Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2059 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2059 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
Oggetto
RIMBORSO
SPESE LEGALI
GIUDIZIO CONTABILE
R.G.N. 13453/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13453-2022 proposto da: dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 209/2021 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/03/2022 R.G.N. 247/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, premesso di essere stato assolto dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei conti della Sardegna, dinanzi alla quale era stato convenuto dal Procuratore Regionale per rispondere di danno erariale ai danni del Comune di Assemini per una complessiva somma di € 372.019,54 , e che il giudice contabile aveva compensato le spese di lite, adiva il giudice ordinario in sede monitoria per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel giudizio contabile.
Nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. l a domanda del COGNOME veniva respinta con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alla restituzione in favore dell’amministrazione di quanto versato al dipendente in ragione della provvisoria esecuzione dell’ingiunzione.
La Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado, in dichiarata adesione all’indirizzo espresso dalla sentenza di questa Corte n. 19195 del 2013, secondo il quale, in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei conti, spettava esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare – ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 cod. proc. civ. ed a carico dell’amministrazion e di appartenenza l’ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest’ultimo di chiedere in separata sede, all’amministrazione medesima, la liquidazione di dette spese.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di Assemini ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo si deduce la v iolazione dell’art.
3, comma 2 bis , d.l. 23.10.1996, n. 543 (convertito in l. 639/1996) e dell’art. 10 -bis comma 10 d.l. n. 203/2005 inserito dall’art. 1, comma 1, l. n. 248/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 30 -quinquies d.l. n. 78/2009 conv. in l. n. 102/2009. Violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
La sentenza della Corte distrettuale ha violato e fatto falsa applicazione delle predette norme, laddove, adeguandosi al principio di diritto stabilito da Cass. 19195/2013 (della quale con il presente ricorso si chiede un revirement ), afferma che il dipendente di un Ente locale il quale, nel vigore dell’art. 10 -bis comma 10 d.l. 203/2005 sia stato sottoposto a giudizio davanti alla Corte dei conti risultandone prosciolto con compensazione delle spese, non abbia azione dinanzi al giudice ordinario nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza per ottenere il rimborso delle spese del giudizio secondo il sistema del c.d. ‘doppio binario’.
2. Il motivo è fondato.
Ritiene infatti il collegio di doversi attenere a quanto statuito dal recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. n. 31137/2024) che si è orientata nel senso dell’ammissibilità della liquidazione in sede extragiudiziale del diritto al rimborso del dipendente assolto in sede amministrativo-contabile, con conseguente possibilità per lo stesso di adire il giudice ordinario nell’ipotesi di rifiuto da parte dell’amministrazione.
2.1 La Corte a sezioni unite ha ripercorso la normativa succedutasi nel tempo rilevando che ‘I l quadro normativo che viene in rilievo è costituito dalle seguenti disposizioni: a) art. 3,
comma 2 bis , del d.l. n. 543 del 1996 convertito, con modificazioni nella legge n. 639 del 1996, il quale ha previsto che: <>; b) art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 1997, riferito ai dipendenti di amministrazioni statali, e quindi non direttamente rilevante in relazione alla presente fattispecie, il quale ha statuito che: <>; c) art. 10bis , comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005, che, in dichiarata funzione d’interpretazione autentica, così recita: <>. Tale disposizione è stata integrata dall’art. 17, comma 30 quinquies, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, il quale ha prescritto che: <>.
2.2 Le Sezioni Unite, nell’ affermare il principio secondo cui nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito del pubblico dipendente convenuto, il giudice contabile deve provvedere alla liquidazione delle spese legali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, mediante una statuizione di condanna ex art. 91 c.p.c., ma il dipendente prosciolto ha diritto di chiedere a tale amministrazione – ai sensi degli artt. 3, comma 2 bis , d.l. n. 543 del 1996, conv. con modif. in l. n. 639 del 1996, e 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv. nella l. n. 135 del 1997, come interpretati dall’art. 10bis , comma 10, d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 248 del 2005 il rimborso dell’eventuale maggior importo delle spese defensionali sostenute, il quale attiene al rapporto sostanziale
fra amministrazione e dipendente e appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, del giudice ordinario, hanno specificamente ritenuto non omologabile l’orientamento richiamato dalla Corte distrettuale ritenendo ‘non condivisibile l’approdo della sentenza di questa Corte n. 19195/2013 cit. la quale ha ritenuto che l’esplicito coinvolgimento nell’art. 10 bis comma 10 cit. tanto del d.l. . n. 543 del 1996, art. 3, comma 2 bis , quanto del d.l. n. 67 del 1997 cit., art. 18, comma 1, – che l’art. 10bis , comma 10 dichiara di voler interpretare – sia significativo della volontà del legislatore di riservare esclusivamente alla sede del giudizio contabile l ‘ attuazione del diritto al rimborso.
2.3 Innanzitutto, come già evidenziato, le norme oggetto di interpretazione da parte dell’art. 10 -bis comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, conv. nella legge n. 248 del 2005, e cioè l’art. 3 comma 2 bis , del d.l. n. 543 del 6 conv., con modif., nella legge n. 639 del 1996 e art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 135 del 1997, nel riconoscere il diritto del dipendente prosciolto nel merito al rimborso delle spese legali nei confronti dell’amministrazione di appartenenza nulla di specifico statuiscono con riferimento alla sede giudiziale di attuazione di tale diritto, tantomeno sembrano precludere la possibilità di un rimborso in via stragiudiziale. Le previsioni in esame si innestano, infatti, sul solo piano del diritto sostanziale. Il relativo contenuto normativo, nel suo nucleo essenziale, si arresta infatti alla configurazione di una posizione avente natura di diritto soggettivo in favore del dipendente prosciolto nei confronti dell’amministrazione di appartenenza.
2.3 Al di là del dato testuale, ed in via ancora più radicale, deve osservarsi che la interpretazione che riserva al solo giudizio contabile la definizione del rimborso delle spese legali sopportate dal dipendente prosciolto, non tiene conto della considerazione di ordine costituzionale che, in base all’art. 103 Cost., il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario (v. sul punto, in particolare Corte cost. n. 641 del 1987) mentre ai sensi del comma 2 dell’art. 103 Cost., la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, tra le quali ultime non può annoverarsi quella relativa al rimborso delle spese legali, in difetto di chiara enunciazione in tale senso del legislatore, e tenuto conto della finalità dichiaratamente interpretativa dell’art. 10bis , comma 10 cit.
2.4 Premesso quindi che le norme oggetto di interpretazioni non sembrano indicare con valenza preclusiva alcuna specifica sede, giudiziale o extragiudiziale, di attuazione del diritto al rimborso, è per l’appunto in relazione a tale lacuna che è possibile identificare il reale significato normativo della disposizione dell’art. 10 -bis comma 10 cit. nel testo risultante dalla successiva integrazione del 2009. Ed allora deve convenirsi che con tale previsione il legislatore ha inteso innanzitutto stabilire che il giudice contabile è tenuto, in caso di incolpato assolto, a statuire sulle spese di lite nei confronti dell’amministrazione di appartenenza; con l’integrazione del 2009 è stato poi chiarito che il giudice contabile non può in tale ipotesi compensare le spese del giudizio ma deve adottare ai sensi dell’art. 91 c.p.c. una statuizione di condanna alle spese. ‘.
Nel caso specifico il giudice contabile nel 2009 ha compensato le spese in un periodo in cui la compensazione era ancora possibile con conseguente diritto del dipendente al rimborso dinanzi al giudice ordinario sulla scorta dei superiori principi.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione lavoro in data 6/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME