Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30280 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30280 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/11/2025
eventualmente previsto nel contratto stipulato tra le parti e nello specifico, non risulta che tale previsione vi fosse.
Sulla base della disamina della normativa di settore (comprese le disposizioni contenute nell’art. 39 della legge regionale Sicilia n. 145/1980 e dell’art. 24 della legge regionale Sicilia n. 30/2000), si è inoltre escluso che possa ricavarsi un principio generale di rimborso delle spese legali a favore dei funzionari pubblici per i procedimenti relativi agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ( v. Cass. n. 6745/2019; Cass. n. 25976/2017).
Si è in particolare evidenziata la specifica diversità delle posizioni rivestite dal dipendente pubblico che intrattiene con l’Amministrazione in cui è organicamente inserito un rapporto di lavoro subordinato ed il titolare di carica elettiva, assimilato a l funzionario onorario, che svolge l’incarico affidatogli in piena discrezionalità e senza vincolo di mandato con l’ente politico presso il quale è stato eletto, in quest’ultimo caso mancando gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico quali: la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali , l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto del pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso percepito dal dipendente e la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego.
Si è pertanto ritenuto il carattere speciale delle norme di legge che riconoscono il diritto al rimborso, ragionevolmente giustificate dall’esigenza di disciplinare in modo diverso situazioni giuridicamente differenti.
La ratio del diritto al rimborso delle spese legali è stata ravvisata nella finalità di imputare al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi abbia agito per suo conto; non è pertanto sufficiente che il dipendente sia stato chiamato a rispondere di un reato proprio del pubblico ufficiale, dal quale sia stato poi assolto, essendo altresì necessario che la condotta sia stata tenuta in adempimento di un dovere dell’ufficio e, quindi, nell’interesse dell’Amministrazione di appar tenenza, conseguendone che la necessaria connessione con l’espletamento del servizio va esclusa qualora la condotta di reato ascritta all’imputato configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d’ufficio, perché in tal caso viene meno la strumentalità tra il fatto e l’attività lavorativa, che costituisce solo una mera occasione per il compimento dell’illecito (v. Cass. n. 22815/2023).
Questa Corte ha dunque individuato un principio generale, espressione della regola per la quale l’ente locale deve potere verificare ex ante se vi sia una situazione di conflitto di interessi (Cass. n. 4539/2022); tale principio è stato ribadito anche di recente (Cass. n. 15729/2025).
È dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha escluso la titolarità del diritto al rimborso in capo ai consulenti esterni dell’ente locale, nonché il carattere incondizionato del diritto al rimborso.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto nuova la domanda proposta ai sensi degli artt. 1720 e 2041 cod. civ.
Evidenzia che nel giudizio di appello il COGNOME si era limitato a sollecitare la riqualificazione della domanda, sulla base dei medesimi fatti allegati nel ricorso introduttivo.
Sostiene inoltre che è immanente all’ordinamento il principio generale di rimborsabilità degli oneri di difesa.
La censura è infondata.
L a domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. costituisce una domanda nuova rispetto a quella volta ad ottenere il rimborso delle spese legali; diverso è infatti il bene giuridico richiesto (indennizzo, anziché le spese sostenute), con conseguente mutamento del petitum iniziale, e diversi sono gli elementi costitutivi della domanda (impoverimento dell’attore e altrui locupletazione; v. sul punto Cass. n. 5288/2012).
A fronte dell’insussistenza di un principio generale di rimborsabilità degli oneri di difesa ed in ragione del principio secondo cui l’ente locale deve potere verificare ex ante se vi sia una situazione di conflitto di interessi, è irrilevante il richiamo alla normativa generale in tema di mandato (v. Cass. n. 15729/2025 cit.).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite, in quanto il comune di Niscemi non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME