Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29983/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, con domicilio legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 2233/20, depositata il 6 maggio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, già Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per sentir annullare il provvedimento con cui il RAGIONE_SOCIALE gli aveva parzialmente negato il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese legali sostenute per difendersi nel giudizio di responsabilità erariale intentatogli dinanzi alla Corte dei conti in relazione a provvedimenti ministeriali da lui emanati per la dismissione RAGIONE_SOCIALEe centrali nucleari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e per la sospensione dei lavori di costruzione di altre centrali nucleari, a seguito del referendum abrogativo svoltosi nell’anno 1987.
Premesso che il giudizio si era concluso in senso a lui favorevole con sentenza del 31 agosto 2004, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appello, in sede di rinvio, sostenne di aver diritto al rimborso degli onorari e dei diritti relativi alla fase istruttoria, al giudizio di primo grado e al giudizio di appello.
1.1. Con sentenza del 6 luglio 2007, il Tar dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e successivamente rimesso alla Seconda Sezione civile del medesimo Tribunale.
Si costituirono il RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che eccepirono il difetto di legittimazione di quest’ultima e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, chiedendone il rigetto.
2.1. Con sentenza del 29 maggio 2014, il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ed accolse parzialmente la domanda proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 1.528.819,11 per onorari ed Euro 2.633,93 per diritti, oltre al 10% per spese generali ed agl’interessi legali.
L’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE è stata parzialmente accolta
dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 6 maggio 2020 ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dal COGNOME, rigettando le domande da quest’ultimo proposte.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha rilevato innanzitutto la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale, osservando che l’appellato si era costituito il 17 gennaio 2015, mentre l’udienza di comparizione era stata fissata per il 30 gennaio 2015.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese legali non fosse precluso dalla mancata liquidazione RAGIONE_SOCIALEe stesse ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, osservando che l’art. 10bis , comma 10, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell’imporre al Giudice contabile, in caso di proscioglimento, di porre le spese legali a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione soccombente, non costituiva norma d’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2bis , del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, ma aveva portata innovativa, e non era quindi applicabile alla fattispecie in esame, giacché la pronuncia di proscioglimento era stata emessa nell’anno 2004.
Ha escluso tuttavia il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese relative alla fase istruttoria, osservando che evidenti ragioni di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica entro i confini RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza imponevano di circoscrivere il rimborso alle sole spese necessarie, e rilevando che, in quanto avente natura meramente endoprocedimentale, l’attività istruttoria dinanzi alla Procura regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti non richiedeva obbligatoriamente il patrocinio tecnico.
Ha ritenuto non dovuto anche il rimborso dei diritti di avvocato relativi al giudizio di appello, rilevando che la liquidazione degli stessi non è espressamente prevista dalla legge, ed aggiungendo che, in quanto avente ad oggetto il patrocinio dinanzi ad una magistratura superiore, l’attività svolta dal procuratore nei giudizi dinanzi alla Sezione centrale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti è assimilabile a quella svolta dinanzi alla Corte di cassazione, per la quale non è prevista la liquidazione dei diritti.
Quanto, infine, al rimborso degli onorari relativi al primo ed al secondo
grado del giudizio, ha ritenuto adeguata la liquidazione in via equitativa risultante dal parere di congruità RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, escludendo che l’obbligatorietà di tale parere comporti la necessità di fare riferimento ai minimi tariffari previsti dal d.m. n. 585 del 5 ottobre 1994: premesso infatti che la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, consiste nel tenere indenni i funzionari pubblici che abbiano agito nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, sollevandoli dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento RAGIONE_SOCIALEe loro attività istituzionali, ha osservato che il legislatore ha dovuto contemperare tale esigenza con quelle di finanza pubblica, che impongono di non far carico all’erario di oneri eccedenti quanto è necessario per soddisfare gl’interessi generali, sottoponendo gli oneri di difesa da imputare all’Amministrazione ad un vaglio di congruità da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, la quale è chiamata a sindacare non solo la conformità RAGIONE_SOCIALEa parcella alla tariffa, ma anche la qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale resa.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2bis , del d.l. n. 543 del 1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1720 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per la fase istruttoria del giudizio di responsabilità, senza considerare che il carattere non obbligatorio RAGIONE_SOCIALEa difesa tecnica nella predetta fase non esclude la necessità di avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘assistenza di un avvocato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiamata nell’invito a dedurre e RAGIONE_SOCIALEa predisposizione di adeguate deduzioni.
Con il secondo motivo, il ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2bis , del d.l. n. 543 del 1996 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1720 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto congrua la liquidazione degli onorari relativi al primo e al secondo grado di giudizio, effettuata in misura inferiore al 10% dei minimi tariffari. Premesso
che la funzione del parere di congruità consiste nel correlare i parametri normativi e tariffari ai tratti salienti RAGIONE_SOCIALEa vicenda giudiziaria riguardata nella sua obiettività, sostiene che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non poteva compiere una valutazione equitativa, ammessa soltanto quando risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione, ma avrebbe dovuto fare riferimento al d.m. n. 585 del 1994, che prevede l’inderogabilità dei minimi tariffari, ed agli onorari indicati nella tabella A allo stesso allegata, la cui applicabilità non escludeva peraltro la congruità di una liquidazione superiore ai minimi tariffari.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 166 e 343, primo comma, cod. proc. civ., rilevando che, nel ritenere tardivo l’appello incidentale, la sentenza impugnata non ha considerato che la costituzione in giudizi di esso appellato aveva avuto luogo non già il 17 gennaio 2015, ma il 7 gennaio 2015.
Il primo motivo, avente ad oggetto il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese relative alla fase istruttoria del giudizio di responsabilità, è fondato.
In proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘ufficio ha diritto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per la sua difesa, la cui entità va riconosciuta nei limiti RAGIONE_SOCIALEo «strettamente necessario» secondo il parere di congruità, di natura consultiva, RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale, il quale, nella prospettiva di un contemperamento tra le esigenze di salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica e di protezione del dipendente, non può limitarsi ad una applicazione pedissequa RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi, ancorata ai minimi tariffari, né mirare a tenere indenne da ogni costo l’interessato, ma, nel valutare le necessità difensive del funzionario in relazione alle accuse mosse ed ai rischi del processo, nonché la conformità RAGIONE_SOCIALEa parcella del difensore alla tariffa professionale o ai parametri vigenti, deve considerare ogni elemento nel rispetto di principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione (cfr. Cass., Sez. Un., 6/07/2015, n. 13861).
Nell’applicazione di tale principio, la Corte territoriale non ne ha fatto tuttavia buon governo, avendo ritenuto che il giusto contemperamento, consi-
derato necessario da questa Corte, tra gli interessi personali e generali coinvolti nella vicenda imponesse di escludere senz’altro il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per la fase istruttoria svoltasi dinanzi alla Procura regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura meramente endoprocedimentale RAGIONE_SOCIALEa stessa, non assimilabile a quella RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari nel processo penale, e RAGIONE_SOCIALEa non obbligatorietà del patrocinio tecnico, che consente all’interessato di difendersi personalmente.
Benvero, nell’enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno ritenuto improponibile un’equiparazione tra il debito di protezione del dipendente, posto a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato, e quello del cliente verso il professionista, il quale risponde al soggettivo andamento da lui impresso al rapporto professionale, di cui non può farsi carico l’Amministrazione, venendo altrimenti meno qualsiasi rilevanza pubblicistica RAGIONE_SOCIALEa spesa e dei relativi doveri di governo. Hanno quindi affermato che «nel formulare il parere, l’Avvocatura non può avere quale riferimento esclusivo né l’interesse del dipendente a risultare sempre e in ogni caso indenne da ogni costo difensivo, né quello RAGIONE_SOCIALEa Amministrazione a minimizzare la spesa, poiché il parere deve essere reso in termini di congruità», ma deve ispirarsi ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, valutando «sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli erano state mosse ed ai presupposti, alla rilevanza e all’andamento del giudizio, sia la conformità RAGIONE_SOCIALEa parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale o ai compensi contemplati secondo i vigenti parametri». Hanno inoltre chiarito che il riferimento al limite di quanto «strettamente necessario», contenuto in una precedente pronuncia di legittimità (cfr. Cass., Sez. lav., 23/01/2007, n. 1418), se inteso pedissequamente, «traduce male, e rischia di tradire, il concetto di contemperamento RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa prudenza nell’erogazione RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica e di protezione del dipendente infondatamente accusato, che è però ben spiegata dai riferimenti, che si rinvengono già nella pronuncia suddetta e nei precedenti giurisprudenziali noti, ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione».
Quest’ultima puntualizzazione, posta anche in relazione con l’elencazione
esemplificativa RAGIONE_SOCIALEe scelte difensive del funzionario non trasferibili a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, in quanto corrispondenti all’andamento soggettivo da lui impresso al rapporto professionale (impostazione difensiva prescelta; frequenza RAGIONE_SOCIALEe consultazioni richieste al legale; scritti difensivi non indispensabili, ma sollecitati e prodotti per sola cautela; spese vive eventualmente concordate per trasferte e partecipazione a ogni tipo di udienze), contribuisce ad evidenziare la portata non esclusiva da attribuirsi alle esigenze di salvaguardia RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio dei conti pubblici, la cui valorizzazione, nel confronto con le necessità difensive del funzionario, non può mai andare a detrimento RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela dei diritti di quest’ultimo.
In quest’ottica, la mera circostanza che nella disciplina del giudizio di responsabilità erariale la fase RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria non richieda obbligatoriamente il patrocinio tecnico non può essere ritenuta aprioristicamente idonea ad escludere l’ammissibilità del rimborso RAGIONE_SOCIALEe relative spese, dovendosi valutare in concreto la capacità RAGIONE_SOCIALE‘interessato di difendersi personalmente e d’interloquire adeguatamente in ordine all’invito a dedurre, in relazione alle competenze tecnico-giuridiche di cui dispone, alla rilevanza degl’interessi economici coinvolti e alla complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché alla consistenza ed al contenuto RAGIONE_SOCIALEa documentazione da esaminare e alla strategia processuale da seguire: tale valutazione è stata completamente omessa dalla sentenza impugnata, la quale ha desunto l’estraneità del patrocinio tecnico a quanto «strettamente necessario» per difendersi dal mero dato giuridico RAGIONE_SOCIALEa non obbligatorietà RAGIONE_SOCIALEo stesso nella fase istruttoria del giudizio di responsabilità, senza interrogarsi in alcun modo sull’opportunità e la convenienza per l’attore di avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘assistenza di un difensore, al fine di poter far valere efficacemente le proprie ragioni prima RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione di responsabilità da parte del Procuratore regionale.
E’ altresì fondato il secondo motivo, riguardante il rispetto dei minimi tariffari.
Non può infatti condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, dissentendo dalla valutazione compiuta dal Giudice di primo grado, che aveva escluso la congruità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione effettuata dall’Amministrazione in via equitativa, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di applicare i valori minimi pre-
visti dalla tariffa forense, aventi carattere inderogabile, ha ritenuto che la necessità di contemperare le esigenze difensive RAGIONE_SOCIALE‘interessato con quelle di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica consentisse di prescindere da un rigoroso ed inderogabile riferimento ai minimi RAGIONE_SOCIALEe tariffe professionali, le quali, pur costituendo il parametro di riferimento e di partenza per la valutazione di congruità del rimborso, non precludevano all’Amministrazione un sindacato, connotato da discrezionalità tecnica, in ordine non solo alla conformità RAGIONE_SOCIALEa parcella alla tariffa, ma anche alla qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale resa.
Tale affermazione, che ha indotto la Corte territoriale a ritenere congrua una liquidazione effettuata in misura largamente inferiore ai valori minimi previsti dal d.m. n. 585 del 1994, presuppone infatti il travisamento dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa precisazione, contenuta nella richiamata pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, secondo cui l’esigenza di contenere il rimborso entro il limite di quanto «strettamente necessario» per la difesa RAGIONE_SOCIALE‘interessato non va intesa pedissequamente, soprattutto dopo il venir meno del «sistema» RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi, nel senso cioè di ritenere legittima solo l’applicazione dei minimi tariffari, ma nel senso di contemperare l’esigenza di salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa prudenza nell’erogazione RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica con quella di protezione del dipendente infondatamente accusato.
Tale puntualizzazione, chiarendo che i minimi tariffari hanno carattere non esclusivo soltanto nel senso di non precludere la liquidazione di un importo più elevato, ove ritenuto congruo in relazione alle necessità difensive RAGIONE_SOCIALE‘istante e compatibile con le esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, si pone in contrasto con la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la valutazione RAGIONE_SOCIALEe predette esigenze, posta anche in relazione con quella RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale e RAGIONE_SOCIALE‘importanza e RAGIONE_SOCIALEa delicatezza RAGIONE_SOCIALEa causa, può giustificare la liquidazione di un importo inferiore a quello minimo inderogabilmente previsto dalla tariffa. Per un verso, infatti, il riferimento all’intervenuta abolizione del sistema RAGIONE_SOCIALEe tariffe forensi non può essere ritenuto idoneo ad autorizzare una liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario in misura inferiore ai minimi anche per il periodo antecedente all’en-
trata in vigore del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, che in conformità RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto i c.d. parametri, trovando applicazione il principio d’inderogabilità dei minimi tariffari, espressamente sancito dall’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 giugno 1942, n. 794 e ribadito dall’art. 4, comma primo, del d.m. n. 585 del 1994 (e dagli altri decreti che lo hanno preceduto e seguito), che ne imponeva il rispetto anche nei rapporti tra il cliente e l’avvocato, in funzione RAGIONE_SOCIALEa duplice esigenza di garantire il corretto esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività forense, impedendo la sleale concorrenza tra professionisti, e di tutelare la dignità RAGIONE_SOCIALEa categoria professionale (cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/1988, n. 6449; Cass., Sez. II, 7/03/1983, n. 1680; 28/05/1968, n. 1619). Per altro verso, la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘onorario al di sotto dei minimi indicati nelle tabelle presuppone, ai sensi del comma secondo RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 cit., una manifesta sproporzione tra gli stessi e le prestazioni rese dall’avvocato, il cui riconoscimento esige una specifica motivazione, che tenga conto RAGIONE_SOCIALEa complessità tecnica RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALEa diligenza richiesta al legale e RAGIONE_SOCIALEa quantità e RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese dallo stesso (cfr. Cass., Sez. II, 13/04/ 2023, n. 9815; 5/05/2022, n. 14198; Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989): tale motivazione risulta completamente assente nella sentenza impugnata, la quale ha omesso di spiegare le ragioni per cui, anche a fronte RAGIONE_SOCIALE‘elevatissimo valore RAGIONE_SOCIALEa causa, del numero dei soggetti coinvolti e RAGIONE_SOCIALEa delicatezza RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate, riguardanti determinazioni assunte al massimo livello politico-amministrativo, ha ritenuto che le prestazioni del difensore si collocassero ictu oculi a un livello inferiore a quello che legittima il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘onorario minimo liquidabile a termini di tariffa.
E’ invece inammissibile il terzo motivo, riflettente la tempestività RAGIONE_SOCIALEo appello incidentale.
In quanto consistente nell’errata individuazione RAGIONE_SOCIALEa data di deposito RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione in appello, il cui accertamento non ha costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata ha avuto a pronunciare, essendo stata assunta dalla Corte territoriale come sicura base del suo ragionamento, il vizio denunciato dal ricorrente non è infatti qualificabile come un errore di valutazione, deducibile come motivo di ricorso per
cassazione, configurandosi piuttosto come un’inesatta percezione RAGIONE_SOCIALEa realtà processuale, e quindi come un errore di fatto, idoneo a legittimare l’impugnazione per revocazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 29/11/2018, n. 30850; Cass., Sez. lav., 9/02/2016, n. 2529; Cass., Sez. I, 3/08/2007, n. 17057).
7. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall’accoglimento dei primi due motivi d’impugnazione, con il conseguente rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte d’appello di Roma, che provvederà, in diversa compo-