariale quale Direttore del CIPNES Gallura ed era stato assolto da ogni responsabilità in appello con sentenza della Corte dei conti n. 85 del 2006.
Nelle more NOME COGNOME ha convenuto in separato giudizio il CIPNES al fine di vedere accertato, in caso di accoglimento della domanda di NOME COGNOME nei suoi confronti, il proprio diritto a essere manlevato dal proprio datore di lavoro.
Il Tribunale di Cagliari, riuniti i giudizi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1106/2009, ha accolto la domanda di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME ma respinto la domanda di quest’ultimo verso il CIPNES.
NOME COGNOME ha proposto appello.
La Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 154/2021, ha accolto l’appello nei confronti del CIPNES.
Il CIPNES ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Gli intimati si sono difesi con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso pone, tra le altre, le questioni di seguito sinteticamente illustrate.
– Il diritto intertemporale
La sentenza della Corte dei conti a base del giudizio poi instaurato dinanzi al Giudice ordinario è stata decisa nella camera di consiglio del 25 maggio 2005, pubblicata il 10 febbraio 2006.
Prima di tale pubblicazione (ma dopo la data della camera di consiglio in cui la causa è stata decisa) è entrato in vigore l’art. 10 bis del d.l. n. 203 del 2005, norma intervenuta sul precedente art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996.
L a Corte d’appello ha ritenuto che si dovesse applicare la legge del 1996 .
La situazione, in punto di fatto, è solo in parte sovrapponibile a quella già esaminata da Cass., SU, n. 8455 del 2008.
-Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato Rilevano:
l ‘interpretazione autentica de ll’art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996, di cui all’art. 10 bis d.l. n. 203 del 2005, a termini del quale: « Le disposizioni dell’art. 3, comma 2 -bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di all’art. 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello S tato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza» ;
b) la perdurante efficacia dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 1997, il quale ha disposto che: « Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità».
Occorre stabilire, alla luce della indicata normativa e della peculiarità della fattispecie come ricostruita nello storico di lite, se il parere dell’Avvocatura dello Stato dovesse essere imprescindibilmente acquisto
-Il comune gradimento dell’avvocato
Rileva, in assenza di prescrizione in tal senso contenuta nell’art. 3 comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996 (sia ante intervento ex art. 10 bis comma 10, d.l. n. 203 del 2005 sia post intervento), l’espressa previsione del ‘comune gradimento’ nell’art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, che riguarda il comparto enti locali, il quale stabilisce, al comma 1: « L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento », disposizione, come tutto il d.P.R., abrogata dall’art. 62, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, essendosi rimessa alla contrattazione collettiva la relativa regolamentazione; in effetti, i vari CCNL lo hanno fatto, in genere riproducendo il contenuto dell’art. 67.
Occorre chiedersi se, nel caso in cui il soggetto mandato assolto dal giudice contabile non sia un dipendente, ma un amministratore (al quale nessun CCNL possa applicarsi), la necessità di tale ‘comune gradimento’ sia ricavabile, come regola generale (valida per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione ed anche per gli amministratori), dalla previsione della necessaria assenza del conflitto di interessi (nel senso che serva a ‘certificare’ detta assenza).
Le evidenziate questioni, aventi valenza nomofilattica (e non agevolmente risolvibili alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 31137 del 2024),
rendono necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza, anche al fine dell’eventuale esame congiunto con la causa RGN n. 21360/2020, avente analogo oggetto.
P.Q.M.
dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza e per la eventuale trattazione congiunta al procedimento RGN n. 21360/2020.
Così deciso all’adunanza camerale del 20 marzo 2025 e poi, a seguito di